Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2026
ECLI:EU:T:2026:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione Intermedia)
30 settembre 2026 (
*
)
« Esecuzione del bilancio dell’Unione – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 – Misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria – Articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2022/2506 – Divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da questo partecipato – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Intensità del sindacato giurisdizionale – Proporzionalità – Errore di valutazione – Sviamento di potere »
Nella causa T‑138/23,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata da P. Nagy, B. Karsai e Z. Lehoczki, avvocati,
ricorrente,
sostenuta da
Ungheria,
rappresentata da M. Fehér, in qualità di agente,
interveniente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato da E. Rebasti, G. Rugge e L. Vétillard, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e D. Drambozova, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M.J. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], U. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), P. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
segnatamente l’ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑138/23, non pubblicata, EU:T:2024:211),
in seguito all’udienza del 10 settembre 2025,
vista la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dalla ricorrente, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94) (in prosieguo: la «disposizione impugnata»), con cui il Consiglio dell’Unione europea ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’esecuzione del bilancio dell’Unione europea in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere un impegno giuridico con un
trust
di interesse pubblico costituito sulla base della közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. Törvény [legge n. IX del 2021 sui
trust
di interesse pubblico investiti di una funzione di servizio pubblico (
[OSCURATO:PERSONA]
2021/75.; in prosieguo: la «legge ungherese IX»)] o con un ente partecipato da un siffatto
trust
di interesse pubblico.
Fatti
2
La ricorrente è un’università di ricerca in medicina e in scienze della salute, fondata nel 1769 e con sede a Budapest (Ungheria). Fino al 2021, la ricorrente era partecipata, controllata e in parte finanziata dallo Stato ungherese come università pubblica.
3
Con le disposizioni della legge ungherese IX, la ricorrente è stata cancellata dall’ambito delle istituzioni direttamente gestite e finanziate dallo Stato, a decorrere dal 1º agosto 2021. I suoi diritti costitutivi e di gestione sono stati trasferiti a un
trust
di interesse pubblico. Essa è stata annessa al
trust
di interesse pubblico [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (fondazione nazionale per la salute e la formazione dei medici).
4
Il 24 novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’Ungheria una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1).
5
Il 15 dicembre 2022, a seguito di scambi tra l’Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/2506, sulla base, da un lato, della proposta COM(2022) 485 final della [OSCURATO:PERSONA], del 18 settembre 2022, concernente una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, della comunicazione COM(2022) 687 final della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, del 30 novembre 2022, sulle misure correttive notificate dall’Ungheria ai sensi del regolamento 2020/2092 per la protezione del bilancio dell’Unione (in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]»).
6
Con la decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha segnatamente constatato che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 erano soddisfatte e ha dunque adottato misure per la protezione del bilancio dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria. Tali violazioni riguardavano gli appalti pubblici, l’azione penale, i conflitti di interessi, la lotta alla corruzione e i
trust
di interesse pubblico.
7
Le due misure adottate dal Consiglio consistevano, da un lato, in una sospensione del 55% degli impegni di bilancio per tre programmi rientranti nella politica di coesione nel periodo compreso tra il 2021 e il 2027, imposta dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506, e, dall’altro, in un divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico e con gli enti da questi partecipati per finanziamenti dell’Unione attuati in gestione diretta o indiretta, imposto dalla disposizione impugnata.
8
Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 prevede, nella disposizione impugnata, che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non sono assunti impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX (...) né con eventuali enti partecipati da tali
trust
di interesse pubblico». La decisione di esecuzione 2022/2506 è entrata in vigore il 16 dicembre 2022.
Conclusioni delle parti
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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la disposizione impugnata nella parte in cui tale disposizione la riguarda;
– in subordine, annullare integralmente la disposizione impugnata;
– condannare il Consiglio alle spese.
10
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
11
L’Ungheria chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso della ricorrente.
In diritto
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
12
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2025, la ricorrente ha presentato una domanda di riapertura della fase orale del procedimento sulla base dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura. Essa ha altresì presentato offerte di prova supplementari consistenti in due notifiche nell’ambito del programma Erasmus +, volte a dimostrare che le università partecipate dai
trust
di interesse pubblico erano escluse da tale programma, nonché lettere del Mediatore europeo, in risposta a una sua denuncia relativa alla mancata risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla sua domanda di conferma relativa al diniego di accesso a documenti che, a suo avviso, contengono potenzialmente informazioni importanti per la soluzione della presente controversia.
13
Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, il Tribunale può disporre la riapertura della fase orale del procedimento su domanda di una parte principale, basandosi su fatti tali da influenzare in modo decisivo la sua decisione che essa non aveva potuto far valere prima della chiusura di detta fase orale.
14
Orbene, senza che sia necessario che il Tribunale si pronunci sulla ricevibilità delle offerte di prova presentate dopo l’udienza, il Tribunale constata che i fatti dedotti dalla ricorrente non sono, in ogni caso, tali da esercitare un’influenza decisiva sulla sua decisione.
15
Pertanto, poiché la condizione prevista all’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura non è soddisfatta nel caso di specie, il Tribunale decide di respingere la domanda della ricorrente diretta alla riapertura della fase orale del procedimento.
Nel merito
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A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, sulla mancanza di una base fattuale sufficientemente solida, su errori manifesti di valutazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, il terzo, sull’assenza di base giuridica e su uno sviamento di potere, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il quinto, sulla violazione dell’articolo 107 TFUE.
17
Ai fini dell’esame del presente ricorso, il Tribunale analizzerà in successione la prima parte del terzo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di base giuridica per l’adozione della disposizione impugnata, il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, la terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, la prima e la seconda parte del primo motivo di ricorso, vertenti, in sostanza, sulla violazione del regolamento 2020/2092, il quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, la seconda parte del terzo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere, e il quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE.
Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di base giuridica per l’adozione della disposizione impugnata
18
Con la prima parte del terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il regolamento 2020/2092 non contiene alcuna autorizzazione adeguata per l’adozione della disposizione impugnata.
19
A tale riguardo, da un lato, la ricorrente deduce che, all’inizio del procedimento, le violazioni dei principi dello Stato di diritto sollevate per quanto riguarda i
trust
di interesse pubblico riguardavano soltanto gli appalti pubblici e che tale questione è stata risolta prima dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506. Pertanto, le preoccupazioni relative ai conflitti di interessi sarebbero state sviluppate più tardi e non riguarderebbero la ricorrente, dato che nessun membro del suo consiglio di amministrazione era deputato o membro del governo. Di conseguenza, il regolamento 2020/2092 non sarebbe applicabile alla ricorrente e la disposizione impugnata sarebbe andata oltre l’autorizzazione conferita da detto regolamento. Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che il fatto che le misure adottate non siano opportune e proporzionate, ai sensi del regolamento 2020/2092, dimostra che esse oltrepassano per definizione l’autorizzazione del Consiglio in forza di tale regolamento.
20
Il Consiglio ritiene che tale parte debba essere respinta in quanto irricevibile, poiché non è stata sollevata in modo sufficientemente chiaro e coerente nell’atto introduttivo, o, in subordine, in quanto infondata.
21
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché l’esposizione sommaria dei motivi invocati.
