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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1958

Cassazione n. 18358/2026

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ato il 30/10/1958 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 09/03/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - occultandolo all'interno del veicolo a lui in uso, sotto il tappetino lato passeggero - un pugnale della lunghezza complessiva di quaranta cm, di cui trentadue di lama e otto di impugnatura e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro quattrocento di ammenda.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla norma contestata, per non essersi considerato trattarsi di un fatto di lieve entità e per non essersi considerato l'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità.

La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti al profilo della ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo che sorregge la decisione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto di un coltello accuratamente occultato, da parte di soggetto già pluripregiudicato per reati anche molto gravi.

A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà - non vi è chi non veda come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi di natura fattuale, lamentando essi asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.

Quanto al motivo inerente alle generiche, la Corte territoriale ha posto in risalto evidenti elementi di segno sfavorevole per il condannato, così chiarendo adeguatamente le ragioni poste a fondamento della condivisione del trattamento sanzionatorio prescelto in primo grado.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 30/10/1958 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 09/03/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - occultandolo all'interno del veicolo a lui in uso, sotto il tappetino lato passeggero - un pugnale della lunghezza complessiva di quaranta cm, di cui trentadue di lama e otto di impugnatura e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro quattrocento di ammenda. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla norma contestata, per non essersi considerato trattarsi di un fatto di lieve entità e per non essersi considerato l'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità. La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti al profilo della ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo che sorregge la decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto di un coltello accuratamente occultato, da parte di soggetto già pluripregiudicato per reati anche molto gravi. A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà - non vi è chi non veda come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi di natura fattuale, lamentando essi asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. Quanto al motivo inerente alle generiche, la Corte territoriale ha posto in risalto evidenti elementi di segno sfavorevole per il condannato, così chiarendo adeguatamente le ragioni poste a fondamento della condivisione del trattamento sanzionatorio prescelto in primo grado. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M