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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34078/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e per il solo [OSCURATO:PERSONA] anche alla recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole dell'erronea applicazione di legge e del vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in questa sede di legittimità poiché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, paqg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della propria responsabilità penale, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e per il solo [OSCURATO:PERSONA] anche alla recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole dell'erronea applicazione di legge e del vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in questa sede di legittimità poiché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, paqg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della propria responsabilità penale, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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