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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16876/2026

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a il 16/04/1973avverso la sentenza Corte appello di Bologna 24/06/2025visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi dell’[OSCURATO:PERSONA] la successiva memoria difensiva;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Ricorsi trattati con contraddittorio cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo delcomune difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bolognain epigrafe indicata che ha parzialmente riformato la sentenza del Gip del [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene per alcuni reati e dichiarando la prescrizioneper altri, per come di seguito specificato in relazione alla posizione di ciascunricorrente.2.

La difesa affida i ricorsi a doversi motivi che saranno di seguito illustrati.3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – alias Sofia (n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi2, 4, 5 e 7 limitatamente all’anno di imposta 2013, 9 limitatamente all’anno diimposta 2013, 16 e 21 perché estinti per prescrizione; rideterminato la pena inrelazione ai reati di cui ai capi 1, 6, 7 limitatamente agli anni di imposta 2014 e2015, 9 limitatamente all’anno di imposta 2014 e capo 17, nella misura di anniquattro mesi due giorni venti di reclusione ed euro 20 mila di multa; revoca dellaconfisca per equivalente quanto ai capi 4, 5, 7 limitatamente all’anno di imposta2013, 9, limitatamente all’anno di imposta 2013, rideterminando la misuraablatoria per equivalente nei confronti della ricorrente fino alla concorrenza di euro2.210.154,66; riduzione della pena accessoria).3.1.

Violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per averela Corte di appello ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delittoassociativo.In particolare, la censura investe anzitutto la sussistenza del requisito delnumero minimo di partecipanti, evidenziandosi come non vi fosse alcun reato fineche veda il concorso di tutti i presunti sodali e che al fine di asseverare il numerominimo di associati nessun decisivo rilievo poteva attribuirsi alla circostanza chealcuni degli originari coimputati avessero patteggiato, tenuto conto che la sentenzadi applicazione della pena – soprattutto dopo le modifiche apportate dalla riformaCartabia all’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., era di per sé priva di efficaciadimostrativa in assenza di elementi di conferma esterna.

Peraltro, si evidenzia cheerroneamente si era computata, fra gli associati che avevano patteggiato la pena,l’imputata [OSCURATO:PERSONA], protagonista, invece, dell’odierno processo.A ciò si aggiungeva anche l’assenza di stabilità del vincolo, l’indeterminatezzadel programma criminoso che il giudice del merito aveva ricavato da elementi prividella necessaria efficacia dimostrativa finendo per appiattire la relativa prova suquella dei reati-satellite, la mancanza dell’elemento soggettivo (affectio societatis)che si era erroneamente desunto da quello inerente ai reati fine.3.2.

Inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in relazione all’art. 5 d.lgs. n.74/2000 per non avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione per prescrizionedel reato di cui al capo 9) della rubrica, la cui consumazione andava fatta risalireal 31/12/2015 (essendo il reato tributario inerente all’anno di imposta 2014).3.3.

Richiesta di annullamento per prescrizione dei reati di cui al capo 7) conriferimento all’anno di imposta 2014 ([OSCURATO:DATA_NASCITA] tempo del commesso reato), 9)con riguardo all’anno di imposta 2014 e 17) con riferimento all’anno 2015 inrelazione alle condotte oggetto della lett. a) (consumazione al 30/09/2015prescrizione al 30/09/2025), lett. f) in relazione alle operazioni riportate nelleprime cinque caselle della prima tabella (consumazione al 29/09 e 12/10/2015,prescrizione al 29/09 e 12/10/2025), ancora lett. f) in relazione alla operazioniriportate nelle prime tre caselle della seconda tabella (prescrizione al 2/10, 13/10e 29/10/2025), lett. l), lett. m) (ad eccezione delle operazioni indicate nelle ultimecaselle della tabella ivi riportata), con conseguente ridimensionamento deltrattamento sanzionatorio.3.4.

Erronea applicazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 240-biscod. pen., in ordine alla confisca per equivalente per essere stati ablati beni inmisura equivalente non solo all’IVA asseritamente evasa ma anche all’IRPEF,erroneamente computato nel profitto del reato, con conseguente aggravamentodella misura in violazione del principio di proporzionalità sancito dagli artt. 27,comma 3, Cost., 49, par. 3 della Carta di Nizza.3.5.

Erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. e carenza dimotivazione.

Si lamenta che la Corte di merito si sia occupata unicamente dellacondotta di cui alla lett. b) del capo 17), non soffermandosi sui rilievi difensiviavanzati con riguardo alle altre operazioni sub lett. a), c), d), e), f) g) ed m).Quanto a quest’ultime si evidenzia che le operazioni iniziano ben prima dell’avviodella verifica fiscale di luglio 2015 e, quindi, si tratterebbe di condotte insuscettibilidi configurare “attività dissimulatorie” al fine di reimmettere nel circuitoimprenditoriale ed economico denaro di provenienza illecita, posto che l’imputataa quel momento temporale (assenza di verifica fiscale in corso) non aveva nessunaragione per realizzare la paventata “attività di ripulitura”.Si rappresenta, poi, quale tema pretermesso dalla sentenza impugnata, chetutte le attività indicate nel capo 17) sono tracciabili, in quanto operate mediantebonifici ovvero hanno avuto ad oggetto beni immobili e, dunque, inidonee adostacolare la provenienza delittuosa, tenuto conto che l’illecito era statoimmediatamente disvelato per gli accertamenti compiuto dalla G.d.F.Inoltre, si sottolinea come l’imputazione di cui al capo 17) involga attivitàdissimulatorie realizzate prima del perfezionamento dei reati che se ne assumonocome presupposto (capi 6, 7, 9 con riferimento all’anno di imposta 2014perfezionatosi a ridosso di ottobre 2015 e svincolati, dunque, sotto il profilotemporale, dalle condotte asseritamente decettive contestate con il capo m) e conparte del capo f).4.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 16 e 21perché estinti per prescrizione; conferma nel resto e condanna per il reato di cuial capo 1, con revoca pene accessorie).4.1.

Violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per averela Corte di appello ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delittoassociativo.La censura investe la sussistenza del reato associativo, con particolareriguardo alla posizione della ricorrente, la cui partecipazione era stata ricavatariconducendo l’intero contributo partecipativo alla sola commissione dei delitti fine,in aperto contrasto con le premesse della Corte di merito che aveva assentito comela mancata partecipazione dei sodali ai reati fine non assumeva rilievodeterminante ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 416 cod. pen.Si lamenta, poi, che il relativo tema sia stato disatteso facendo mero richiamoalla sentenza di primo grado, i cui esiti erano stati acriticamente recepiti in assenzadi un’autonoma valutazione, finendo per fondare la condotta di partecipazionedella ricorrente su elementi esigui (legami familiari con altri imputati, presunteaffinità soggettive con i promotori del sodalizio, partecipazione ai delitti fine di cuiai capi 16, lett. b) e 21), privi di idonea capacità dimostrativa (con particolareriguardo all’effettivo contributo prestato al sodalizio e in che modo il rapporto diparentela avrebbe agevolato l’attuazione del programma associativo).

Si eranocosì disattesi i principi affermati da Sez. 2, n. 8092 del 2024 e Sez. 2, n. 30006del 2024.Analoghi rilievi erano spendibili in punto di elemento soggettivo (consapevoleadesione al sodalizio).

