CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08962/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 10208/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.144/7/2022 depositata il 1° febbraio 2022. Visto l’atto depositato il 16 gennaio 2025con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso , a seguito dei provvedimenti di autotutela parziale adottati della controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P