CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.4359/2022 depositata il 25/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione TributariaRegionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, nonché quello incidentale dei contribuenti appellati, avverso lasentenza di primo grado che accoglieva il ricorso contro l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro concernente la tassazione dellasentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa nella causa avente adoggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito al decesso diNumero registro generale 28815/2022Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13229/2026Data pubblicazione 07/05/2026Silvestro Giovanni, creatasi fra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] altri soggetti (tutti costoro erano compartecipi del compendio ereditariocostituito da immobile sito in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] II n.165,già soggetto a demolizione a seguito del sisma del 1980 e oggetto diprogetto di ricostruzione, per il quale veniva invocata l’applicazione ditutte le agevolazioni previste dalla L.219/81, particolarmente di quantoprevisto dall’art.73 di tale normativa speciale), ritenendo che gli attiinerenti lo scioglimento delle comunioni rientrassero tra quelli per i quali èpossibile fruire dell’agevolazione prevista dall’art.73 della legge 219/81.2 Avverso siffatta pronuncia proponeva ricorso in cassazione l’Agenziadelle Entrate affidandosi ad un unico motivo.3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.4 In data 6 agosto 2025, i controricorrenti hanno depositato istanzacon cui hanno chiesto l’estinzione del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come si è appena esposto, i controricorrenti hanno depositato in viatelematica istanza con cui hanno chiesto l’estinzione del giudizio, se delcaso previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese di lite, in ragione della definizione agevolatadelle liti pendenti ex art.5 L.130/2002 di cui si è avvalso uno deicoobbligati dell’avviso di liquidazione impugnato, ossia [OSCURATO:PERSONA].2. In particolare, con tale istanza i controricorrenti hannorappresentato e documentato con i relativi allegati che: i) la controversiatrae origine dall'impugnativa dell’avviso di liquidazione dell'imposta diregistro (nonché delle imposte ipotecarie e catastali)n.2018/008/SC/1944/ emesso dall'Agenzia delle Entrate DPII di Napoli inrelazione alla sentenza civile n.1944/2018 della Corte di Appello di Napoli;ii) il medesimo atto impositivo è stato notificato anche ad altri coobbligati,in qualità di contitolari dei diritti di proprietà sull'immobile oggetto diNumero registro generale 28815/2022Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13229/2026Data pubblicazione 07/05/2026divisione giudiziale e dunque parti del medesimo processo civile, tra cui isigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno autonomamenteimpugnato l’avviso di hanno avuto esiti identici sia in primo grado che inappello; iii) la predetta sentenza è stata impugnata in Cassazionedall’Agenzia delle Entrate con ricorso iscritto al n. 11609/2022 r.g.r., alquale i sigg. Alifano hanno resistito con controricorso ritualmentenotificato e depositato; iv) durante la pendenza di tale giudizio ilcoobbligato [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della procedura di definizioneagevolata delle liti pendenti di cui all’art. 5 L. 130/2022, per cui il 10gennaio 2023 ha effettuato il versamento dell’importo complessivamentedovuto per la definizione agevolata (vale a dire il 5% del valore dellacontroversia, pari ad € 2.713,00), mentre in data 13.01.2023 hapresentato via PEC la domanda di definizione agevolata all’Agenzia delleEntrate DP 2 di Napoli, in tal modo determinando il perfezionamento dellaprocedura; v) il termine di cui all’art. 5 L. 130/2022 è decorso senza chel’Agenzia delle Entrate abbia emesso alcun provvedimento di diniego,talché in data 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha documentato talecircostanza, chiedendo per l’effetto la declaratoria di estinzione delgiudizio di Cassazione r.g. n.11609/2022; vi) preso atto di quanto sopra,con decreto n.11345/2024 del 29.04.2024, la S. Corte ha dichiaratol’estinzione del giudizio n.11609/2022; vii) alla luce di quanto sopra, deveritenersi integrata la fattispecie prevista dal comma 13 dell’art. 5 della L.130/2022, il quale stabilisce che “la definizione perfezionata dalcoobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali lacontroversi non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondoperiodo del comma 8”.3. Orbene, in tema di definizione agevolata ex art. 1, comma 202,legge n. 197/2022, il pagamento da parte del coobbligato solidale,incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori,Numero registro generale 28815/2022Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13229/2026Data pubblicazione 07/05/2026inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024)4. L’avvenuta definizione da parte del coobbligato [OSCURATO:PERSONA],debitamente documentata da parte degli istanti, riguardante le intereimposte accertate e liquidate, difatti, esplica i suoi effetti nei confronti ditutti i coobbligati in solido e, quindi, anche nei confronti degli odiernicontroricorrenti.5. In proposito, la Corte ha rimarcato che la solidarietàdell'obbligazione comporta, per il disposto dell'art. 1292 c.c., chel'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacchéuna sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sonosolidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sullaprestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente enon soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di unsingolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguenteal pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmenteed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitoriche vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno1995, n. 6740 cui adde, Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30novembre 2021, n.37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, inmotivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n.10031).6. In ragione di ciò, nulla osta all’accoglimento della richiesta diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,essendo stata definita la pretesa impositiva oggetto di lite attraversosiffatta speciale disciplina.7. Quanto alle spese di lite ricorrono giustificati motivi per la lorointegrale compensazione, avendo la controversia trovato la sua soluzionenella disciplina della definizione agevolata. P.Q.MNumero registro generale 28815/2022Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13229/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione dellamateria del contendere, compensando interamente tra le parti le spese delgiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]