Svalutata la portata probatoria degli elementi addotti alriguardo dalla sentenza impugnata (v. pag. 10 del ricorso e 28 della sentenza), ladifesa censura il rilievo che era stato attribuito ai delitti fine, in quanto successivial controllo della G.d.F. (secondo la Corte in quanto volti a dare ulterioreesecuzione al programma associativo) e, dunque, inconferenti rispetto ad unaccertamento che doveva necessariamente richiamare dati preesistenti al pactumsceleris, altrimenti finendo per assimilarsi la mera commissione di reati con finalitàconvergenti a quelle del sodalizio ad una prova implicita della partecipazioneassociativa (a conferma della fondatezza della censura si richiama Sez. 1, n. 11451del 2025 che ha escluso il vincolo della continuazione tra reato associativo e delittifine che non erano programmati ab origine).Né validi argomenti di sostegno alla condotta di partecipazione potevano trarsidagli altri elementi – definiti “suppletivi” –: il riferimento è ad una conversazioneintercorsa tra un funzionario di banca e la ricorrente, la cui trascrizione, sostienela difesa, si poneva in antitesi con il rilievo attributo dal giudice del merito; ilrinvenimento di un foglietto manoscritto recante l’indicazione dell’importo di euro156.188,32 che la ricorrente ha ricondotto ad un prestito effettuato dalla sorella eche la Corte di merito aveva illogicamente svalutato (pagg. 31 e 32), peraltroun momento processuale in cui non sussisteva alcun obbligo giuridico di riferire ospiegare l’origine della somma annotata sul foglio, facendone conseguire, acascata, un elemento di prova di responsabilità dell’imputata.

A tanto, si precisa,non era giunto neppure il primo giudice (mancata giustificazione immediata delmanoscritto; qui il tema è la scelta di far discendere dalla mancata esternazionedi una giustificazione da parte di un terzo soggetto (Sofia) in un momento nonprotetto da specifici obblighi dichiarativi la falsità della versione difensiva).Altrettanto privo di rilievo al fine di asseverare la partecipazione dellaricorrente al sodalizio era la vicenda legata al delitto di cui 512-bis cod. pen.,contestato al capo 21), ove si era apoditticamente assunto che ella rivestisse laqualità di prestanome (la vedeva socia per una quota pari al 15% della societàChinatown); nessuna considerazione era stata svolta in ordine alla natura effettivadell’intestazione, alla provenienza delle somme versate per l’acquisto della quota,né all’eventuale consapevolezza della provenienza dei fondi confluiti sul c/c dellasocietà.

Si era, invece, fatto ricorso ad una motivazione congiunta con altro capodi imputazione (il 17), mai contestato alla ricorrente e senza proposizioni allamedesima riferibili.Si sostiene che il primo giudice abbia ricavato la responsabilità per il capo 21,esclusivamente sulla base della pregressa condanna per il capo 16, già valorizzatocome prova della partecipazione, dando luogo ad una sorta di duplicazioneautoreferenziale del percorso intrapreso.5.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – alias Max (n.d.p. in ordine al reato di cui all’art.2 d.lgs. n. 74/2000 limitatamente all’anno di imposta 2013 perché estinto perprescrizione; conferma responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 7)limitatamente agli anni di imposta 2015 e 2016).5.1.

Violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per averela Corte di appello ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delittoassociativo.La censura fa inizialmente leva sulle medesime argomentazioni spese aproposito della posizione degli altri due ricorrenti.

Quanto al ricorrente, poi, sisottolinea come operasse all’interno di un contesto lavorativo del tutto estraneoalle dinamiche associative, svolgendo mansioni meramente esecutive e materialipresso la ditta “B.M.W. di [OSCURATO:PERSONA]” (trasporto e confezionamento capi diabbigliamento).

A conferma dell’estraneità al sodalizio la difesa richiama lerisultanze istruttorie (conversazioni captate e dichiarazioni dei coimputati) checonvergerebbero nel delineare la figura di un lavoratore subordinato, privo diconsapevolezza circa l’esistenza di qualsivoglia struttura organizzata, disattesedalla Corte territoriale che aveva erroneamente elevato a prova dell’adesione alsodalizio la mera esistenza di rapporti di parentela e di collaborazione lavorativa,nonché la partecipazione al reato di cui al capo 7), valorizzata quale indizio delpactum sceleris senza che fosse stata compiuta alcuna autonoma verifica circal’esistenza di un vincolo stabile, di un programma criminoso indeterminato e dellaconsapevole adesione al medesimo.

Analogamente la sentenza era censurabile inpunto di elemento soggettivo pure ricavato dai legami familiari.

In sostanza si eraillogicamente elevato un dato anagrafico ad indice di partecipazione.

La difesa,poi, passa in rassegna le conversazioni richiamate dalla Corte territoriale asostegno della propria ricostruzione (pag. 10 del ricorso), evidenziandonel’inconferenza soprattutto in ordine all’attribuzione della qualità di amministratoredi fatto della società BMW in capo al ricorrente, ruolo da cui poi era stata ricavatala responsabilità per il reato di cui al capo 7).

Analogamente, poi, concluderiguardo agli elementi evocati alle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata perasseverare ulteriormente il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui è processo.5.2.

Erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazioneriguardo l’attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto dellasocietà BMW di [OSCURATO:PERSONA], stante la carenza dei presupposti applicativi dell’istituto edell’effettivo esercizio di funzioni gestorie e decisionali all’interno della società.

LaCorte di merito non aveva fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza in materia, omettendo di valutare e, dunque, di motivare, sullapregnanza, ai fini dell’attribuzione della relativa qualifica, dei singoli poteri inconcreto esercitati dall’imputato (al contempo evidenziandosi l’inconferenzadell’argomento speso a sostegno dalla sentenza impugnata, v. pag. 16 del ricorso).5.3.

Richiesta di annullamento per prescrizione del reato di cui al capo 7), conriferimento all’anno di imposta 2014 (consumato il 18/09/2014; prescritto al18/09/2025).6.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 31 marzo 2026, sulrilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi.7.

Con memoria del 24 aprile 2026, la difesa dei ricorrenti ha replicato allarequisitoria del P.G. incentrata sulla sussistenza del delitto associativo, nonchédedotto anche in relazione agli altri motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi manifestamente infondati,generici e/o non consentiti in sede di legittimità.2.

Tenuto conto della tipologia dei motivi sollevati nei distinti ricorsi, ritiene ilCollegio opportuno esaminare congiuntamente quelli aventi natura comune e, inparticolare, le censure riguardo alla sussistenza del delitto associativo di cui alcapo 1) della rubrica, soffermandosi poi sulla partecipazione di ciascun ricorrente.Una prima notazione pare necessaria a collocare la vicenda nel corretto alveovalutativo: la sentenza impugnata è assunta in piena ed esplicita conformità econtinuità argomentativa con la decisione del giudice di primo grado che hadiffusamente ricostruito la genesi dell’indagine che ha dato avvio all’odiernoprocedimento penale, scaturita dagli esiti di una verifica fiscale nei confronti dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s. in liquidazione – di cui la primaricorrente è indicata essere, insieme al marito, amministratore di fatto eproprietaria della società che aveva concesso in locazione gli immobili, lel’esistenza di un collaudato meccanismo di emissione di fatture per operazioniinesistenti, da cui era poi possibile ricavare, sotto la costante regia degli imputatiXU [OSCURATO:PERSONA] (alias Sofia) e [OSCURATO:PERSONA] XU [OSCURATO:PERSONA] (alias Romeo), l’esistenza di un sodalizioche, almeno dal 2010, avvalendosi dell’aiuto di connazionali e familiari, aveva datovita ad una galassia di società e ditte al solo scopo di commettere un’ingente frodefiscale che consentiva, nel corso degli anni, di ottenere un indebito risparmio diimposta.

Un sofisticato meccanismo, di lunga durata, che vedeva il coinvolgimentodi tre “generazioni” di imprese, tutte intestate a connazionali prestanomi, ma difatto riconducibili ai due coniugi e che si avvaleva di imprese “cartiere” e di imprese“utilizzatrici”, nonché di imprese “extra”, appositamente create al fine direimpiegare in attività economiche il denaro accumulato attraverso l’evasionefiscale e per eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione a caratterepatrimoniale.

Il tutto favorito dal diretto coinvolgimento di professionisticompiacenti, quali depositari delle scritture contabili e intermediari per lapresentazione delle dichiarazioni dei redditi sia per le società cartiere, sia per leimprese utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti.Se questa è, dunque, la vicenda di fatto descritta con doppia conforme daigiudici di merito, tanto basterebbe per asseverare già l’esistenza di un sodalizioorganizzato, non essendosi al cospetto della commissione di reati fiscali con larealizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale,ma di un più vasto programma criminoso in cui la finalità di creare provviste illecitederivanti dai reati tributari, da reimpiegare nel circuito economico e a proprioprofitto, si avvale di relazioni e di una fitta rete appositamente creata tra i soggettidi volta in volta coinvolti nella “staffetta” di imprese che emisero ed utilizzaronofatture per operazioni inesistenti.

Oltre, poi, ad annoverare disponibilità di personeper lo più ricadenti nella cerchia degli stretti “familiari” dei due protagonisti e dimezzi (immobili, capannoni, macchinari) strumentali alla realizzazione delprogramma criminoso.

Peraltro, anche il lungo lasso di tempo che abbraccia lecondotte che costituiscono la manifestazione esterna dell’associazione (lacontestazione è elevata dal 2010 sino all’ottobre 2018 data di esecuzione dellamisura cautelare) costituisce un ulteriore dato dimostrativo, a caratterepregnante, dell’esistenza di un concorso necessario a dispetto di quello eventuale,in quanto la ripetizione a vasto raggio delle condotte criminose mal si concilia,anche logicamente, con un programma che, seppur determinato in maniera“temperata”, rivela al contrario l’esistenza di un substrato organizzativo – peraltronon affatto rudimentale – stabilmente destinato a permanere dopo la commissionedei reati avuti di mira, tanto che la cessazione delle condotte consegueall’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria.In tale ambito la doglianza, pure ripetuta nei motivi di ricorso, con cui siprospetta che le sentenze di merito abbiano operato una sorta di automatismo acarattere “traslativo” tra la commissione del delitto fine e prova del delittoassociativo, si rivela fallace, in quanto i giudici di merito hanno evocato altri indicidimostrativi – su cui si è diffuso il primo giudice alle pagine 19-23 - che convergononel ricondurre la commissione di quei delitti ad un precedente accordo criminosorivelatore di un antecedente pactum sceleris.La sentenza impugnata, anche mediante il richiamo a quella di primo grado,offre tutte le riflessioni ed argomentazioni necessarie a giustificare la decisione,così rendendo evanescente il rilievo critico mosso avverso il riferimento operato aisodali che hanno patteggiato la pena, di cui non si dovrebbe tener conto in forzadi un’asserita incapacità dimostrativa di tale forma di decisione, tanto ai fini delnumero minimo dei concorrenti quanto a supporto della validità e della pregnanzanumerica del vincolo instaurato.

Ma tale riferimento, quale argomentazione checontribuisce ad illustrare la portata ed il perimetro del sodalizio criminale emerso,non è affatto menzionato per sottrarsi alla disamina degli elementi e deipresupposti dimostrativi della sussistenza della fattispecie, ma solo al fine didescriverne il perimetro numerico dei partecipanti.

E tanto nel pieno rispetto dellanorma processuale che, a detta dei ricorrenti, sarebbe violata, non confrontandosisul tema le difese con l’arresto di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui lasentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modificadell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett.b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altroprocesso penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen., sebbene perfornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessiti di unaconferma esterna individualizzante, tanto non è non richiesto, invece, nel caso incui la stessa sentenza sia utilizzata – come nel caso in esame - come riscontro dialtre prove già acquisite (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384– 01).

E tanto a prescindere che l’odierno giudizio riguarda ben tre coimputati,così soddisfacendosi il requisiti minimo della fattispecie.Né, ai fini della disamina, può assumere rilievo la circostanza che la sentenzaimpugnata abbia errato a menzionare fra i soggetti che avevano patteggiato ancheXU [OSCURATO:PERSONA], la quale invece è ricorrente nel presente giudizio, trattandosi intutta evidenza di una svista irrilevante, che non ha impedito alla Corte di meritodi soffermarsi sulla specifica responsabilità di tale imputata e odierna ricorrente.Ciò che interessa in questa sede è evidenziare come la sentenza abbia benprecisato quali fossero le doglianze espresse nei motivi di appello e ne abbiaconfutato la fondatezza spiegando le ragioni per le quali la sussistenza dellafattispecie associativa risultava adeguatamente provata.

È in questa chiave che lasentenza si confronta con la circostanza che gli odierni protagonisti sono legati dalvincolo familiare particolarmente stretto e ben ricordato in sentenza.

Taledimensione familiare non ha affatto costituito il fulcro che ha sostituito ladimostrazione della stabilità dell’accordo o della sussistenza di una tramaorganizzativa; piuttosto ha costituito la chiave di lettura attraverso la qualeleggere le massime di esperienza che hanno legato il significato delle singolecondotte e degli elementi di valutazione.

La sentenza richiama una lunga serie dielementi emersi dall’indagine e contenuti negli atti processuali, da cui appareevidente la massiccia e consolidata organizzazione realizzata intorno aiprotagonisti dei nuclei familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la strutturata realizzazione deireati-fine oggetto del processo, oggetto di un programma lucido che si è andatoarricchendo nel tempo di una serie di condotte illecite di estremo rilievo finanziarioe fiscale (vedi pagg. 24 e ss.).

Del resto, sul rilievo probatorio che il giudice delmerito può attribuire ai legami familiari, la sentenza impugnata non si è affattodiscostata dai principi dettati da questa Corte, dovendosi riaffermare che, in temadi associazione per delinquere, la costituzione e l'esistenza della consorteriacriminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, sucomponenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali oconiugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor piùpericoloso. (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908–

03. Fattispecie relativa ad un'associazione mafiosa qualificata come mafia"piccola" o "atipica".

In termini, Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, inmotivazione).Anche la disamina dei reati-fine, effettuata nella fase illustrativa dellafattispecie associativa, è stato lo strumento attraverso il quale osservare da vicinole modalità operative del sodalizio, come correttamente indicato dallagiurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello, a mente della quale “in tema diassociazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito algiudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la provadell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nelprogramma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi simanifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima” (Sez. 2, n. 33580del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016,254233 - 01; più recenti, v.

Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.;Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del26/09/2025, Presta, non mass.).

Nessuna scorciatoia probatoria, dunque, ma unalogica verifica della obiettiva interferenza di collaudate ed organizzate modalitàesecutive pienamente idonee, sul piano dimostrativo, a disvelare l’esistenza di unmeccanismo organizzato ben antecedente alla verifica compiuta dalla G.d.F. checostituiva l’antecedente causale cui ricondurre quelle successive condotte di reato,per come confermato dagli altri convergenti e preesistenti elementi pure evocatidai giudici di merito.Anche la riferibilità soggettiva della partecipazione appare adeguatamenteemergente dalla motivazione integrata fra il primo ed il secondo grado, dovendosisul punto disattendere l’obiezione difensiva della mancanza di un’autonomavalutazione da parte della Corte d’appello.

Ribadito che il requisito dell'autonomavalutazione è previsto a pena di nullità solo con riferimento all'ordinanza cautelarein coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", e non èinvece contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019,Ancora, Rv. 277286 – 01), la sentenza impugnata, assunta in piena ed esplicitaconformità e continuità argomentativa con la decisione del primo giudice, siaffianca ad essa, allo specifico fine di dare motivatamente conto dei rilievi espressicon i motivi di appello, motivi riassunti ed esposti con particolare precisione erigore nella parte illustrativa della sentenza impugnata.

