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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09086/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29379-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. CABRINI, 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] attualmente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE delle [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1640/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito indicata per brevità anche [OSCURATO:SOCIETA]), premesso di essere creditrice per oltre euro 1.045.327,35 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione (società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 541/2013), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le loro figlie Giulia e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente), chiedendo che fosse dichiarata la nullità o inefficacia di una serie di atti di trasferimento immobiliare.

Precisò l'attrice che i predetti coniugi avevano prestato fideiussione per un importo di euro 2.500.000,00 in data 24 luglio 2008 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società già menzionata e che con i ricordati atti di trasferimento immobiliare i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Ragazzini avevano realizzato un piano di dismissione immobiliare, con conseguente diminuzione della garanzia del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, la banca chiese che fossero dichiarati nulli, inefficaci, ovvero che fossero revocati: a) l'atto con il quale i suddetti coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale i diritti immobiliari vantati su beni siti nel Comune di Roma (piena proprietà di un appartamento sito in via Adige n. 70) e nel Comune di Isola delle Femmine (nuda proprietà di un fabbricato); b) il contratto con il quale i detti coniugi avevano ceduto a titolo gratuito alle figlie Giulia e [OSCURATO:PERSONA] i diritti immobiliari vantati su tali beni; e) la scrittura privata con la quale Giulia e [OSCURATO:PERSONA] avevano promesso gratuitamente in Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- vendita a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di piena proprietà vantato sull'immobile ubicato in Roma, alla via Adige n. 70, fissando la stipula del contratto definitivo nel mese del 2016.

Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2302/2016 dichiarò inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice l'atto pubblico di costituzione il fondo patrimoniale e il contratto di cessione a titolo gratuito dei diritti immobiliari; dichiarò la natura simulata del contratto preliminare di vendita; dispose le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. ad opera degli organi competenti e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proposero gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Si costituì altresì [OSCURATO:PERSONA] aderendo alle tesi degli appellanti e proponendo, a sua volta, appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] non si costituì in secondo grado.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1640/2020, pubblicata il 27 febbraio 2020, rigettò l'appello e condannò gli appellanti principali e l'appellante incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doValue S.p.a., nuova denominazione assunta da doBank S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a,) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria e con il quale ha riproposto, in subordine, con un unico motivo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli atti art 2901 2697 c.c. per aver la Corte di merito erroneamente gravato le medesime di oneri probatori alle stesse non riferibili.

Ad avviso delle ricorrenti incomberebbe sul creditore la dimostrazione della sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale del debitore idonea a mettere a rischio il diritto del creditore o a mutarne qualitativamente o quantitativamente le garanzie patrimoniali generiche, oltre che la consistenza del credito, mentre, nella specie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente imposto agli originari convenuti di fornire la prova "della loro capienza patrimoniale", giustificando tale statuizione con il richiamo al principio di vicinanza della prova.

1.1. Il motivo è infondato.

Va anzitutto evidenziato che le stesse ricorrenti fanno riferimento, quanto al credito vantato dall'originaria attrice, al d.i. n.

R.G. 8751 emesso in favore della stessa nei confronti dei predetti fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in relazione al quale, come dedotto dalle medesime ricorrenti (v. p. 6 del ricorso), pende giudizio di opposizione.

Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ex art.2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 ud. 30-11-2021 -4- alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass. n. 12849 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]);ed infatti, poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. n. 2673 del 10/02/2016 e Cass, ord., n. 3369 del 05/02/2019).

Inoltre, questa Corte ha più volte affermato che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.

"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019; Cass., ord., n. 19207 de119/07/2018; Cass. n. 1902 del 3/02/2015; Cass. n. 1896 del 09/02/2012).

Nel caso all'esame, la Corte di merito risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati e non sussistono, quindi, la violazione e la falsa applicazione degli articoli lamentate con il mezzo in scrutinio.

Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -5-

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono un'ulteriore violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. per aver la Corte territoriale erroneamente fondato il proprio convincimento su presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., anche al fine di confutare le prove documentali emerse in corso di causa.