22
Secondo una giurisprudenza costante, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non obbligano il ricorrente a citare nel ricorso gli articoli da esso invocati. È sufficiente che in esso siano esposti i fatti, i motivi di ricorso e le conclusioni del ricorrente. Per contro, non è sufficiente enunciare una disposizione del Trattato FUE o del diritto dell’Unione affinché un motivo di ricorso sia ricevibile. Infatti, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve, segnatamente, contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un motivo di ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso, al fine di evitare che il Tribunale ometta di statuire su una censura rilevante per la soluzione della controversia. Qualsiasi motivo di ricorso che non sia sufficientemente sviluppato nell’atto introduttivo del giudizio deve essere considerato irricevibile [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico), C‑814/21, EU:C:2024:963, punto 60 e giurisprudenza citata].
23
Sebbene gli argomenti sviluppati dalla ricorrente a sostegno della presente parte non siano particolarmente precisi, dalle sue memorie risulta che essa sostiene chiaramente che il regolamento 2020/2092 non contiene alcuna autorizzazione adeguata per l’adozione della disposizione impugnata.
24
Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta.
25
Per quanto riguarda la fondatezza dell’argomento della ricorrente, dai visti della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che quest’ultima è stata adottata dal Consiglio sulla base del regolamento 2020/2092 e, in particolare, del suo articolo 6, paragrafo 10, a seguito della proposta della [OSCURATO:PERSONA] sulle opportune misure da adottare a norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del medesimo regolamento.
26
Più precisamente, la disposizione impugnata risulta dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento 2020/2092 fossero soddisfatte e che le misure correttive proposte dall’Ungheria non rispondessero in modo soddisfacente alle conclusioni contenute nella notifica della [OSCURATO:PERSONA], prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. In una simile ipotesi, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), di tale regolamento prevede che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), e il destinatario di fondi provenienti da tale bilancio è un soggetto pubblico, il Consiglio può vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con tale soggetto.
27
Orbene, dalle memorie della ricorrente risulta che essa non contesta, in quanto tale, il fatto che la decisione di esecuzione 2022/2506 potesse essere adottata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2020/2092.
28
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l’autorizzazione prevista dall’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2020/2092 non si estendeva all’adozione della disposizione impugnata. Tuttavia, nessun argomento sviluppato dalla ricorrente è idoneo a suffragare tale affermazione.
29
Infatti, da un lato, l’argomento della ricorrente secondo cui le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai conflitti di interessi non apparivano sin dall’inizio del procedimento ed erano state quindi sviluppate in una fase tardiva non riguarda la mancanza di base giuridica della disposizione impugnata. Lo stesso vale per quanto riguarda il fatto che le preoccupazioni in materia di conflitti di interessi non esistevano nei confronti della ricorrente. Ne consegue che tali argomenti non sono pertinenti per dimostrare l’assenza di base giuridica per l’adozione della disposizione impugnata.
30
In ogni caso, l’argomento relativo allo sviluppo tardivo delle preoccupazioni relative ai conflitti di interessi è contraddetto dalla decisione di esecuzione 2022/2506. Infatti, dal suo considerando 2 risulta che, nella notifica della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha espresso le proprie preoccupazioni e ha presentato le proprie conclusioni su una serie di questioni relative al sistema degli appalti pubblici in Ungheria, tra cui «l’individuazione, la prevenzione e la rettifica dei conflitti di interesse» e «questioni relative ai
trust
di interesse pubblico».
31
Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il rischio di conflitti di interessi all’interno dei
trust
di interesse pubblico è stato sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dall’inizio della procedura seguita ai sensi del regolamento 2020/2092 e non era in ogni caso l’unico problema connesso ai
trust
di interesse pubblico e agli enti da essi partecipati, come risulta, in particolare, dal punto 33 della proposta della [OSCURATO:PERSONA].
32
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che collega l’autorizzazione ad adottare la disposizione impugnata alla proporzionalità della misura, è giocoforza constatare che anch’esso non è pertinente, dato che la ricorrente confonde l’esistenza del fondamento normativo per adottare la disposizione impugnata con la proporzionalità della misura adottata. Orbene, il fatto che una misura non sia proporzionata non significa che essa non sia stata adottata sul fondamento della base giuridica adeguata.
33
Da quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato
34
Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, a causa della mancata consultazione per quanto concerne la decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha violato il suo diritto di essere ascoltata.
35
A tale riguardo, la ricorrente deduce che, sebbene l’obiettivo della disposizione impugnata non sia quello di sanzionare l’Ungheria o essa stessa, bensì di proteggere il bilancio dell’Unione, una conseguenza indiretta della disposizione impugnata è tuttavia quella di penalizzarla, cosicché essa disponeva di un diritto di essere ascoltata. Orbene, secondo la ricorrente, se essa avesse potuto esercitare il suo diritto di essere ascoltata in tempo utile, avrebbero potuto essere previste limitazioni più adeguate, più proporzionate e più mirate.
36
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
37
Il diritto di essere ascoltato è sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.
38
Il diritto di essere ascoltato fa parte dei diritti della difesa e costituisce un principio generale del diritto dell’Unione applicabile anche in assenza di una specifica normativa in proposito. Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare tali decisioni (v. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 122 e giurisprudenza citata).
39
Tuttavia, il diritto ad essere ascoltati nell’ambito di un procedimento amministrativo concernente una persona specifica, che dev’essere rispettato anche se non vi sia alcuna disciplina circa la procedura, non può essere trasposto nel contesto di una procedura che conduce all’adozione di una misura di portata generale (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 50, e dell’11 settembre 2002, Alpharma/Consiglio, T‑70/99, EU:T:2002:210, punto 388 e giurisprudenza citata), come la decisione di esecuzione 2022/2506 (v., in tal senso, ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑138/23 non pubblicata, EU:T:2024:211, punto 36).
40
In particolare, per quanto riguarda gli atti di portata generale, né il processo della loro elaborazione né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il diritto di essere ascoltati, consultati o informati, la partecipazione delle persone interessate. La situazione è diversa se una disposizione esplicita del contesto normativo che disciplina l’adozione di detto atto conferisce un siffatto diritto processuale a una persona interessata (sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 51; v. altresì sentenza del 19 dicembre 2019, Probelte/[OSCURATO:PERSONA], T‑67/18, EU:T:2019:873, punto 87 e giurisprudenza citata).
41
Orbene, la procedura prevista dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092, ai fini dell’adozione di opportune misure di protezione del bilancio dell’Unione, enuncia soltanto l’obbligo di consultare lo Stato membro interessato e prevede i diversi scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro. La ricorrente non nega peraltro che tale procedura sia stata debitamente seguita. Del resto, nel caso di specie, dai considerando 1, 2, 6 e da 8 a 10 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un dialogo con le autorità ungheresi prima di inviare la sua proposta al Consiglio.
42
Occorre aggiungere che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno dedotto violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, frodi sistemiche o conflitti di interessi concreti nei quali la ricorrente sarebbe stata coinvolta, tali da giustificare l’adozione di misure specifiche ai sensi del regolamento 2020/2092, il che avrebbe imposto il rispetto del suo diritto di essere ascoltata. Il solo fatto che la disposizione impugnata riguardi la ricorrente così come altri beneficiari a causa di gravi violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, asserite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, non le conferisce un diritto processuale particolare.
43
In tali circostanze, si deve constatare che la ricorrente non può utilmente invocare la violazione del suo diritto di essere ascoltata.
44
Pertanto, il secondo motivo di ricorso va respinto in quanto inoperante.
Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
45
Nell’ambito della terza parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione di esecuzione 2022/2506 non è sufficientemente motivata.
46
La ricorrente deduce, in particolare, che, anche ammettendo che la decisione di esecuzione 2022/2506 contenesse fatti o riferimenti che consentissero di accertare violazioni dei principi dello Stato di diritto da essa commesse, tali fatti e riferimenti non risulterebbero dalla motivazione di detta decisione. Inoltre, la ricorrente addebita al Consiglio di non aver sufficientemente motivato l’adeguatezza della disposizione impugnata alla luce delle gravi conseguenze di quest’ultima per la stessa, ma anche per i suoi studenti, insegnanti e ricercatori. Pertanto, essa contesta al Consiglio il fatto di non aver chiaramente esposto le ragioni per le quali era stata inclusa nell’elenco dei soggetti interessati dalla disposizione impugnata.
47
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente.
48
L’articolo 296, secondo comma, TFUE, dispone che gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o ai pareri previsti dai Trattati.
49
Secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 389 e giurisprudenza citata).
50
Un atto insufficientemente motivato, ai sensi dell’obbligo di motivazione formale, è quello che non consente di comprendere perché, su quale fondamento o per quale ragione esso sia stato adottato, mentre i punti della motivazione di un atto, che costituiscono le sue ragioni e giustificazioni, possono essere sufficientemente conosciuti e comprensibili, ma insufficienti per giustificarlo giuridicamente, in quanto non sono suffragati dalle disposizioni applicabili, né pertinenti o conformi alle stesse (sentenza del 24 gennaio 2024, Veritas/[OSCURATO:PERSONA], T‑602/22, EU:T:2024:26, punto 18).
51
In via preliminare, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, un atto di esecuzione non soddisfa l’obbligo di motivazione richiesto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, allorché si limita a un rinvio esplicito o implicito a disposizioni del regolamento sul quale si fonda, che consentirebbe al giudice dell’Unione di «riconoscere» i criteri che hanno presieduto alla sua adozione.
52
Infatti, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di detto articolo deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratta (v. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punti 391 e 392 e giurisprudenza citata).
53
Pertanto, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve far apparire in forma chiara e inequivocabile i motivi precisi e gli elementi concreti sui quali il Consiglio si è basato per adottare la disposizione impugnata, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite da tale istituzione e le ragioni per le quali essa ritiene che tali violazioni compromettano o presentino un rischio per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, ma anche per quanto riguarda l’adeguatezza della disposizione impugnata.
54
A tale riguardo, anzitutto, occorre rilevare che il considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/2506 enuncia quanto segue:
«Sussistono altresì preoccupazioni in merito alla mancata applicazione ai “
trust
di interesse pubblico” e agli enti da essi gestiti delle norme sugli appalti pubblici e sui conflitti di interessi, nonché per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali
trust
. Tali questioni e la loro ricorrenza nel tempo dimostrano un’incapacità, un’inadempienza o un’indisponibilità sistemica delle autorità ungheresi nel prevenire decisioni che violano il diritto applicabile in materia di (...) conflitti di interessi, e quindi nell’affrontare adeguatamente i rischi di corruzione. Ciò costituisce una violazione dei principi dello Stato di diritto, in particolare dei principi della certezza del diritto e del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, e desta preoccupazioni in merito alla separazione dei poteri».
55
Inoltre, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 precisa quanto segue:
«[Nonostante alcune modifiche legislative,] il quadro normativo [ungherese] non impedisce ancora ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici dell’Assemblea nazionale e degli organismi autonomi ungheresi, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico (…). Inoltre, il 1
o
novembre 2022 l’Ungheria ha reintrodotto la possibilità (mediante un’eccezione al divieto generale) per gli alti dirigenti politici di avere altri impieghi retribuiti, anche nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio. Il Consiglio ritiene che, per questi motivi, ulteriormente esposti nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], le debolezze del quadro normativo, associate ai nuovi sviluppi legislativi, aggravino il possibile conflitto di interessi che la misura correttiva era intesa ad affrontare, rendendolo pertanto inadeguato a rispondere alle preoccupazioni inizialmente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]».
56
Infine, il considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 enuncia quanto segue:
«Per quanto riguarda le violazioni individuate in relazione ai
trust
di interesse pubblico, il quadro normativo ungherese presenta debolezze, come indicato sopra, che non hanno posto rimedio al rischio di conflitto di interessi che la misura correttiva intendeva affrontare. Alla luce dell’inadeguatezza della misura correttiva, permane un grave rischio per il bilancio dell’Unione, che può essere affrontato al meglio con il divieto di assumere nuovi impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico e con enti da questi partecipati nell’ambito di qualsiasi programma in regime di gestione diretta o indiretta. (…)».
57
Dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta quindi che l’asserita violazione dei principi dello Stato di diritto che compromette o presenta un serio rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o i suoi interessi finanziari è intesa sotto il profilo del principio della certezza del diritto, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo e del principio della separazione dei poteri ed è concretizzata, nel caso di specie, dall’esistenza di eventuali conflitti di interessi.
58
La presunta violazione dei principi dello Stato di diritto consisterebbe in una situazione di fatto e nel quadro normativo ungherese, che non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite dalla legge ungherese IX. Tale violazione dei principi dello Stato di diritto sarebbe aggravata dal fatto che l’Ungheria ha reintrodotto, a partire dal 1
o
novembre 2022, la possibilità per gli alti dirigenti politici di occupare altri posti retribuiti, anche in seno ai consigli di amministrazione di fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite da detta legge.
59
Ne consegue che il Consiglio ha esposto, in modo sufficientemente dettagliato e circostanziato, le ragioni per le quali la disposizione impugnata è stata adottata.
60
Per quanto riguarda la motivazione dell’adeguatezza della disposizione impugnata, occorre rilevare che i considerando 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 indicano chiaramente in che modo la disposizione impugnata sarebbe idonea a soddisfare l’obiettivo di protezione del bilancio dell’Unione, di cui all’articolo 1 del regolamento 2020/2092, poiché precisano che le violazioni dei principi dello Stato di diritto, consistenti nelle debolezze del quadro normativo ungherese relativo ai
trust
di interesse pubblico, comportano un grave rischio di conflitti di interessi sulla gestione dei fondi dell’Unione.
61
Occorre pertanto respingere la terza parte del primo motivo di ricorso.
Sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione del regolamento 2020/2092
62
Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Consiglio non ha garantito che la sua inclusione nel gruppo degli enti oggetto della misura prevista dalla disposizione impugnata si fondi su una base fattuale sufficientemente solida. Inoltre, il Consiglio avrebbe violato le condizioni poste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, e in particolare quelle relative all’esistenza di violazioni dei principi dello Stato di diritto e alla determinazione del «nesso diretto» tra tale violazione e il pregiudizio o rischio di pregiudizio alla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
63
A tale riguardo, da un lato, la ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, deduce che la ricerca dei fatti effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è stata estesa alla composizione, all’adozione della decisione, alle finanze e al funzionamento dei
trust
di interesse pubblico e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che tali
trust
non erano coinvolti nella gestione delle università. Dall’altro lato, essa afferma che non vi è alcun elemento che dimostri che essa stessa o il
trust
di interesse pubblico che detiene i suoi diritti costitutivi abbiano commesso un atto o un’omissione qualificabile come violazione dei principi dello Stato di diritto che comprometta la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione o che presenti un rischio per tale gestione. In sostanza, la ricorrente addebita quindi alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di non aver dimostrato violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto.
64
Inoltre, la ricorrente ritiene, nella sua replica, che, in assenza di dimostrazione da parte del Consiglio di violazioni individuali, non possa sussistere una violazione sistemica dei principi dello Stato di diritto.
