CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che è da tempo condiviso, presso la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215); che ancora di recente, del resto, è stato, in proposito, ribadito che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033); che, a fronte di un principio assolutamente consolidato, il ricorrente propone l'opposta interpretazione che, muovendo dalla considerazione della natura unitaria del reato continuato, perviene all'inserimento, nel presofferto, della detenzione patita sine titulo, a seguito del riconoscimento della continuazione, a prescindere dal tempo di commissione delle singole condotte e, quindi, dal criterio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; che tale lettura, ha correttamente spiegato il giudice dell'esecuzione, conduce alla disapplicazione del fondamentale canone per cui l'esecuzione della pena deve sempre seguire la consumazione del reato e mai precederla, onde evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo alla commissione di ulteriori reati derivante da inammissibili «crediti di pena»; che il ricorrente, nell'insistere per l'accoglimento della tesi respinta dal giudice dell'esecuzione, fa leva su una concezione del favor rei talmente lata da trascurare l'ineludibile necessità di contemperare detto principio con altri, pure di primario valore; che la congiunta considerazione di tutte le concorrenti esigenze accredita, allora, una soluzione — quella unanimemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità e mutuata dalla Corte di appello di Palermo — che appare esente dal denunciato vulnus di legittimità costituzionale, sicché la proposta eccezione si palesa, pertanto, manifestamente infondata; ritenuto, in conclusione, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d