Ad avviso delle ricorrenti la decisione della Corte di merito sarebbe del tutto arbitraria, avendo la stessa ritenuto sussistente la scientia damni della Ragazzini esclusivamente dal rapporto matrimoniale intercorso con il [OSCURATO:PERSONA], nonostante precedentemente "alla data anche della sola richiesta economica" i coniugi fossero separati.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'argomento secondo cui l'insolvenza della società garantita dovrebbe farsi risalire ad epoca anteriore al fallimento troverebbe un contrappeso nella circostanza che anche la crisi matrimoniale dovrebbe ritenersi assai più risalente nel tempo rispetto alla separazione consensuale omologata.

Tali circostanze non sarebbero state valutate dai giudici dell'appello, in violazione dell'art. 2729 c.c., secondo le ricorrenti che sollevano le medesime osservazioni in relazione alla "errata qualificazione circa la gratuità dell'atto di cessione" stipulato in esecuzione delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi, nonostante emergesse chiaramente che la rinuncia della Ragazzini ad ogni forma di mantenimento da parte del marito e al risarcimento dei danni fosse stata determinata solo dal pattuito trasferimento della proprietà dei beni in favore delle figlie, il che renderebbe evidente l'onerosità de negozio..

Assumono, inoltre, le ricorrenti che nessun indizio, grave preciso e concordante sussisterebbe in relazione alla natura simulata dell'atto preliminare di compravendita concluso con il Calanca.

2.1. Il motivo è inammissibile alla luce dei principi appresso richiamati.

Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -6- Ed invero, va ribadito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove - come nella specie - congruamente motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019).

Inoltre si evidenzia che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi peraltro rilevare che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., ord., n. 22366 del 5/08/2018).

A quanto precede va aggiunto che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto "vizio di sussunzione", vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto, quando dopo aver qualificato come "non gravi, imprecisi e discordanti" gli indizi raccolti, Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -7- li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (v., ex multis, in tal senso, sez. un., n. 1785 del 24/01/2018, § 4.1, lettera (bb), della motivazione; nonché Cass. n. 19485 del 4/08/2017).

E qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione - come nella specie - vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 18611 del 30/06/2021).

Infine, va ribadito che la prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 27/03/20218, n. 7512).

3. Dall'esito dello scrutinio dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito l'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ove si voglia considerare tale la doglianza con cui la parte controricorrente ha riproposto, in subordinel l'eccezione di Ric. 2020 n. 29379 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -8- inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., su cui la Corte di merito non si é pronunciata.

