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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26227/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria conclusiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di GaspareAddolorato, ha annullato, limitatamente alla posizione del predetto indagato,l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo dell'1 ottobre 2025 con cui,ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reatodi cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'operatività dellapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gli era stata applicatala misura cautelare degli arresti domiciliari.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, ha proposto ricorsoavverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. lacontraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione per avere erroneamenteescluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva.Si rappresenta in primo luogo che il Gip avrebbe puntualmente indicatogli indizi gravi e concreti che connotavano la persistenza di attualità di esigenzecautelari, principalmente dedotti dalla ripetitività e gravità delle condotte tipiche,dalla capacità organizzativa e criminale del consesso associativo, dalla accertataimpermeabilità agli interventi repressivi delle forze dell'ordine.

A fronte di ciò èstata illogicamente ed erroneamente valorizzata la presunta distanza tra il tempodel commesso reato e quello della applicazione della misura cautelare: da unaparte, omettendo di considerare due note della polizia giudiziaria,rispettivamente del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025, da cui emergerebbe lapiena operatività criminale di molti degli associati; dall'altra, attribuendo alladata di cessazione dell'attività captativa, coincidente con la data dellacontestazione preliminare, quella di cessazione di attività criminose inveceemerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa, che nonsarebbe invece possibile escludere non essendo proseguite le indagini.

Sarebbepertanto frutto di una operazione illogica e artificiosa ritenere decorso, nel casoin discorso, un arco temporale rilevante in misura tale da consentire di superareintegralmente la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere.2.

Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamentedepositata, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso,osservando che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo dicui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, la sussistenza delle esigenzecautelari rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo deve essere desuntada specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e che il Tribunale alriguardo ha valorizzato l'assenza di allegazioni ed elementi rinvenibili negli attiche deponessero per la protrazione della condotta di partecipazione oltre il marzodel 2022 e per l'attuale operatività del sodalizio, laddove il ricorso evocacircostanze attinenti alla gravità indiziaria, senza incidere sulle profonde ragionidella decisione che aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari.3.

Il difensore, rilevato il difetto del requisito dell'attualità del pericolotrattandosi di contestazione chiusa per fatti commessi fino all'aprile del 2022, hasollecitato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Va anzitutto premesso che in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).1.2.

Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà dellamotivazione considerato che, come correttamente argomentato dal Tribunale delriesame, a carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede in ordine all’accusa di averfatto parte di una associazione dedita al narcotraffico, di cui all'art. 74 DPR309/1990, con il ruolo di “vedetta” e che la contestazione reca altresìl'indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo finoad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo diAddolorato in epoca antecedente e non successiva a tale data 2022 (pag. 5dell'ordinanza impugnata).

Né, osserva ancora il Tribunale, il mero riferimentoall'attuale presenza di una piazza di spaccio nel medesimo quartiere, qualedesumibile dalla nota della Compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo del 9aprile 2024, può di per sé essere indicativo dell'attuale operatività del sodalizio incontestazione, non risultando coinvolto nell'attività di spaccio alcuno degliindagati nel procedimento in esame, escluso che gli elementi sottoposticonsentano di sostenere che il gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] tuttora una capacità di controllo monopolistico del territorio.1.3.

A fronte di tale precisa delimitazione temporale della contestazione, ilTribunale del riesame, non esclusa la sussistenza del fumus del reato oggettodella contestazione cautelare, ha tuttavia rilevato, in termini assorbenti, chedalla data di commissione del fatto a quella di applicazione della misura fosseintercorso un lasso di tempo "significativo" in assenza di allegazioni o di elementirinvenibili in atti che deponessero per la protrazione della condotta dipartecipazione e, in particolare, che il sodalizio in questione fosse operativo oltretale data, con ciò svolgendosi una motivazione non illogica, fondata su unavalutazione in fatto relativa al decorso del tempo in relazione al momentoapplicativo della misura, non disinteressandosi ed anzi esplicitamente valutandole ulteriori attività di indagine, priva dei denunciati profili di irragionevolezzasindacabili da questa Corte.2.

La motivazione addotta, quindi, fa buon governo dei principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità, per la quale in tema di presupposti perl'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità delpericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo dicommissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base dellavicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato,ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dellaeffettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare èchiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta,Rv.280566 - 01.); si richiede infatti da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti (si veda, da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 - 01).3.

Va rimarcato, quanto alla dedotta operatività, nel caso di specie, dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura carceraria, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, ai finidella prova contraria, onde giungere al superamento della presunzione,occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, postoche la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, trai quali figura il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione dellamisura, purché sia di tale consistenza da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci,Rv. 273434 - 01).

Con l'ulteriore precisazione che, in caso di misure coercitivedisposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutiverisalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei adimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per ilreato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile laregola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità delsodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o loscioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527 - 01;Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; conf.

Sez. 6, n.53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01).4.