65
La ricorrente sostiene altresì che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non sia obbligata a valutare la sua situazione individuale, lo stesso non vale per il Consiglio. L’Ungheria aggiunge che, anche se possono esservi situazioni in cui non ci si potrebbe attendere dal Consiglio che esso proceda a una valutazione individuale della situazione delle persone interessate a causa del loro numero particolarmente elevato, ciò non vale nel caso di specie, in cui era possibile identificare con precisione le persone, in numero relativamente ristretto, interessate dalla disposizione impugnata.
66
Inoltre, la ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, deduce che la decisione di esecuzione 2022/2506 non ha dimostrato un «nesso fattuale» tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il suo impatto sul bilancio dell’Unione.
67
Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in errori manifesti di valutazione, in quanto la decisione di esecuzione 2022/2506 non si baserebbe su fatti pertinenti. In sostanza, la ricorrente addebita al Consiglio di aver adottato tale decisione nonostante gli elementi costitutivi preliminari che consentono di adottare una siffatta misura non fossero soddisfatti.
68
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente.
69
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento 2020/2092 stabilisce le condizioni per l’adozione delle opportune misure ai sensi di detto regolamento.
70
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 prevede che sono adottate opportune misure qualora siano accertate, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
71
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2020/2092, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] esporre, in una notifica scritta allo Stato membro interessato, gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali si basano le sue conclusioni secondo cui vi sono motivi fondati per ritenere che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento siano soddisfatte (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 338), e, segnatamente, che le violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, condizione che richiede un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 111 e 147).
72
Inoltre, la Corte ha dichiarato che la prevenzione di pregiudizi come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 richiedeva che le violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate rischiassero «seriamente» di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o dei suoi interessi finanziari e imponeva, di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di dimostrare l’esistenza di una probabilità elevata che tale rischio si verificasse, in relazione alle situazioni o condotte di autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 299).
73
Inoltre, le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio sono soggette ai requisiti procedurali specificati all’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092. Tali requisiti implicano in particolare, come rileva il considerando 26 di tale regolamento, l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di basarsi su elementi di prova e di rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati quando essa conduce procedure ai sensi di tale disposizione. Per quanto riguarda l’individuazione e la valutazione delle violazioni dei principi dello Stato di diritto, detti requisiti devono essere interpretati alla luce del considerando 16 del regolamento in questione, secondo il quale tale valutazione deve essere oggettiva, imparziale ed equa, e il rispetto dell’insieme di tali obblighi è soggetto a un sindacato giurisdizionale completo da parte del giudice dell’Unione (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 286).
74
Infine, la scelta e la portata delle misure che possono essere adottate ai sensi del regolamento 2020/2092 sono limitate, in quanto l’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento elenca in modo esaustivo le diverse misure di protezione che possono essere adottate (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 301).
75
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092, misure del genere devono essere proporzionate e determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto devono essere tenute in debita considerazione e riguardare, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate da tali violazioni. Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 302).
76
Pertanto, da una lettura complessiva dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 risulta che, per giustificare l’adozione di opportune misure ai sensi di tale regolamento, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] devono dimostrare concretamente, sotto un primo profilo, che sussistono motivi fondati per ritenere che almeno uno dei principi dello Stato di diritto menzionati all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento sia stato violato in uno Stato membro, sotto un secondo profilo, che tale violazione interessi almeno una delle situazioni imputabili a un’autorità di uno Stato membro o almeno una delle condotte di una siffatta autorità previste all’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché tali situazioni o condotte siano rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari e, sotto un terzo profilo, che tale violazione comprometta o rischi seriamente di compromettere, in modo sufficientemente diretto, tale sana gestione o la protezione di tali interessi finanziari, attraverso un nesso effettivo tra tali violazioni e tale pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 288).
77
È alla luce di tali principi che occorre analizzare gli argomenti delle parti.
–
Sull’intensità del sindacato giurisdizionale
78
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per definire le misure che ritengono opportune al fine di porre rimedio alle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro.
79
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in udienza, che, data la complessità dei soggetti e delle misure di bilancio oggetto del sindacato giurisdizionale nel caso di specie, tanto ad essa stessa quanto al Consiglio doveva essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per le loro valutazioni in tale contesto, con un sindacato giurisdizionale limitato agli errori manifesti di valutazione.
80
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tuttavia ammesso, in udienza, che la condizione dell’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto, prevista all’articolo 4 del regolamento 2020/2092, era una questione di diritto per la quale il sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione deve essere rigoroso.
81
La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che il Tribunale deve esercitare, nel caso di specie, un sindacato giurisdizionale pieno e completo.
82
In via preliminare, il Tribunale ricorda che i principi dello Stato di diritto, sui quali si fonda l’Unione, implicano che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti al Trattato FUE, il quale ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia dell’Unione europea il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punti 23 e 24).
83
Nell’ambito di tale sindacato giurisdizionale, il giudice dell’Unione esercita un controllo completo sulle questioni di diritto, il che include l’interpretazione che occorre dare alle disposizioni giuridiche sulla base di elementi oggettivi nonché la verifica che le condizioni di applicazione di una siffatta disposizione siano soddisfatte o meno (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, Cambodge e CRF/[OSCURATO:PERSONA], T‑246/19, EU:T:2022:694, punto 45).
84
Peraltro, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, segnatamente per quanto riguarda la valutazione degli elementi di fatto di ordine economico, tecnico o scientifico altamente complessi per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano, l’esercizio di tale potere non è sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, nell’ambito di tale sindacato, il giudice dell’Unione deve verificare se l’esercizio di siffatto potere non sia viziato da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o ancora se dette autorità abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale. In un contesto siffatto, il giudice dell’Unione non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine economico, scientifico o tecnico a quella delle istituzioni alle quali i Trattati hanno affidato in via esclusiva tale compito (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti 75 e 76; del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55, e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P, EU:C:2025:601, punto 106 e giurisprudenza citata).
85
A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56 e giurisprudenza citata).
86
Per contro, per quanto riguarda l’accertamento dei fatti privi di complessità economica, tecnica o scientifica, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione resta completo [v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] für klinische Spezialpräparate/[OSCURATO:PERSONA], T‑549/19, EU:T:2020:444, punto 47 (non pubblicata)].
87
Pertanto, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte, il legislatore dell’Unione non ha affatto conferito al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto illimitato di valutare, alla luce di considerazioni politiche, il rispetto dei principi dello Stato di diritto o di ricollegare qualsiasi violazione constatata di tali principi, in generale, al principio della sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione. Infatti, esso ha subordinato l’avvio della procedura a criteri, ricordati ai precedenti punti da 69 a 76, che garantiscono che le valutazioni di tali istituzioni rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e siano di natura giuridica e non politica (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 358).
88
Da tale giurisprudenza discende che l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] e per il Consiglio di basarsi, quando essi verificano se l’adozione di opportune misure sia giustificata, su elementi di prova e di rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati è soggetto a un sindacato giurisdizionale completo da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 149, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punti 167, 202 e 286).
89
Non si può quindi sostenere che il sindacato giurisdizionale operato nel caso di specie sia un sindacato limitato.
–
Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, per quanto riguarda l’esistenza di violazioni dei principi dello Stato di diritto
90
La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di non aver dimostrato violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto che essa o il
trust
da cui è partecipata avrebbero commesso. Pertanto, la disposizione impugnata non si fonderebbe su una base fattuale sufficientemente solida. Inoltre, la ricorrente ritiene che, in assenza di dimostrazione da parte del Consiglio di violazioni individuali, non potrebbe sussistere una violazione sistemica dello Stato di diritto.