4. In conclusione il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricortente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29379-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. CABRINI, 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] attualmente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE delle [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1640/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito indicata per brevità anche [OSCURATO:SOCIETA]), premesso di essere creditrice per oltre euro 1.045.327,35 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione (società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 541/2013), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le loro figlie Giulia e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente), chiedendo che fosse dichiarata la nullità o inefficacia di una serie di atti di trasferimento immobiliare. Precisò l'attrice che i predetti coniugi avevano prestato fideiussione per un importo di euro 2.500.000,00 in data 24 luglio 2008 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società già menzionata e che con i ricordati atti di trasferimento immobiliare i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Ragazzini avevano realizzato un piano di dismissione immobiliare, con conseguente diminuzione della garanzia del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la banca chiese che fossero dichiarati nulli, inefficaci, ovvero che fossero revocati: a) l'atto con il quale i suddetti coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale i diritti immobiliari vantati su beni siti nel Comune di Roma (piena proprietà di un appartamento sito in via Adige n. 70) e nel Comune di Isola delle Femmine (nuda proprietà di un fabbricato); b) il contratto con il quale i detti coniugi avevano ceduto a titolo gratuito alle figlie Giulia e [OSCURATO:PERSONA] i diritti immobiliari vantati su tali beni; e) la scrittura privata con la quale Giulia e [OSCURATO:PERSONA] avevano promesso gratuitamente in Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- vendita a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di piena proprietà vantato sull'immobile ubicato in Roma, alla via Adige n. 70, fissando la stipula del contratto definitivo nel mese del 2016. Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2302/2016 dichiarò inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice l'atto pubblico di costituzione il fondo patrimoniale e il contratto di cessione a titolo gratuito dei diritti immobiliari; dichiarò la natura simulata del contratto preliminare di vendita; dispose le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. ad opera degli organi competenti e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza proposero gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Si costituì altresì [OSCURATO:PERSONA] aderendo alle tesi degli appellanti e proponendo, a sua volta, appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] non si costituì in secondo grado. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1640/2020, pubblicata il 27 febbraio 2020, rigettò l'appello e condannò gli appellanti principali e l'appellante incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doValue S.p.a., nuova denominazione assunta da doBank S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a,) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria e con il quale ha riproposto, in subordine, con un unico motivo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli atti art 2901 2697 c.c. per aver la Corte di merito erroneamente gravato le medesime di oneri probatori alle stesse non riferibili. Ad avviso delle ricorrenti incomberebbe sul creditore la dimostrazione della sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale del debitore idonea a mettere a rischio il diritto del creditore o a mutarne qualitativamente o quantitativamente le garanzie patrimoniali generiche, oltre che la consistenza del credito, mentre, nella specie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente imposto agli originari convenuti di fornire la prova "della loro capienza patrimoniale", giustificando tale statuizione con il richiamo al principio di vicinanza della prova. 1.1. Il motivo è infondato. Va anzitutto evidenziato che le stesse ricorrenti fanno riferimento, quanto al credito vantato dall'originaria attrice, al d.i. n. R.G. 8751 emesso in favore della stessa nei confronti dei predetti fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in relazione al quale, come dedotto dalle medesime ricorrenti (v. p. 6 del ricorso), pende giudizio di opposizione. Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ex art.2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 ud. 30-11-2021 -4- alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass. n. 12849 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]);ed infatti, poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. n. 2673 del 10/02/2016 e Cass, ord., n. 3369 del 05/02/2019). Inoltre, questa Corte ha più volte affermato che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019; Cass., ord., n. 19207 de119/07/2018; Cass. n. 1902 del 3/02/2015; Cass. n. 1896 del 09/02/2012). Nel caso all'esame, la Corte di merito risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati e non sussistono, quindi, la violazione e la falsa applicazione degli articoli lamentate con il mezzo in scrutinio. Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- 2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono un'ulteriore violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. per aver la Corte territoriale erroneamente fondato il proprio convincimento su presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., anche al fine di confutare le prove documentali emerse in corso di causa. Ad avviso delle ricorrenti la decisione della Corte di merito sarebbe del tutto arbitraria, avendo la stessa ritenuto sussistente la scientia damni della Ragazzini esclusivamente dal rapporto matrimoniale intercorso con il [OSCURATO:PERSONA], nonostante precedentemente "alla data anche della sola richiesta economica" i coniugi fossero separati. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'argomento secondo cui l'insolvenza della società garantita dovrebbe farsi risalire ad epoca anteriore al fallimento troverebbe un contrappeso nella circostanza che anche la crisi matrimoniale dovrebbe ritenersi assai più risalente nel tempo rispetto alla separazione consensuale omologata. Tali circostanze non sarebbero state valutate dai giudici dell'appello, in violazione dell'art. 2729 c.c., secondo le ricorrenti che sollevano le medesime osservazioni in relazione alla "errata qualificazione circa la gratuità dell'atto di cessione" stipulato in esecuzione delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi, nonostante emergesse chiaramente che la rinuncia della Ragazzini ad ogni forma di mantenimento da parte del marito e al risarcimento dei danni fosse stata determinata solo dal pattuito trasferimento della proprietà dei beni in favore delle figlie, il che renderebbe evidente l'onerosità de negozio.. Assumono, inoltre, le ricorrenti che nessun indizio, grave preciso e concordante sussisterebbe in relazione alla natura simulata dell'atto preliminare di compravendita concluso con il Calanca. 2.1. Il motivo è inammissibile alla luce dei principi appresso richiamati. Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -6- Ed invero, va ribadito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove - come nella specie - congruamente motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019). Inoltre si evidenzia che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi peraltro rilevare che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., ord., n. 22366 del 5/08/2018). A quanto precede va aggiunto che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto "vizio di sussunzione", vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto, quando dopo aver qualificato come "non gravi, imprecisi e discordanti" gli indizi raccolti, Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (v., ex multis, in tal senso, sez. un., n. 1785 del 24/01/2018, § 4.1, lettera (bb), della motivazione; nonché Cass. n. 19485 del 4/08/2017). E qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione - come nella specie - vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 18611 del 30/06/2021). Infine, va ribadito che la prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 27/03/20218, n. 7512). 3. Dall'esito dello scrutinio dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito l'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ove si voglia considerare tale la doglianza con cui la parte controricorrente ha riproposto, in subordinel l'eccezione di Ric. 2020 n. 29379 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., su cui la Corte di merito non si é pronunciata. 4. In conclusione il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricortente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09086/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris