CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 1972
Cassazione n. 41552/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t_CCL avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO(SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO , - nft_ 5a 'D o La Corte d'Appello di Lecce, rgn sentenza del 17/03/2021 ha confermato la sentenza emessa in data 20/01/2020 dal Tribunale di Taranto, con la quale DURANTE Elena era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lei ascritto in concorso. Ha proposto ricorso per cassazione la DURANTE, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione sia con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico e reiterativo: va, infatti, evidenziato che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Lecce ha fondato la motivazione — del tutto logica e rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione — circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e sulla contestuale sussistenza di numerosi precedenti penali per truffa, correttamente ritenuta dal giudice di merito indice di un'intensa volontà delittuosa. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo, qui condiviso, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Inammissibile, poiché manifestamente infondata, è anche la residua censura, in ragione del fatto che nella specie la Corte territoriale ha quantificato la pena in misura pari al minimo edittale. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie/re Es