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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 28510/2024

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la seguente Deposili2a SENTENZA Oggi, i 171 LU[, 2[24 Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] d& Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi delll'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d'Appello di Napoli aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata all'ALFANO in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione l'ALFANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di concrete esigenze cautelari concrete e attuali.

In particolare, si lamenta il mancato apprezzamento del parere favorevole espresso dalla D.D.A. di Napoli, e si censura la valorizzazione dei pareri contrari espressi dalla P.N.A. e dall'Avvocato Generale, che avevano fatto riferimento alla necessità di ulteriori valutazioni dell'apporto collaborativo dell'ALFANO da parte di altre autorità.

Si deduce che detti pareri, come anche l'ordinanza impucinata, nulla avevano evidenziato in ordine all'esistenza attuale di collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, condividendo le censure mosse dalla difesa alla motivazione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente motivato le ragioni della conferma dell'ordinanza con cui il Giudice procedente (ovvero la Corte d'Appello di Napoli, dinanzi alla quale l'ALFANO aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. con riferimento alla detenzione di un chilo di cocaina), tracciando un percorso argomentativo che appare del tutto immune da profili di evidente illogicità denunciabili in questa sede.

Dopo aver premesso che, in tale procedimento, i giudici di merito si erano concordemente espressi per l'esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, il Tribunale ha comunque affrontato la questione dell'eventuale affievolimento delle esigenze cautelari, in presenza di una scelta collaborativa che aveva determinato l'ammissione al programma di protezione.

A tale quesito, il Giudice dell'appello cautelare ha risposto negativamente, conferendo decisivo rilievo ai pareri negativi formulati dal P.N.A. e dal P.G. presso la Corte d'Appello: si è in particolare osservato che, alla luce dei trascorsi criminali di assoluto allarme sociale dell'ALFANO nei settori delle estorsioni e degli stupefacenti, le "pur pregevoli" dichiarazioni rese nei diversi inl:errogatori sostenuti dopo la scelta collaborativa non consentivano di ritenere sussistenti adeguate garanzie ai fini che qui rilevano.

A tal proposito, si è ritenuto che il rischio della ripresa di contatti operativi con la criminalità organizzata non potesse dirsi scongiurato, alla luce di quanto emerso nel processo in ordine ai suoi rapporti con la criminalizzata napoletana e non solo puteolana (l'ALFANO si era infatti rifornito anche presso le piazze dei SORIANELLO, site nel capoluogo campano): un contesto che non consentiva di escludere un rinnovato impegno nel narcotraffico da parte del ricorrente, anche se sottoposto agli arresti domiciliari.

Sotto altro profilo, il Tribunale ha per un verso osservato che il periodo trascorso in carcere non poteva dirsi sproporzionato rispetto alla condanna riportata in appello (pur mitigata attraverso il patteggiamento); per altro verso, ha ritenuto non decisive le diverse decisioni adottate in altri procedimenti, avuto riguardo alla diversità e minore gravità dei reati in quella sede giudicati (cfr. pagg. 2-3 dell'ordinanza impugnata).

La motivazione del Tribunale appare in questa sede incensurabile, anche perché in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale» (Sez. 1, n. 9417 del 22/D1/2019, Mandrillo, Rv. 276169 - 01).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Deposili2a SENTENZA Oggi, i 171 LU[, 2[24 Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] d& Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi delll'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d'Appello di Napoli aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata all'ALFANO in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione l'ALFANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di concrete esigenze cautelari concrete e attuali. In particolare, si lamenta il mancato apprezzamento del parere favorevole espresso dalla D.D.A. di Napoli, e si censura la valorizzazione dei pareri contrari espressi dalla P.N.A. e dall'Avvocato Generale, che avevano fatto riferimento alla necessità di ulteriori valutazioni dell'apporto collaborativo dell'ALFANO da parte di altre autorità. Si deduce che detti pareri, come anche l'ordinanza impucinata, nulla avevano evidenziato in ordine all'esistenza attuale di collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, condividendo le censure mosse dalla difesa alla motivazione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente motivato le ragioni della conferma dell'ordinanza con cui il Giudice procedente (ovvero la Corte d'Appello di Napoli, dinanzi alla quale l'ALFANO aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. con riferimento alla detenzione di un chilo di cocaina), tracciando un percorso argomentativo che appare del tutto immune da profili di evidente illogicità denunciabili in questa sede. Dopo aver premesso che, in tale procedimento, i giudici di merito si erano concordemente espressi per l'esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, il Tribunale ha comunque affrontato la questione dell'eventuale affievolimento delle esigenze cautelari, in presenza di una scelta collaborativa che aveva determinato l'ammissione al programma di protezione. A tale quesito, il Giudice dell'appello cautelare ha risposto negativamente, conferendo decisivo rilievo ai pareri negativi formulati dal P.N.A. e dal P.G. presso la Corte d'Appello: si è in particolare osservato che, alla luce dei trascorsi criminali di assoluto allarme sociale dell'ALFANO nei settori delle estorsioni e degli stupefacenti, le "pur pregevoli" dichiarazioni rese nei diversi inl:errogatori sostenuti dopo la scelta collaborativa non consentivano di ritenere sussistenti adeguate garanzie ai fini che qui rilevano. A tal proposito, si è ritenuto che il rischio della ripresa di contatti operativi con la criminalità organizzata non potesse dirsi scongiurato, alla luce di quanto emerso nel processo in ordine ai suoi rapporti con la criminalizzata napoletana e non solo puteolana (l'ALFANO si era infatti rifornito anche presso le piazze dei SORIANELLO, site nel capoluogo campano): un contesto che non consentiva di escludere un rinnovato impegno nel narcotraffico da parte del ricorrente, anche se sottoposto agli arresti domiciliari. Sotto altro profilo, il Tribunale ha per un verso osservato che il periodo trascorso in carcere non poteva dirsi sproporzionato rispetto alla condanna riportata in appello (pur mitigata attraverso il patteggiamento); per altro verso, ha ritenuto non decisive le diverse decisioni adottate in altri procedimenti, avuto riguardo alla diversità e minore gravità dei reati in quella sede giudicati (cfr. pagg. 2-3 dell'ordinanza impugnata). La motivazione del Tribunale appare in questa sede incensurabile, anche perché in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale» (Sez. 1, n. 9417 del 22/D1/2019, Mandrillo, Rv. 276169 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
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