Allorché vi sia concordanzanell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dellerispettive decisioni, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella diprimo grado in un unico complesso motivazionale, di cui la Corte di legittimità devetenere conto ai fini della verifica della fondatezza o meno dei denunciati vizimotivazionali (Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).Ciò posto, anche con riferimento alle doglianze sollevate in punto dipartecipazione (spiegate da [OSCURATO:PERSONA], alias Sandra) e [OSCURATO:PERSONA] (aliasMax), le censure si rivelano inammissibili.

Al susseguirsi ininterrotto delle condotteintegranti i reati oggetto del programma ad opera dei ricorrenti, tra lorostrettamente collegati, le sentenze di merito hanno indicato convergenti elementidimostrativi di contributi causali da ciascuno resi alla realizzazione del programmacriminoso sostanziatisi in condotte strumentali all’operatività e alla sussistenza delsodalizio.

Sul punto può rinviarsi a quanto evidenziato dal primo giudice alla pagina21 e 22 e alle successive in cui vengono evidenziati i reati fine rispettivamentecontestati, da cui emerge una “messa a disposizione” in favore del sodalizio poitradottasi nelle commissione dei reati a ciascuno rispettivamente contestati inconcorso con i promotori dell’associazione.

Analogamente riguardo alla sentenzaimpugnata, precisandosi che le censure mosse in questa sede finiscono perSul punto, va peraltro richiamato il principio affermato dalla Corte dilegittimità in forza del quale «una volta dimostrata l'esistenza di una associazioneper delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possaragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attivitàdell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, nonoccorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimosoggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodaliziocriminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cuispecificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essererichiesta nemmeno nella sentenza di condanna» (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016,Capuano, Rv. 268317 – 01; Sez. 4, n. 29239 del 10/07/2025, Nastasi, non mass.;Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).3.

Gli altri motivi di ricorso (la motivazione farà riferimento al numero delmotivo rubricato in ciascun ricorso)[OSCURATO:PERSONA] FENG3.1.

Il motivo con cui si deduce la prescrizione del reato di cui al capo 9) dellarubrica è manifestamente infondato.

Se può concordarsi con la difesa che laconsumazione vada fatta risalire al 31/12/2015 (essendo il reato tributarioinerente all’anno di imposta 2014), altrettanto non può affermarsi riguardo l’epocain cui sarebbe maturata la prescrizione (che la difesa adduce prima della sentenzaimpugnata deliberata il 24/06/2025), posto che il calcolo prospettato non tieneconto della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 17 d.lgs. n. 74/2000 – giàin vigore al momento dei fatti – che per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10eleva i termini ordinari di prescrizione di un terzo.3.2.

Analoga manifesta infondatezza va assentita a proposito dell’eccepitaprescrizione dei reati ivi indicati, maturata successivamente alla sentenza diappello.

È, infatti, principio costantemente affermato dalla Corte di legittimità,anche a Sezioni unite, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, nonconsentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude lapossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.,ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.(vedi Sez. 2, n. 28848 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463; Sez.

U, n. 6903 del27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).3.3.

Inammissibile è il motivo con cui il ricorrente si duole dell’erroneaperimetrazione della confisca che avrebbe compreso oltre all’IVA evasa anchel’evasione dei redditi, trattandosi di denuncia di violazione di legge che non erastata specificamente dedotta con l’atto di appello, ove era genericamente chiesto,nelle conclusioni dell’impugnazione, “una conseguente e proporzionalediminuzione del quantum della confisca per equivalente, disposta ex art. 12-bisd.lgs. n. 74/2000 in relazione al capo 7) dell’imputazione, in caso di inadempienzadella società “B.M.W. di [OSCURATO:PERSONA]”.

Né si è allegato che tale profilo di censura vennesviluppato nei motivi aggiunti pure presentati in appello, in relazione ai quali lastessa sentenza impugnata, nel darne atto, precisa riferirsi al tema di meritoindotto con i motivi principali.

E tanto a prescindere dal rilievo di caratterenormativo che il profitto confiscabile corrisponde all’intera imposta evasa, senzapoter dedurre i costi fittizi documentati dalle fatture false (v.

Sez. 3, n. 5148 del26/09/2023, dep. 2024, Guttà, in motivazione, ove l’esclusione dal calcoloriguarda solo l’IRAP).3.4.

Parimenti inammissibile poiché non dedotto specificamente in appello èil motivo con cui si censura l’erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. ecarenza di motivazione in ordine alle operazioni sub lettere a), c), d), e) f), g) edm) di cui al capo 17) della rubrica.

Invero, se si ha riguardo all’atto di appello (subn. 4) e al puntuale riepilogo del motivo (v. pagg. 17 e 18 della sentenzaimpugnata), la censura venne specificamente svolta con riguardo all’ipotesi di cuialla lett. b) inerente alla vicenda del ristorante Chinatown.

Né è stato allegato chevi fu ampliamento del motivo, né tanto risulta dall’indicazione che si rinviene nellasentenza impugnata a proposito del contenuto dei motivi aggiunti pure presentatiin appello, né in questa sede può procedersi all’esame delle relative doglianze inquanto involgenti accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito.[OSCURATO:PERSONA] FENG4.1.

Il motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’attribuzioneal ricorrente della qualità di amministratore di fatto della società BMW di [OSCURATO:PERSONA], èinammissibile poiché si risolve nella riproposizione di argomenti che sono statidisattesi con congrua motivazione dalla Corte di merito.

In particolare, del tuttocontinenti sono gli indici fattuali evocati dalla Corte di merito a dimostrazionedell’assunzione da parte del ricorrente di un ruolo gestorio che andasse ben oltrela qualità di lavoratore subordinato.

Al riguardo, la sentenza impugnata, oltre adavere richiamato gli elementi di intraneità al sodalizio ricavati dall’intreccio direlazione e rapporti con i protagonisti della vicenda che hanno visto attivamentepartecipe il ricorrente, indicato come il fratello di Romeo, nei diversi compiti dallostesso svolti, ha valorizzato il contenuto di alcune intercettazioni con dueinterlocutori che vedono protagonista la promotrice del sodalizio Sofia (XU XUElogicamente evocativi dell’attribuzione di tale ruolo gestorio, soprattutto nellaparte in cui la prima evoca il nominativo del ricorrente indicandolo come referentedel laboratorio, per come avvalorato anche dall’ulteriore riferimento che ella acostui si rivolgeva in relazione alle questioni che riguardavano la società B.M.W.,così escludendo la prospettata inferenza congetturale che si vuole far conseguireagli altri indizi richiamati (quali la presenza dell’imputato nei locali del laboratorio,le mansioni di consegna dei capi e il legame familiare con la titolare) che, invece,sono stati letti unitariamente al dato intercettivo e alla attiva messa a disposizionein favore del programma associativo che al medesimo viene dai giudici di meritoalternativa del tenore della conversazione, non consentita in questa sede, postoche, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez.

U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea,Rv. 268389).

Del resto, l’attribuzione di detta qualità, per cui non occorrel’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo amministrativo, essendo sufficiente chedal contesto emerga che il soggetto è additato di essere all’interno o all’esternoquale il referente della società, è una questione di fatto che non può esseredevoluta alla Corte di legittimità.4.2.

Il motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato di cui al capo 7),correttamente calcolata dalla difesa, ma maturata successivamente alla sentenzaimpugnata, è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sub

3.3.5. In conclusione, nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva, peraltroscrutinabile soltanto nella parte in cui assume valenza di replica alle conclusionidel P.G., altrimenti risultando tardiva.I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.

Consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per leammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per leammende.Così deciso, li 29 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 16/04/1973avverso la sentenza Corte appello di Bologna 24/06/2025visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi dell’[OSCURATO:PERSONA] la successiva memoria difensiva;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Ricorsi trattati con contraddittorio cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo delcomune difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bolognain epigrafe indicata che ha parzialmente riformato la sentenza del Gip del [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene per alcuni reati e dichiarando la prescrizioneper altri, per come di seguito specificato in relazione alla posizione di ciascunricorrente.2. La difesa affida i ricorsi a doversi motivi che saranno di seguito illustrati.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – alias Sofia (n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi2, 4, 5 e 7 limitatamente all’anno di imposta 2013, 9 limitatamente all’anno diimposta 2013, 16 e 21 perché estinti per prescrizione; rideterminato la pena inrelazione ai reati di cui ai capi 1, 6, 7 limitatamente agli anni di imposta 2014 e2015, 9 limitatamente all’anno di imposta 2014 e capo 17, nella misura di anniquattro mesi due giorni venti di reclusione ed euro 20 mila di multa; revoca dellaconfisca per equivalente quanto ai capi 4, 5, 7 limitatamente all’anno di imposta2013, 9, limitatamente all’anno di imposta 2013, rideterminando la misuraablatoria per equivalente nei confronti della ricorrente fino alla concorrenza di euro2.210.154,66; riduzione della pena accessoria).3.1. Violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per averela Corte di appello ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delittoassociativo.In particolare, la censura investe anzitutto la sussistenza del requisito delnumero minimo di partecipanti, evidenziandosi come non vi fosse alcun reato fineche veda il concorso di tutti i presunti sodali e che al fine di asseverare il numerominimo di associati nessun decisivo rilievo poteva attribuirsi alla circostanza chealcuni degli originari coimputati avessero patteggiato, tenuto conto che la sentenzadi applicazione della pena – soprattutto dopo le modifiche apportate dalla riformaCartabia all’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., era di per sé priva di efficaciadimostrativa in assenza di elementi di conferma esterna. Peraltro, si evidenzia cheerroneamente si era computata, fra gli associati che avevano patteggiato la pena,l’imputata [OSCURATO:PERSONA], protagonista, invece, dell’odierno processo.A ciò si aggiungeva anche l’assenza di stabilità del vincolo, l’indeterminatezzadel programma criminoso che il giudice del merito aveva ricavato da elementi prividella necessaria efficacia dimostrativa finendo per appiattire la relativa prova suquella dei reati-satellite, la mancanza dell’elemento soggettivo (affectio societatis)che si era erroneamente desunto da quello inerente ai reati fine.3.2. Inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in relazione all’art. 5 d.lgs. n.74/2000 per non avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione per prescrizionedel reato di cui al capo 9) della rubrica, la cui consumazione andava fatta risalireal 31/12/2015 (essendo il reato tributario inerente all’anno di imposta 2014).3.3. Richiesta di annullamento per prescrizione dei reati di cui al capo 7) conriferimento all’anno di imposta 2014 ([OSCURATO:DATA_NASCITA] tempo del commesso reato), 9)con riguardo all’anno di imposta 2014 e 17) con riferimento all’anno 2015 inrelazione alle condotte oggetto della lett. a) (consumazione al 30/09/2015prescrizione al 30/09/2025), lett. f) in relazione alle operazioni riportate nelleprime cinque caselle della prima tabella (consumazione al 29/09 e 12/10/2015,prescrizione al 29/09 e 12/10/2025), ancora lett. f) in relazione alla operazioniriportate nelle prime tre caselle della seconda tabella (prescrizione al 2/10, 13/10e 29/10/2025), lett. l), lett. m) (ad eccezione delle operazioni indicate nelle ultimecaselle della tabella ivi riportata), con conseguente ridimensionamento deltrattamento sanzionatorio.3.4. Erronea applicazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 240-biscod. pen., in ordine alla confisca per equivalente per essere stati ablati beni inmisura equivalente non solo all’IVA asseritamente evasa ma anche all’IRPEF,erroneamente computato nel profitto del reato, con conseguente aggravamentodella misura in violazione del principio di proporzionalità sancito dagli artt. 27,comma 3, Cost., 49, par. 3 della Carta di Nizza.3.5. Erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. e carenza dimotivazione. Si lamenta che la Corte di merito si sia occupata unicamente dellacondotta di cui alla lett. b) del capo 17), non soffermandosi sui rilievi difensiviavanzati con riguardo alle altre operazioni sub lett. a), c), d), e), f) g) ed m).Quanto a quest’ultime si evidenzia che le operazioni iniziano ben prima dell’avviodella verifica fiscale di luglio 2015 e, quindi, si tratterebbe di condotte insuscettibilidi configurare “attività dissimulatorie” al fine di reimmettere nel circuitoimprenditoriale ed economico denaro di provenienza illecita, posto che l’imputataa quel momento temporale (assenza di verifica fiscale in corso) non aveva nessunaragione per realizzare la paventata “attività di ripulitura”.Si rappresenta, poi, quale tema pretermesso dalla sentenza impugnata, chetutte le attività indicate nel capo 17) sono tracciabili, in quanto operate mediantebonifici ovvero hanno avuto ad oggetto beni immobili e, dunque, inidonee adostacolare la provenienza delittuosa, tenuto conto che l’illecito era statoimmediatamente disvelato per gli accertamenti compiuto dalla G.d.F.Inoltre, si sottolinea come l’imputazione di cui al capo 17) involga attivitàdissimulatorie realizzate prima del perfezionamento dei reati che se ne assumonocome presupposto (capi 6, 7, 9 con riferimento all’anno di imposta 2014perfezionatosi a ridosso di ottobre 2015 e svincolati, dunque, sotto il profilotemporale, dalle condotte asseritamente decettive contestate con il capo m) e conparte del capo f).4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 16 e 21perché estinti per prescrizione; conferma nel resto e condanna per il reato di cuial capo 1, con revoca pene accessorie).4.1. Violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per averela Corte di appello ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delittoassociativo.La censura investe la sussistenza del reato associativo, con particolareriguardo alla posizione della ricorrente, la cui partecipazione era stata ricavatariconducendo l’intero contributo partecipativo alla sola commissione dei delitti fine,in aperto contrasto con le premesse della Corte di merito che aveva assentito comela mancata partecipazione dei sodali ai reati fine non assumeva rilievodeterminante ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 416 cod. pen.Si lamenta, poi, che il relativo tema sia stato disatteso facendo mero richiamoalla sentenza di primo grado, i cui esiti erano stati acriticamente recepiti in assenzadi un’autonoma valutazione, finendo per fondare la condotta di partecipazionedella ricorrente su elementi esigui (legami familiari con altri imputati, presunteaffinità soggettive con i promotori del sodalizio, partecipazione ai delitti fine di cuiai capi 16, lett. b) e 21), privi di idonea capacità dimostrativa (con particolareriguardo all’effettivo contributo prestato al sodalizio e in che modo il rapporto diparentela avrebbe agevolato l’attuazione del programma associativo). Si eranocosì disattesi i principi affermati da Sez. 2, n. 8092 del 2024 e Sez. 2, n. 30006del 2024.Analoghi rilievi erano spendibili in punto di elemento soggettivo (consapevoleadesione al sodalizio). Svalutata la portata probatoria degli elementi addotti alriguardo dalla sentenza impugnata (v. pag. 10 del ricorso e 28 della sentenza), ladifesa censura il rilievo che era stato attribuito ai delitti fine, in quanto successivial controllo della G.d.F. (secondo la Corte in quanto volti a dare ulterioreesecuzione al programma associativo) e, dunque, inconferenti rispetto ad unaccertamento che doveva necessariamente richiamare dati preesistenti al pactumsceleris, altrimenti finendo per assimilarsi la mera commissione di reati con finalitàconvergenti a quelle del sodalizio ad una prova implicita della partecipazioneassociativa (a conferma della fondatezza della censura si richiama Sez. 1, n. 11451del 2025 che ha escluso il vincolo della continuazione tra reato associativo e delittifine che non erano programmati ab origine).Né validi argomenti di sostegno alla condotta di partecipazione potevano trarsidagli altri elementi – definiti “suppletivi” –: il riferimento è ad una conversazioneintercorsa tra un funzionario di banca e la ricorrente, la cui trascrizione, sostienela difesa, si poneva in antitesi con il rilievo attributo dal giudice del merito; ilrinvenimento di un foglietto manoscritto recante l’indicazione dell’importo di euro156.188,32 che la ricorrente ha ricondotto ad un prestito effettuato dalla sorella eche la Corte di merito aveva illogicamente svalutato (pagg. 31 e 32), peraltroun momento processuale in cui non sussisteva alcun obbligo giuridico di riferire ospiegare l’origine della somma annotata sul foglio, facendone conseguire, acascata, un elemento di prova di responsabilità dell’imputata. A tanto, si precisa,non era giunto neppure il primo giudice (mancata giustificazione immediata delmanoscritto; qui il tema è la scelta di far discendere dalla mancata esternazionedi una giustificazione da parte di un terzo soggetto (Sofia) in un momento nonprotetto da specifici obblighi dichiarativi la falsità della versione difensiva).Altrettanto privo di rilievo al fine di asseverare la partecipazione dellaricorrente al sodalizio era la vicenda legata al delitto di cui 512-bis cod. pen.,contestato al capo 21), ove si era apoditticamente assunto che ella rivestisse laqualità di prestanome (la vedeva socia per una quota pari al 15% della societàChinatown); nessuna considerazione era stata svolta in ordine alla natura effettivadell’intestazione, alla provenienza delle somme versate per l’acquisto della quota,né all’eventuale consapevolezza della provenienza dei fondi confluiti sul c/c dellasocietà. Si era, invece, fatto ricorso ad una motivazione congiunta con altro capodi imputazione (il 17), mai contestato alla ricorrente e senza proposizioni allamedesima riferibili.Si sostiene che il primo giudice abbia ricavato la responsabilità per il capo 21,esclusivamente sulla base della pregressa condanna per il capo 16, già valorizzatocome prova della partecipazione, dando luogo ad una sorta di duplicazioneautoreferenziale del percorso intrapreso.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – alias Max (n.d.p. in ordine al reato di cui all’art.2 d.lgs. n. 74/2000 limitatamente all’anno di imposta 2013 perché estinto perprescrizione; conferma responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 7)limitatamente agli anni di imposta 2015 e 2016).5.1. Violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per averela Corte di appello ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delittoassociativo.La censura fa inizialmente leva sulle medesime argomentazioni spese aproposito della posizione degli altri due ricorrenti. Quanto al ricorrente, poi, sisottolinea come operasse all’interno di un contesto lavorativo del tutto estraneoalle dinamiche associative, svolgendo mansioni meramente esecutive e materialipresso la ditta “B.M.W. di [OSCURATO:PERSONA]” (trasporto e confezionamento capi diabbigliamento). A conferma dell’estraneità al sodalizio la difesa richiama lerisultanze istruttorie (conversazioni captate e dichiarazioni dei coimputati) checonvergerebbero nel delineare la figura di un lavoratore subordinato, privo diconsapevolezza circa l’esistenza di qualsivoglia struttura organizzata, disattesedalla Corte territoriale che aveva erroneamente elevato a prova dell’adesione alsodalizio la mera esistenza di rapporti di parentela e di collaborazione lavorativa,nonché la partecipazione al reato di cui al capo 7), valorizzata quale indizio delpactum sceleris senza che fosse stata compiuta alcuna autonoma verifica circal’esistenza di un vincolo stabile, di un programma criminoso indeterminato e dellaconsapevole adesione al medesimo. Analogamente la sentenza era censurabile inpunto di elemento soggettivo pure ricavato dai legami familiari. In sostanza si eraillogicamente elevato un dato anagrafico ad indice di partecipazione. La difesa,poi, passa in rassegna le conversazioni richiamate dalla Corte territoriale asostegno della propria ricostruzione (pag. 10 del ricorso), evidenziandonel’inconferenza soprattutto in ordine all’attribuzione della qualità di amministratoredi fatto della società BMW in capo al ricorrente, ruolo da cui poi era stata ricavatala responsabilità per il reato di cui al capo 7). Analogamente, poi, concluderiguardo agli elementi evocati alle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata perasseverare ulteriormente il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui è processo.5.2. Erronea applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazioneriguardo l’attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto dellasocietà BMW di [OSCURATO:PERSONA], stante la carenza dei presupposti applicativi dell’istituto edell’effettivo esercizio di funzioni gestorie e decisionali all’interno della società. LaCorte di merito non aveva fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza in materia, omettendo di valutare e, dunque, di motivare, sullapregnanza, ai fini dell’attribuzione della relativa qualifica, dei singoli poteri inconcreto esercitati dall’imputato (al contempo evidenziandosi l’inconferenzadell’argomento speso a sostegno dalla sentenza impugnata, v. pag. 16 del ricorso).5.3. Richiesta di annullamento per prescrizione del reato di cui al capo 7), conriferimento all’anno di imposta 2014 (consumato il 18/09/2014; prescritto al18/09/2025).6. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 31 marzo 2026, sulrilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi.7. Con memoria del 24 aprile 2026, la difesa dei ricorrenti ha replicato allarequisitoria del P.G. incentrata sulla sussistenza del delitto associativo, nonchédedotto anche in relazione agli altri motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi manifestamente infondati,generici e/o non consentiti in sede di legittimità.2. Tenuto conto della tipologia dei motivi sollevati nei distinti ricorsi, ritiene ilCollegio opportuno esaminare congiuntamente quelli aventi natura comune e, inparticolare, le censure riguardo alla sussistenza del delitto associativo di cui alcapo 1) della rubrica, soffermandosi poi sulla partecipazione di ciascun ricorrente.Una prima notazione pare necessaria a collocare la vicenda nel corretto alveovalutativo: la sentenza impugnata è assunta in piena ed esplicita conformità econtinuità argomentativa con la decisione del giudice di primo grado che hadiffusamente ricostruito la genesi dell’indagine che ha dato avvio all’odiernoprocedimento penale, scaturita dagli esiti di una verifica fiscale nei confronti dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s. in liquidazione – di cui la primaricorrente è indicata essere, insieme al marito, amministratore di fatto eproprietaria della società che aveva concesso in locazione gli immobili, lel’esistenza di un collaudato meccanismo di emissione di fatture per operazioniinesistenti, da cui era poi possibile ricavare, sotto la costante regia degli imputatiXU [OSCURATO:PERSONA] (alias Sofia) e [OSCURATO:PERSONA] XU [OSCURATO:PERSONA] (alias Romeo), l’esistenza di un sodalizioche, almeno dal 2010, avvalendosi dell’aiuto di connazionali e familiari, aveva datovita ad una galassia di società e ditte al solo scopo di commettere un’ingente frodefiscale che consentiva, nel corso degli anni, di ottenere un indebito risparmio diimposta. Un sofisticato meccanismo, di lunga durata, che vedeva il coinvolgimentodi tre “generazioni” di imprese, tutte intestate a connazionali prestanomi, ma difatto riconducibili ai due coniugi e che si avvaleva di imprese “cartiere” e di imprese“utilizzatrici”, nonché di imprese “extra”, appositamente create al fine direimpiegare in attività economiche il denaro accumulato attraverso l’evasionefiscale e per eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione a caratterepatrimoniale. Il tutto favorito dal diretto coinvolgimento di professionisticompiacenti, quali depositari delle scritture contabili e intermediari per lapresentazione delle dichiarazioni dei redditi sia per le società cartiere, sia per leimprese utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti.Se questa è, dunque, la vicenda di fatto descritta con doppia conforme daigiudici di merito, tanto basterebbe per asseverare già l’esistenza di un sodalizioorganizzato, non essendosi al cospetto della commissione di reati fiscali con larealizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale,ma di un più vasto programma criminoso in cui la finalità di creare provviste illecitederivanti dai reati tributari, da reimpiegare nel circuito economico e a proprioprofitto, si avvale di relazioni e di una fitta rete appositamente creata tra i soggettidi volta in volta coinvolti nella “staffetta” di imprese che emisero ed utilizzaronofatture per operazioni inesistenti. Oltre, poi, ad annoverare disponibilità di personeper lo più ricadenti nella cerchia degli stretti “familiari” dei due protagonisti e dimezzi (immobili, capannoni, macchinari) strumentali alla realizzazione delprogramma criminoso. Peraltro, anche il lungo lasso di tempo che abbraccia lecondotte che costituiscono la manifestazione esterna dell’associazione (lacontestazione è elevata dal 2010 sino all’ottobre 2018 data di esecuzione dellamisura cautelare) costituisce un ulteriore dato dimostrativo, a caratterepregnante, dell’esistenza di un concorso necessario a dispetto di quello eventuale,in quanto la ripetizione a vasto raggio delle condotte criminose mal si concilia,anche logicamente, con un programma che, seppur determinato in maniera“temperata”, rivela al contrario l’esistenza di un substrato organizzativo – peraltronon affatto rudimentale – stabilmente destinato a permanere dopo la commissionedei reati avuti di mira, tanto che la cessazione delle condotte consegueall’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria.In tale ambito la doglianza, pure ripetuta nei motivi di ricorso, con cui siprospetta che le sentenze di merito abbiano operato una sorta di automatismo acarattere “traslativo” tra la commissione del delitto fine e prova del delittoassociativo, si rivela fallace, in quanto i giudici di merito hanno evocato altri indicidimostrativi – su cui si è diffuso il primo giudice alle pagine 19-23 - che convergononel ricondurre la commissione di quei delitti ad un precedente accordo criminosorivelatore di un antecedente pactum sceleris.La sentenza impugnata, anche mediante il richiamo a quella di primo grado,offre tutte le riflessioni ed argomentazioni necessarie a giustificare la decisione,così rendendo evanescente il rilievo critico mosso avverso il riferimento operato aisodali che hanno patteggiato la pena, di cui non si dovrebbe tener conto in forzadi un’asserita incapacità dimostrativa di tale forma di decisione, tanto ai fini delnumero minimo dei concorrenti quanto a supporto della validità e della pregnanzanumerica del vincolo instaurato. Ma tale riferimento, quale argomentazione checontribuisce ad illustrare la portata ed il perimetro del sodalizio criminale emerso,non è affatto menzionato per sottrarsi alla disamina degli elementi e deipresupposti dimostrativi della sussistenza della fattispecie, ma solo al fine didescriverne il perimetro numerico dei partecipanti. E tanto nel pieno rispetto dellanorma processuale che, a detta dei ricorrenti, sarebbe violata, non confrontandosisul tema le difese con l’arresto di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui lasentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modificadell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett.b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altroprocesso penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen., sebbene perfornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessiti di unaconferma esterna individualizzante, tanto non è non richiesto, invece, nel caso incui la stessa sentenza sia utilizzata – come nel caso in esame - come riscontro dialtre prove già acquisite (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384– 01). E tanto a prescindere che l’odierno giudizio riguarda ben tre coimputati,così soddisfacendosi il requisiti minimo della fattispecie.Né, ai fini della disamina, può assumere rilievo la circostanza che la sentenzaimpugnata abbia errato a menzionare fra i soggetti che avevano patteggiato ancheXU [OSCURATO:PERSONA], la quale invece è ricorrente nel presente giudizio, trattandosi intutta evidenza di una svista irrilevante, che non ha impedito alla Corte di meritodi soffermarsi sulla specifica responsabilità di tale imputata e odierna ricorrente.Ciò che interessa in questa sede è evidenziare come la sentenza abbia benprecisato quali fossero le doglianze espresse nei motivi di appello e ne abbiaconfutato la fondatezza spiegando le ragioni per le quali la sussistenza dellafattispecie associativa risultava adeguatamente provata. È in questa chiave che lasentenza si confronta con la circostanza che gli odierni protagonisti sono legati dalvincolo familiare particolarmente stretto e ben ricordato in sentenza. Taledimensione familiare non ha affatto costituito il fulcro che ha sostituito ladimostrazione della stabilità dell’accordo o della sussistenza di una tramaorganizzativa; piuttosto ha costituito la chiave di lettura attraverso la qualeleggere le massime di esperienza che hanno legato il significato delle singolecondotte e degli elementi di valutazione. La sentenza richiama una lunga serie dielementi emersi dall’indagine e contenuti negli atti processuali, da cui appareevidente la massiccia e consolidata organizzazione realizzata intorno aiprotagonisti dei nuclei familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la strutturata realizzazione deireati-fine oggetto del processo, oggetto di un programma lucido che si è andatoarricchendo nel tempo di una serie di condotte illecite di estremo rilievo finanziarioe fiscale (vedi pagg. 24 e ss.). Del resto, sul rilievo probatorio che il giudice delmerito può attribuire ai legami familiari, la sentenza impugnata non si è affattodiscostata dai principi dettati da questa Corte, dovendosi riaffermare che, in temadi associazione per delinquere, la costituzione e l'esistenza della consorteriacriminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, sucomponenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali oconiugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor piùpericoloso. (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908– 03. Fattispecie relativa ad un'associazione mafiosa qualificata come mafia"piccola" o "atipica". In termini, Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, inmotivazione).Anche la disamina dei reati-fine, effettuata nella fase illustrativa dellafattispecie associativa, è stato lo strumento attraverso il quale osservare da vicinole modalità operative del sodalizio, come correttamente indicato dallagiurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello, a mente della quale “in tema diassociazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito algiudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la provadell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nelprogramma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi simanifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima” (Sez. 2, n. 33580del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016,254233 - 01; più recenti, v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.;Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del26/09/2025, Presta, non mass.). Nessuna scorciatoia probatoria, dunque, ma unalogica verifica della obiettiva interferenza di collaudate ed organizzate modalitàesecutive pienamente idonee, sul piano dimostrativo, a disvelare l’esistenza di unmeccanismo organizzato ben antecedente alla verifica compiuta dalla G.d.F. checostituiva l’antecedente causale cui ricondurre quelle successive condotte di reato,per come confermato dagli altri convergenti e preesistenti elementi pure evocatidai giudici di merito.Anche la riferibilità soggettiva della partecipazione appare adeguatamenteemergente dalla motivazione integrata fra il primo ed il secondo grado, dovendosisul punto disattendere l’obiezione difensiva della mancanza di un’autonomavalutazione da parte della Corte d’appello. Ribadito che il requisito dell'autonomavalutazione è previsto a pena di nullità solo con riferimento all'ordinanza cautelarein coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", e non èinvece contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019,Ancora, Rv. 277286 – 01), la sentenza impugnata, assunta in piena ed esplicitaconformità e continuità argomentativa con la decisione del primo giudice, siaffianca ad essa, allo specifico fine di dare motivatamente conto dei rilievi espressicon i motivi di appello, motivi riassunti ed esposti con particolare precisione erigore nella parte illustrativa della sentenza impugnata. Allorché vi sia concordanzanell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dellerispettive decisioni, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella diprimo grado in un unico complesso motivazionale, di cui la Corte di legittimità devetenere conto ai fini della verifica della fondatezza o meno dei denunciati vizimotivazionali (Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).Ciò posto, anche con riferimento alle doglianze sollevate in punto dipartecipazione (spiegate da [OSCURATO:PERSONA], alias Sandra) e [OSCURATO:PERSONA] (aliasMax), le censure si rivelano inammissibili. Al susseguirsi ininterrotto delle condotteintegranti i reati oggetto del programma ad opera dei ricorrenti, tra lorostrettamente collegati, le sentenze di merito hanno indicato convergenti elementidimostrativi di contributi causali da ciascuno resi alla realizzazione del programmacriminoso sostanziatisi in condotte strumentali all’operatività e alla sussistenza delsodalizio. Sul punto può rinviarsi a quanto evidenziato dal primo giudice alla pagina21 e 22 e alle successive in cui vengono evidenziati i reati fine rispettivamentecontestati, da cui emerge una “messa a disposizione” in favore del sodalizio poitradottasi nelle commissione dei reati a ciascuno rispettivamente contestati inconcorso con i promotori dell’associazione. Analogamente riguardo alla sentenzaimpugnata, precisandosi che le censure mosse in questa sede finiscono perSul punto, va peraltro richiamato il principio affermato dalla Corte dilegittimità in forza del quale «una volta dimostrata l'esistenza di una associazioneper delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possaragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attivitàdell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, nonoccorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimosoggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodaliziocriminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cuispecificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essererichiesta nemmeno nella sentenza di condanna» (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016,Capuano, Rv. 268317 – 01; Sez. 4, n. 29239 del 10/07/2025, Nastasi, non mass.;Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).3. Gli altri motivi di ricorso (la motivazione farà riferimento al numero delmotivo rubricato in ciascun ricorso)[OSCURATO:PERSONA] FENG3.1. Il motivo con cui si deduce la prescrizione del reato di cui al capo 9) dellarubrica è manifestamente infondato. Se può concordarsi con la difesa che laconsumazione vada fatta risalire al 31/12/2015 (essendo il reato tributarioinerente all’anno di imposta 2014), altrettanto non può affermarsi riguardo l’epocain cui sarebbe maturata la prescrizione (che la difesa adduce prima della sentenzaimpugnata deliberata il 24/06/2025), posto che il calcolo prospettato non tieneconto della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 17 d.lgs. n. 74/2000 – giàin vigore al momento dei fatti – che per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10eleva i termini ordinari di prescrizione di un terzo.3.2. Analoga manifesta infondatezza va assentita a proposito dell’eccepitaprescrizione dei reati ivi indicati, maturata successivamente alla sentenza diappello. È, infatti, principio costantemente affermato dalla Corte di legittimità,anche a Sezioni unite, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, nonconsentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude lapossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.,ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.(vedi Sez. 2, n. 28848 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).3.3. Inammissibile è il motivo con cui il ricorrente si duole dell’erroneaperimetrazione della confisca che avrebbe compreso oltre all’IVA evasa anchel’evasione dei redditi, trattandosi di denuncia di violazione di legge che non erastata specificamente dedotta con l’atto di appello, ove era genericamente chiesto,nelle conclusioni dell’impugnazione, “una conseguente e proporzionalediminuzione del quantum della confisca per equivalente, disposta ex art. 12-bisd.lgs. n. 74/2000 in relazione al capo 7) dell’imputazione, in caso di inadempienzadella società “B.M.W. di [OSCURATO:PERSONA]”. Né si è allegato che tale profilo di censura vennesviluppato nei motivi aggiunti pure presentati in appello, in relazione ai quali lastessa sentenza impugnata, nel darne atto, precisa riferirsi al tema di meritoindotto con i motivi principali. E tanto a prescindere dal rilievo di caratterenormativo che il profitto confiscabile corrisponde all’intera imposta evasa, senzapoter dedurre i costi fittizi documentati dalle fatture false (v. Sez. 3, n. 5148 del26/09/2023, dep. 2024, Guttà, in motivazione, ove l’esclusione dal calcoloriguarda solo l’IRAP).3.4. Parimenti inammissibile poiché non dedotto specificamente in appello èil motivo con cui si censura l’erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. ecarenza di motivazione in ordine alle operazioni sub lettere a), c), d), e) f), g) edm) di cui al capo 17) della rubrica. Invero, se si ha riguardo all’atto di appello (subn. 4) e al puntuale riepilogo del motivo (v. pagg. 17 e 18 della sentenzaimpugnata), la censura venne specificamente svolta con riguardo all’ipotesi di cuialla lett. b) inerente alla vicenda del ristorante Chinatown. Né è stato allegato chevi fu ampliamento del motivo, né tanto risulta dall’indicazione che si rinviene nellasentenza impugnata a proposito del contenuto dei motivi aggiunti pure presentatiin appello, né in questa sede può procedersi all’esame delle relative doglianze inquanto involgenti accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito.[OSCURATO:PERSONA] FENG4.1. Il motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’attribuzioneal ricorrente della qualità di amministratore di fatto della società BMW di [OSCURATO:PERSONA], èinammissibile poiché si risolve nella riproposizione di argomenti che sono statidisattesi con congrua motivazione dalla Corte di merito. In particolare, del tuttocontinenti sono gli indici fattuali evocati dalla Corte di merito a dimostrazionedell’assunzione da parte del ricorrente di un ruolo gestorio che andasse ben oltrela qualità di lavoratore subordinato. Al riguardo, la sentenza impugnata, oltre adavere richiamato gli elementi di intraneità al sodalizio ricavati dall’intreccio direlazione e rapporti con i protagonisti della vicenda che hanno visto attivamentepartecipe il ricorrente, indicato come il fratello di Romeo, nei diversi compiti dallostesso svolti, ha valorizzato il contenuto di alcune intercettazioni con dueinterlocutori che vedono protagonista la promotrice del sodalizio Sofia (XU XUElogicamente evocativi dell’attribuzione di tale ruolo gestorio, soprattutto nellaparte in cui la prima evoca il nominativo del ricorrente indicandolo come referentedel laboratorio, per come avvalorato anche dall’ulteriore riferimento che ella acostui si rivolgeva in relazione alle questioni che riguardavano la società B.M.W.,così escludendo la prospettata inferenza congetturale che si vuole far conseguireagli altri indizi richiamati (quali la presenza dell’imputato nei locali del laboratorio,le mansioni di consegna dei capi e il legame familiare con la titolare) che, invece,sono stati letti unitariamente al dato intercettivo e alla attiva messa a disposizionein favore del programma associativo che al medesimo viene dai giudici di meritoalternativa del tenore della conversazione, non consentita in questa sede, postoche, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea,Rv. 268389). Del resto, l’attribuzione di detta qualità, per cui non occorrel’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo amministrativo, essendo sufficiente chedal contesto emerga che il soggetto è additato di essere all’interno o all’esternoquale il referente della società, è una questione di fatto che non può esseredevoluta alla Corte di legittimità.4.2. Il motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato di cui al capo 7),correttamente calcolata dalla difesa, ma maturata successivamente alla sentenzaimpugnata, è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sub 3.3.5. In conclusione, nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva, peraltroscrutinabile soltanto nella parte in cui assume valenza di replica alle conclusionidel P.G., altrimenti risultando tardiva.I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili. Consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per leammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per leammende.Così deciso, li 29 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Agostini