91
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
92
Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 76, la prima delle condizioni per adottare misure di protezione del bilancio, ai sensi del regolamento 2020/2092, è quella di dimostrare una violazione dei principi dello Stato di diritto, come definito all’articolo 2, lettera a), di detto regolamento.
93
Per quanto riguarda la natura delle violazioni di cui si tratta nel caso di specie, occorre rilevare che il regolamento 2020/2092 riguarda tanto le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto quanto le violazioni sistemiche.
94
Infatti, le situazioni o le condotte delle autorità elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento 2020/2092, in quanto violazioni dei principi dello Stato di diritto ai sensi di tale regolamento, includono le situazioni o le condotte di natura tanto individuale quanto sistemica. Inoltre, il considerando 15 del regolamento 2020/2092 prevede che non solo le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, ma anche le violazioni diffuse o derivanti da pratiche od omissioni ricorrenti delle autorità pubbliche oppure da misure generali adottate da tali autorità possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione.
95
A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che, qualora violazioni dei principi dello Stato di diritto che potevano essere sistematiche nella loro natura siano tali anche da compromettere o rischiare seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, non si può addebitare all’Unione di attuare i mezzi necessari alla tutela di tale sana gestione e di tali interessi finanziari (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 362).
96
Nel caso di specie, occorre ricordare che dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la violazione dei principi dello Stato di diritto deriverebbe da una situazione di fatto e dal quadro normativo ungherese, che non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, il che aggraverebbe l’eventuale rischio di conflitti di interessi.
97
Inoltre, il considerando 58 della decisione di esecuzione 2022/2506 indica espressamente che «i casi di non conformità individuati si riferiscono a violazioni di carattere sistemico».
98
A tale riguardo, il punto 128 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica che, «[p]er quanto riguarda la natura delle violazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la valutazione delle violazioni (...) relative ai conflitti di interessi per i
trust
di interesse pubblico (...) abbia permesso di concludere che tali questioni [era]no indicative di violazioni dello Stato di diritto, in particolare di quelle di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (...) 2020/2092, in quanto rappresenta[va]no un’omessa prevenzione, rettifica o sanzione di decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche e un’omissione nel garantire l’assenza di conflitti di interessi».
99
Al punto 57 della sua proposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che le violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardassero, in particolare, la situazione menzionata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092, vale a dire «altre situazioni (…) rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari», rappresentate nel caso di specie dal rischio aggravato di conflitti di interessi dovuto al fatto che alti dirigenti politici facevano parte dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico.
100
Inoltre, il punto 130 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] precisa quanto segue:
«[L]e violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate riguard[a]no parti importanti del settore pubblico in Ungheria, vale a dire tutti gli enti pubblici che attuano fondi dell’Unione e che possono essere o diventare amministrazioni aggiudicatrici, nonché tutti i
trust
di interesse pubblico, che, pur essendo soggetti privati, hanno un obiettivo di interesse pubblico, come l’istruzione, la ricerca, la protezione dell’ambiente e del clima e la tutela del patrimonio. Le violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate sono pertanto sistemiche e diffuse, e quindi gravi».
101
Infine, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 142 della sua proposta, ha osservato che era praticamente impossibile ritenere che il divieto di assunzione di nuovi impegni giuridici, nell’ambito di programmi in regime di gestione diretta e indiretta, con
trust
di interesse pubblico e con enti da essi partecipati dovesse applicarsi solo a determinati
trust
di interesse pubblico e a taluni enti da essi partecipati o che potessero essere assunti impegni giuridici parziali con tali entità.
102
Infatti, come risulta dal punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che i funzionari di alto livello e gli alti dirigenti politici possano far parte dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico «crea una situazione per cui [ta]li alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi stessi sono impiegati e in cui detengono poteri decisionali fondamentali». Orbene, come affermato dal Consiglio, i
trust
di interesse pubblico esercitano, per loro natura determinata dalla legge, un’influenza e un controllo decisivi sugli enti da essi partecipati, cosicché, in pratica, i due enti sarebbero indissolubilmente legati in quanto unità. Di conseguenza, qualsiasi decisione relativa all’utilizzo di fondi dell’Unione da parte di un ente gestito da un
trust
di interesse generale sarebbe influenzata dal rischio di conflitti di interessi in relazione ai
trust
di interesse pubblico.
103
Pertanto, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta e della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], risulta che le preoccupazioni relative alle violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardavano il quadro giuridico applicabile ai
trust
di interesse pubblico, e in particolare l’organizzazione, il funzionamento e la mancanza di trasparenza sistemica quanto alla gestione dei fondi da parte di tali
trust
e degli enti da essi partecipati, e non violazioni commesse a titolo individuale da questi ultimi o dagli enti da essi partecipati, come la ricorrente.
104
In tali circostanze, sarebbe contrario all’effetto utile del regolamento 2020/2092 esigere che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dimostrino necessariamente, nell’ambito di un’asserita violazione sistemica dei principi dello Stato di diritto, anche violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto da parte di ciascun ente interessato, come dedotto dalla ricorrente. Peraltro, una siffatta interpretazione renderebbe impossibile l’adozione delle misure allo scopo di porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto.
105
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una violazione sistemica dello Stato di diritto può essere dedotta dal Consiglio e può condurre all’adozione di una misura di protezione del bilancio dell’Unione ai sensi del regolamento 2020/2092, anche in assenza di violazioni individuali dello Stato di diritto commesse dai soggetti interessati.
106
Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni dei principi dello Stato di diritto in questione, occorre rilevare, come risulta dai precedenti punti da 96 a 102, che la disposizione impugnata si fonda su una base fattuale sufficientemente solida, in quanto sono state sufficientemente dimostrate, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento, violazioni dei principi dello Stato di diritto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di detto regolamento. Queste ultime consistono in un grave rischio di potenziali conflitti di interessi a causa del quadro normativo ungherese e sono di natura sistemica a causa dell’incapacità, dell’impossibilità o della riluttanza sistemica dell’Ungheria a impedire decisioni adottate in violazione del diritto applicabile in materia di conflitti di interessi.
107
In tali circostanze, la constatazione dell’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto non richiedeva, ai fini dell’adozione della disposizione impugnata, di dimostrare violazioni individuali commesse da soggetti, come la ricorrente, o dai
trust
da cui erano partecipati.
108
Pertanto, occorre respingere in quanto inoperante l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha dimostrato violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto. Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni dei principi dello Stato di diritto, occorre respingere l’argomento della ricorrente in quanto infondato, nella parte in cui sostiene che la decisione di esecuzione 2022/2506 non si basava su una base fattuale sufficientemente solida o comprovata.
–
Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, per quanto riguarda l’esistenza di un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il suo impatto sul bilancio dell’Unione
109
La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che la decisione di esecuzione 2022/2506 non ha dimostrato un «nesso diretto» tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il suo impatto sul bilancio dell’Unione.
110
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
111
A tale riguardo, il Tribunale ricorda che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 impone, per l’adozione di opportune misure, che sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale condizione richiede quindi che venga accertato un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o un simile rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 165).
112
In primo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che i
trust
di interesse pubblico non erano coinvolti nella gestione delle università.
113
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della legge ungherese IX, l’atto istitutivo di un istituto di istruzione superiore partecipato da un
trust
può prevedere che tale
trust
sia responsabile dell’approvazione del bilancio dell’istituto di istruzione superiore, dei suoi conti annuali preparati conformemente alle disposizioni contabili, delle sue norme organizzative e operative, del suo piano di gestione patrimoniale nonché della creazione e dell’acquisizione di azioni in un’entità economica e che sia incaricato di pubblicare l’invito a presentare candidature per il posto di rettore.
114
I poteri dei
trust
di interesse pubblico che detengono istituti di istruzione superiore ungheresi sono altresì specificati dalla nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [legge n. CCIV del 2011 sull’istruzione superiore nazionale (
[OSCURATO:PERSONA]
2011/165.; in prosieguo: la «legge ungherese CCIV»)], che si applica a tutti gli istituti di istruzione superiore ungherese. Gli articoli 12 e 73 di tale legge stabiliscono la ripartizione delle competenze tra il consiglio di amministrazione dell’istituto di istruzione superiore e gli enti detentori, vale a dire, se del caso, i
trust
di interesse pubblico.
115
A tale riguardo, l’articolo 12, paragrafo 3, della legge ungherese CCIV prevede, come regola generale, che spetta al consiglio di amministrazione, in particolare, adottare il bilancio, i conti annuali nonché le norme di organizzazione e di funzionamento dell’istituto di istruzione superiore.
116
Dal canto suo, l’articolo 73, paragrafo 1, della legge ungherese CCIV prevede che, salvo disposizione contraria, i diritti e gli obblighi connessi al controllo degli enti detentori sono gli stessi, indipendentemente dall’ente che esercita tali diritti e adempie tali obblighi. Pertanto, dall’articolo 73, paragrafo 3, di tale legge risulta che gli enti detentori hanno, in particolare, la competenza ad adottare e modificare l’atto costitutivo dell’istituto di istruzione superiore nonché a rivedere le norme relative all’organizzazione e al funzionamento dell’istituto di istruzione superiore.
117
Infine, l’articolo 94, paragrafo 6, della legge ungherese CCIV enuncia che, in deroga all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 73, paragrafo 3, di tale legge, l’atto costitutivo di un istituto di istruzione superiore privato può prevedere, in particolare, che l’ente detentore approvi il bilancio dell’istituto di istruzione superiore, i suoi conti annuali nonché le sue norme organizzative e operative.
118
Da quanto precede risulta che, in funzione dell’atto istitutivo di un istituto di istruzione superiore, il
trust
di interesse pubblico può disporre di poteri considerevoli sulle questioni di bilancio, operative e organizzative di tale istituto.
119
In secondo luogo, occorre verificare l’esistenza di un «nesso effettivo» tra le violazioni di cui si tratta e il pregiudizio o il serio rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari.
120
Dai considerando 58 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che, a causa dell’inadeguatezza delle misure correttive notificate dall’Ungheria per porre rimedio alle violazioni di natura sistemica dello Stato di diritto, sussisteva un grave rischio per il bilancio dell’Unione, dato che tali violazioni minacciavano la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto.
121
Il punto 33 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica a questo proposito che l’istituzione di enti di diritto privato ai quali lo Stato ha donato importanti beni pubblici può comportare una mancanza di controllo pubblico sul funzionamento e sulla governance di tali enti.
122
Inoltre, come osservato al punto 142 della proposta della [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione che consente ai membri dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico di non rispettare le prescrizioni in materia di conflitti di interessi può incidere sui bilanci che detti enti possono attuare o gestire.
123
Analogamente, secondo il punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione reintrodotta dall’Ungheria, a partire dal 1
o
novembre 2022, che consente agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico, crea una situazione in cui tali alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi siedono e in cui detengono poteri decisionali fondamentali.
124
Infine, il punto 154, sub vi), della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] indica che «[p]erman[eva]no (…) rischi importanti in relazione a diverse altre questioni, in particolare: (…) il fatto che, anche dopo la valutazione effettuata in settembre dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla misura correttiva proposta, sia stata ulteriormente agevolata la presenza di alti funzionari nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione incaricati di erogare ingenti somme di fondi pubblici».
125
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 120 a 124, il Tribunale constata che la ricorrente è partecipata da un
trust
di interesse pubblico e si trova sotto il controllo del consiglio di amministrazione di tale
trust
, i cui membri sono nominati a tempo indeterminato dal potere esecutivo. Sussiste pertanto un rischio reale e serio, da un punto di vista sistemico, che la scelta dello sviluppo di programmi e formazioni accademici nonché di progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall’Unione sia direttamente influenzata politicamente o semplicemente non sia più sostenuta per motivi di natura politica.
126
Pertanto, occorre constatare che, in assenza della disposizione impugnata, i
trust
nei quali possono sedere alti funzionari, compresi alti dirigenti politici, e gli enti partecipati da siffatti
trust
potrebbero percepire risorse provenienti dal bilancio dell’Unione. Orbene, come risulta dal precedente punto 118, i
trust
di interesse pubblico possono disporre di poteri considerevoli sulle questioni di bilancio, operative e organizzative degli enti da essi partecipati, come la ricorrente nel caso di specie.
127
Vi è inoltre un rischio reale che il personale coinvolto nell’attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo o di istruzione superiore, finanziati dal bilancio dell’Unione, possa essere selezionato dal consiglio di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico o dalla dirigenza accademica sulla base del proprio allineamento politico.
128
Pertanto, nell’ambito dei programmi Erasmus + e [OSCURATO:PERSONA], i
trust
di interesse pubblico possono svolgere un ruolo nell’erogazione dei fondi dell’Unione ai destinatari finali. Sussiste quindi un rischio reale che conflitti di interessi di ordine politico, economico o personale interferiscano con la scelta di detti beneficiari.
129
Peraltro, il Consiglio ha giustamente dedotto che esisteva un rischio reale e sistemico, nel caso del programma Erasmus +, che conflitti di interessi interferissero con la selezione degli studenti beneficiari, e in particolare con la scelta e il riconoscimento reciproco dei corsi ammissibili seguiti in altri Stati membri, e introducessero così in tale processo di selezione considerazioni che andavano oltre la valutazione del merito accademico.
130
Il Consiglio ha altresì affermato, senza essere seriamente contraddetto dalla ricorrente o dall’Ungheria, che, per quanto riguarda l’attuazione delle sovvenzioni, nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA], la selezione dei prestatori nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, per l’attuazione dei progetti disciplinati da tale programma, che erano spesso di grande importanza per quanto riguardava il bilancio assegnato ai progetti scientifici, sarebbe stata vulnerabile di fronte al rischio di influenza indebita. Il quadro normativo ungherese inciderebbe anche sull’assunzione di personale e su altri processi in materia di risorse umane. Alla luce dell’onnipresenza del controllo politico e del rischio di conflitti di interessi, il Consiglio ha affermato che tutti i processi interni, le procedure accademiche e le strutture di governance coinvolti nell’utilizzo dei fondi dell’Unione potrebbero essere soggetti a influenze esterne, il che potrebbe comportare un uso improprio dei fondi dell’Unione.
131
Orbene, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione presuppone che le risorse finanziarie di quest’ultima non siano utilizzate per finanziare enti di interesse pubblico degli Stati membri, quali
trust
, o gli enti da essi partecipati, le cui modalità di funzionamento violano i principi dello Stato di diritto.
132
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e dall’Ungheria, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sufficientemente dimostrato, nel caso di specie, un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra le asserite violazioni gravi e sistemiche dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari.
133
Occorre quindi respingere in quanto infondato l’argomento vertente sul fatto che la decisione di esecuzione 2022/2506 non avrebbe dimostrato un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il suo impatto sul bilancio dell’Unione e, pertanto, la prima e la seconda parte del primo motivo di ricorso nel loro insieme.
Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
134
Con il suo quarto motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che la disposizione impugnata viola il principio di proporzionalità previsto all’articolo 5, paragrafo 4, TUE e al considerando 18 del regolamento 2020/2092.
135
A tale riguardo, la ricorrente deduce cinque argomenti. Sotto un primo profilo, poiché non ha alcuna influenza sulle asserite violazioni dei principi dello Stato di diritto, la disposizione impugnata, che lede i suoi interessi, non potrebbe essere qualificata come opportuna e necessaria per proteggere il bilancio dell’Unione. Sotto un secondo profilo, a causa dell’impatto limitato sul bilancio della disposizione impugnata rispetto all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506, essa non sarebbe opportuna per proteggere il bilancio dell’Unione. Sotto un terzo profilo, la disposizione impugnata, i cui effetti sarebbero dannosi per le attività e la buona reputazione della ricorrente, non sarebbe la misura meno restrittiva. Sotto un quarto profilo, gli argomenti invocati al punto 61 della decisione di esecuzione 2022/2506 per giustificare la proporzionalità della disposizione impugnata, in particolare il fatto che la misura è temporanea, sarebbero insufficienti al riguardo. Sotto un quinto profilo, gli interessi e la situazione della ricorrente non sarebbero stati presi in considerazione prima dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506.
136
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente e dell’Ungheria.
137
Al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha ritenuto che il modo migliore per affrontare il grave rischio per il bilancio, causato dagli eventuali conflitti di interessi nei
trust
di interesse pubblico, consistesse nella disposizione impugnata, vale a dire nel divieto per la [OSCURATO:PERSONA], nell’esecuzione del bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere nuovi impegni giuridici con tali
trust
o con gli enti da essi partecipati. Secondo il Consiglio, una siffatta misura è proporzionata a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di protezione del bilancio dell’Unione da pregiudizi o rischi di pregiudizi derivanti dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro.
138
Il Tribunale ricorda che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092 prevede che le misure adottate in forza di tale regolamento siano proporzionate. Esse sono determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni. Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 302).
139
Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed che è sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui si tratta e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340; v., altresì, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 353 e giurisprudenza citata).
140
In primo luogo, occorre esaminare il carattere necessario e opportuno della disposizione impugnata.
141
Anzitutto, occorre ricordare che il regolamento 2020/2092 e la decisione di esecuzione 2022/2506 mirano a proteggere il bilancio dell’Unione dai pregiudizi che possono derivare a quest’ultimo da violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri.
142
Tuttavia, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento che metta in discussione il fatto che la disposizione impugnata sia idonea a consentire di raggiungere l’obiettivo perseguito, imponendo un divieto alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico stabiliti sulla base della legge ungherese IX o con enti partecipati da siffatti
trust
.
143
Inoltre, la ricorrente sostiene che, poiché non ha alcuna influenza sulle asserite violazioni dei principi dello Stato di diritto, la disposizione impugnata, che lede i suoi interessi, non può essere qualificata come opportuna per proteggere il bilancio dell’Unione.
144
Orbene, tale affermazione non tiene conto del fatto che la finalità del regolamento 2020/2092 consiste nel proteggere il bilancio dell’Unione e non nel sanzionare, di per sé, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 119). Inoltre, come risulta dal precedente punto 118, il
trust
di interesse pubblico da cui la ricorrente è partecipata può disporre di poteri considerevoli, in particolare sulle questioni di bilancio, e può quindi esercitare un’influenza sui fondi dell’Unione. In aggiunta, poiché le violazioni dei principi dello Stato di diritto sono di natura sistemica e non individuale, in quanto insite nel quadro normativo ungherese, la circostanza che la ricorrente non abbia commesso le violazioni di cui si tratta o non abbia alcuna influenza su tali violazioni non incide sull’adeguatezza della misura stabilita dalla disposizione impugnata.
145
Infine, la ricorrente sostiene che, dato il limitato impatto sul bilancio della disposizione impugnata, essa non è opportuna per proteggere il bilancio dell’Unione. A tale riguardo, la ricorrente afferma, in particolare, che gli impegni sospesi in forza della disposizione impugnata ammontano a EUR 1,85 milioni, mentre l’importo degli attivi congelati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506 ammonta a EUR 6,3 miliardi.
146
Tuttavia, la constatazione che la disposizione impugnata ha un impatto sul bilancio più limitato di quello relativo a talune altre misure previste nella decisione di esecuzione 2022/2506 non può essere sufficiente a dimostrare che essa non sia opportuna e deve essere respinta. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la proporzionalità delle misure da adottare è garantita, in maniera determinante, dal criterio dell’«impatto» delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 361). Pertanto, il regolamento 2020/2092 non fissa una soglia minima relativa all’impatto sul bilancio o all’importanza di una violazione per poter adottare una misura ai sensi di tale regolamento, ma richiede che la misura adottata sia strettamente proporzionata a tale impatto sul bilancio o sugli interessi finanziari dell’Unione.
147
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata non è la misura meno restrittiva, il Tribunale constata che essa si limita a un’affermazione generale in tal senso, senza tuttavia precisare quale altra misura sarebbe stata meno restrittiva.
148
Non è quindi dimostrato che esistesse un’altra misura che sarebbe stata meno restrittiva per proteggere il bilancio dell’Unione.
149
Del resto, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che, anche se la disposizione impugnata aveva come conseguenza di escludere la ricorrente da taluni finanziamenti, tra le cinque misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/2092, la meno restrittiva rispetto agli obiettivi perseguiti è l’obbligo di non assumere nuovi impegni giuridici. Le altre misure elencate in tale disposizione avrebbero effetti perturbatori sui programmi già in corso alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, comportando altresì difficoltà per i terzi.
150
Inoltre, come risulta dal considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, la disposizione impugnata non incide sullo stanziamento complessivo dei fondi dei programmi dell’Unione in gestione diretta o indiretta. In pratica, ciò significa che le università ungheresi che non sono partecipate da
trust
di interesse pubblico istituiti sulla base della legge ungherese IX e i loro studenti, insegnanti e ricercatori possono beneficiare dei fondi dell’Unione nell’ambito dei programmi Erasmus + e [OSCURATO:PERSONA].
151
Infine, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 dispone che l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi degli enti pubblici o degli Stati membri di attuare il programma o il fondo, in particolare i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, salvo disposizione contraria della decisione che adotta le misure.
152
Al riguardo, il considerando 63 della decisione di esecuzione 2022/2506 indica che, «[i]n linea con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (…) 2020/2092, la presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi dell’Ungheria di attuare i programmi e i fondi interessati dalla presente decisione, in particolare i suoi obblighi nei confronti dei destinatari o beneficiari finali, compreso l’obbligo di effettuare pagamenti nel quadro della normativa settoriale o finanziaria applicabile».
153
In terzo luogo, la ricorrente deduce che gli argomenti invocati al punto 61 della decisione di esecuzione 2022/2506 per giustificare la proporzionalità della disposizione impugnata non sono sufficienti al riguardo e possono essere confutati. In particolare, la ricorrente sostiene di non aver commesso un atto o un’omissione qualificabile come violazione dei principi dello Stato di diritto, che dal considerando 61 risulta che è lo Stato ungherese e non essa stessa ad attuare i programmi in questione e che gli effetti della disposizione impugnata non possono essere qualificati come temporanei dal suo punto di vista.