Il Tribunale, nel prendere atto della concreta contestazione associativaelevata con riferimento ad una data finale, della risalenza del contributo a datanon successiva all’aprile 2022, della carenza di indici concreti e attuali dicondotte dell'indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel trafficoillecito di sostanze stupefacenti, valutata altresì la personalità di GaspareAddolorato gravato da tre soli precedenti, ritenuti modesti, risalenti esoprattutto non specifici, ha dunque fatto corretta applicazione al caso indiscorso dei principi esposti.Il ricorso, a fronte di una motivazione priva dei dedotti profili dicontraddittorietà e illogicità manifesta, è dunque inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria conclusiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di GaspareAddolorato, ha annullato, limitatamente alla posizione del predetto indagato,l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo dell'1 ottobre 2025 con cui,ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reatodi cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'operatività dellapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gli era stata applicatala misura cautelare degli arresti domiciliari.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, ha proposto ricorsoavverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. lacontraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione per avere erroneamenteescluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva.Si rappresenta in primo luogo che il Gip avrebbe puntualmente indicatogli indizi gravi e concreti che connotavano la persistenza di attualità di esigenzecautelari, principalmente dedotti dalla ripetitività e gravità delle condotte tipiche,dalla capacità organizzativa e criminale del consesso associativo, dalla accertataimpermeabilità agli interventi repressivi delle forze dell'ordine. A fronte di ciò èstata illogicamente ed erroneamente valorizzata la presunta distanza tra il tempodel commesso reato e quello della applicazione della misura cautelare: da unaparte, omettendo di considerare due note della polizia giudiziaria,rispettivamente del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025, da cui emergerebbe lapiena operatività criminale di molti degli associati; dall'altra, attribuendo alladata di cessazione dell'attività captativa, coincidente con la data dellacontestazione preliminare, quella di cessazione di attività criminose inveceemerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa, che nonsarebbe invece possibile escludere non essendo proseguite le indagini. Sarebbepertanto frutto di una operazione illogica e artificiosa ritenere decorso, nel casoin discorso, un arco temporale rilevante in misura tale da consentire di superareintegralmente la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere.2. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamentedepositata, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso,osservando che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo dicui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, la sussistenza delle esigenzecautelari rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo deve essere desuntada specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e che il Tribunale alriguardo ha valorizzato l'assenza di allegazioni ed elementi rinvenibili negli attiche deponessero per la protrazione della condotta di partecipazione oltre il marzodel 2022 e per l'attuale operatività del sodalizio, laddove il ricorso evocacircostanze attinenti alla gravità indiziaria, senza incidere sulle profonde ragionidella decisione che aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari.3. Il difensore, rilevato il difetto del requisito dell'attualità del pericolotrattandosi di contestazione chiusa per fatti commessi fino all'aprile del 2022, hasollecitato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Va anzitutto premesso che in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).1.2. Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà dellamotivazione considerato che, come correttamente argomentato dal Tribunale delriesame, a carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede in ordine all’accusa di averfatto parte di una associazione dedita al narcotraffico, di cui all'art. 74 DPR309/1990, con il ruolo di “vedetta” e che la contestazione reca altresìl'indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo finoad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo diAddolorato in epoca antecedente e non successiva a tale data 2022 (pag. 5dell'ordinanza impugnata). Né, osserva ancora il Tribunale, il mero riferimentoall'attuale presenza di una piazza di spaccio nel medesimo quartiere, qualedesumibile dalla nota della Compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo del 9aprile 2024, può di per sé essere indicativo dell'attuale operatività del sodalizio incontestazione, non risultando coinvolto nell'attività di spaccio alcuno degliindagati nel procedimento in esame, escluso che gli elementi sottoposticonsentano di sostenere che il gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] tuttora una capacità di controllo monopolistico del territorio.1.3. A fronte di tale precisa delimitazione temporale della contestazione, ilTribunale del riesame, non esclusa la sussistenza del fumus del reato oggettodella contestazione cautelare, ha tuttavia rilevato, in termini assorbenti, chedalla data di commissione del fatto a quella di applicazione della misura fosseintercorso un lasso di tempo "significativo" in assenza di allegazioni o di elementirinvenibili in atti che deponessero per la protrazione della condotta dipartecipazione e, in particolare, che il sodalizio in questione fosse operativo oltretale data, con ciò svolgendosi una motivazione non illogica, fondata su unavalutazione in fatto relativa al decorso del tempo in relazione al momentoapplicativo della misura, non disinteressandosi ed anzi esplicitamente valutandole ulteriori attività di indagine, priva dei denunciati profili di irragionevolezzasindacabili da questa Corte.2. La motivazione addotta, quindi, fa buon governo dei principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità, per la quale in tema di presupposti perl'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità delpericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo dicommissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base dellavicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato,ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dellaeffettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare èchiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta,Rv.280566 - 01.); si richiede infatti da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti (si veda, da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 - 01).3. Va rimarcato, quanto alla dedotta operatività, nel caso di specie, dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura carceraria, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, ai finidella prova contraria, onde giungere al superamento della presunzione,occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, postoche la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, trai quali figura il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione dellamisura, purché sia di tale consistenza da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci,Rv. 273434 - 01). Con l'ulteriore precisazione che, in caso di misure coercitivedisposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutiverisalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei adimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per ilreato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile laregola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità delsodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o loscioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527 - 01;Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; conf. Sez. 6, n.53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01).4. Il Tribunale, nel prendere atto della concreta contestazione associativaelevata con riferimento ad una data finale, della risalenza del contributo a datanon successiva all’aprile 2022, della carenza di indici concreti e attuali dicondotte dell'indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel trafficoillecito di sostanze stupefacenti, valutata altresì la personalità di GaspareAddolorato gravato da tre soli precedenti, ritenuti modesti, risalenti esoprattutto non specifici, ha dunque fatto corretta applicazione al caso indiscorso dei principi esposti.Il ricorso, a fronte di una motivazione priva dei dedotti profili dicontraddittorietà e illogicità manifesta, è dunque inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris