CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 10059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31702-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 865/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31702 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 865 del 2020 della Corte di appello di Palermo, esponendo di aver opposto alcune intimazioni di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici e prescrizione dei crediti; il Tribunale aveva rigettato la domanda, invece parzialmente accolta dal giudice di seconde cure che, viceversa, aveva rigettato l'opposizione quanto al credito per imposta di registro, tenuto conto della durata decennale della prescrizione; nessuno si è difeso per l'agente della riscossione; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, 2953, cod. civ., 615, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, in difetto di un giudicato giudiziale, la mancata opposizione alla cartella aveva prodotto la stabilità del credito ma non la conversione della prescrizione da quinquennale a decennale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel compensare integralmente le spese, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione per tre intimazioni di pagamento, a fronte delle quattro opposte; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che ritiene il Collegio che, alla luce della memoria depositata da parte ricorrente, il processo dev'essere trasmesso alla sottosezione Sesta della sezione Quinta di questa Corte per competenza tabellare;infatti, l'eventuale aspecificità del primo motivo, riferibile, in tesi, alla mancata specificazione del procedimento amministrativo di manifestazione della pretesa tributaria, appare debba essere necessariamente valutata rispetto al principio di diritto fatto proprio dalla giurisprudenza esemplificata da Cass., 03/12/2020, n. 27698, in punto di prescrizione del tributo, tenuto altresì conto delle affermazioni di Cass., 26/01/2018, n. 1997, non massimata; P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti alla sottosezione Sesta della sezione Quinta di questa Corte, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021. Presidente [OSCURATO:PERSONA]. Ein co Scoditti il€P0