154
Nel caso di specie, occorre constatare, anzitutto, che l’argomento della ricorrente diretto a mettere in discussione gli elementi dedotti al considerando 61 della decisione di esecuzione 2022/2506 è irrilevante, dal momento che tale punto ha lo scopo di giustificare la proporzionalità della misura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506 e non quella derivante dalla disposizione impugnata.
155
Per contro, dal considerando 62 risulta che la misura di divieto di assumere nuovi impegni giuridici derivante dalla disposizione impugnata non incide sulle dotazioni complessive dei fondi a titolo dei programmi dell’Unione in regime di gestione diretta e indiretta che possono ancora essere utilizzate per altri enti ed è pertanto sufficiente a garantire la protezione del bilancio dell’Unione, e nel contempo proporzionata a quanto strettamente necessario per conseguire tale obiettivo.
156
È giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di mettere validamente in discussione tale constatazione.
157
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui i suoi interessi e la sua situazione non sono stati presi in considerazione prima dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, occorre ricordare che il considerando 19 del regolamento 2020/2092 precisa che è «fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati nel caso in cui siano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto» e che, «[n]el valutare l’adozione di misure, la [OSCURATO:PERSONA] [deve] tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari».
158
Nel caso di specie, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta della [OSCURATO:PERSONA], risulta che si è tenuto conto del potenziale impatto della misura sui beneficiari e, in particolare, sulla ricorrente. Infatti, da un lato, si deve constatare, come risulta dal precedente punto 149, che la misura prevista dalla disposizione impugnata è quella che meno perturba i programmi già in corso alla data dell’entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, poiché consente ai destinatari finali dei programmi Erasmus + o [OSCURATO:PERSONA] di continuare a percepire, anche dopo l’adozione della disposizione impugnata, sovvenzioni concesse prima dell’adozione di tale disposizione, e ciò fino al termine delle convenzioni firmate nell’ambito di tali programmi.
159
Dall’altro lato, il considerando 63 della decisione di esecuzione 2022/2506, ai sensi del quale quest’ultima non incide sugli obblighi che incombono all’Ungheria, in particolare, ad essa incombenti nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti, dimostra che il Consiglio ha preso in considerazione gli effetti di tale decisione sui destinatari finali e sui beneficiari dei finanziamenti dell’Unione.
160
Pertanto, l’argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato.
161
In quinto luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato della disposizione impugnata, occorre rilevare, anzitutto, che, alla luce di quanto precede, tale disposizione risponde all’obiettivo di interesse generale di protezione del bilancio dell’Unione. Inoltre, la misura prevista dalla disposizione impugnata fa parte delle misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092. Infatti, il Consiglio non dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta e alla portata delle misure che possono essere adottate ai sensi del regolamento 2020/2092, dato che tali scelte sono rigorosamente disciplinate da tale articolo e, in particolare, dalla procedura di adozione di tali misure prevista da detto regolamento, come ricordato ai precedenti punti 73 e 74. Infine, la disposizione impugnata non è sproporzionata, in quanto il suo impatto sull’assegnazione globale dei fondi e sui destinatari finali o sui beneficiari, nei confronti dei quali l’Ungheria deve adempiere i suoi obblighi, è limitato, come ricordato al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506.
162
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la disposizione impugnata fosse sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
163
Pertanto, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere
164
Con la seconda parte del terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in uno sviamento di potere.
165
A tale riguardo, la ricorrente afferma, in particolare, che il Consiglio, adottando la decisione di esecuzione 2022/2506, ha posto fine ai finanziamenti che essa riceveva direttamente e indirettamente dall’Unione e alle relazioni professionali, personali e scientifiche che tali finanziamenti consentivano. Orbene, il Consiglio disporrebbe soltanto del potere di adottare «opportune misure per la protezione del bilancio dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria».
166
In tale contesto, secondo la ricorrente, ritenere che il Consiglio non sia incorso in uno sviamento di potere equivale a dare a quest’ultimo un controllo totale sui criteri di designazione e sulle persone interessate dalle misure previste all’articolo 5 del regolamento 2020/2092.
167
Il Consiglio ritiene che la seconda parte del terzo motivo di ricorso parte debba essere respinta in quanto irricevibile, poiché non è stata sollevata in modo sufficientemente chiaro e coerente nell’atto introduttivo, o, in subordine, in quanto infondata.
168
In via preliminare, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura.
169
Infatti, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 21 e 22, sebbene gli argomenti sviluppati dalla ricorrente, a sostegno di tale parte, non siano particolarmente precisi, dalle sue memorie risulta che essa sostiene chiaramente che il Consiglio è incorso in uno sviamento di potere.
170
Riguardo alla fondatezza, il Tribunale ricorda che la nozione di «sviamento di potere» ha una portata precisa e fa riferimento al fatto che un’autorità amministrativa ha esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stata adottata esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui si tratta è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati o dalla normativa dell’Unione per far fronte alle circostanze del caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2022, Parlamento/Consiglio (Misure tecniche relative alle possibilità di pesca), C‑259/21, EU:C:2022:917, punto 61 e giurisprudenza citata]. A tale riguardo, non basta che l’interessato invochi taluni fatti a sostegno delle sue asserzioni, ma occorre inoltre che egli fornisca indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da sostenere la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza. In mancanza, l’esattezza materiale delle affermazioni dell’istituzione interessata non potrà essere messa in discussione. Pertanto, la valutazione globale degli indizi di sviamento di potere non può basarsi su mere affermazioni, o su indizi non sufficientemente precisi o che non siano né obiettivi né pertinenti (v. ordinanza del 19 dicembre 2013, da [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑32/13 P, EU:T:2013:721, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata).
171
Orbene, occorre constatare, al pari del Consiglio, che la ricorrente non fornisce alcun indizio idoneo a dimostrare che esso sia incorso in uno sviamento di potere.
172
Infatti, la ricorrente sembra fondare tale affermazione sulla constatazione che la disposizione impugnata ha posto fine ai finanziamenti che essa riceveva dall’Unione. Tuttavia, tale constatazione è insufficiente per concludere che il Consiglio si sarebbe avvalso dei poteri di cui dispone in forza del regolamento 2020/2092 per uno scopo diverso da quello di proteggere il bilancio dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati o dalla normativa dell’Unione.
173
A tale riguardo, il Consiglio osserva, correttamente, che la [OSCURATO:PERSONA] ed esso stesso hanno seguito la procedura prevista dal regolamento 2020/2092, senza che la ricorrente ne abbia fornito prova contraria, e che detta procedura mira a un obiettivo legittimo riconosciuto dai Trattati, vale a dire la protezione del bilancio dell’Unione, in relazione al rispetto dei principi dello Stato di diritto.
174
Di conseguenza, nell’ambito dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506 e, in particolare, della disposizione impugnata, il Consiglio ha esercitato una competenza relativa alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 241).
175
Pertanto, la seconda parte del terzo motivo di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.
Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE
176
Con il suo quinto motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che la disposizione impugnata crea una distorsione del mercato in quanto ha avuto un effetto immediato sui progetti di ricerca e sviluppo e mette a repentaglio la sua partecipazione ai programmi Erasmus + e [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l’applicazione di condizioni diverse a operatori commerciali equivalenti o simili comporterebbe una discriminazione e potrebbe comportare una distorsione del mercato.
177
Pertanto, la ricorrente deduce che la disposizione impugnata costituisce un aiuto di Stato e viola l’articolo 107 TFUE.
178
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene, in via principale, che tale motivo di ricorso sia irricevibile per mancanza di chiarezza, coerenza e struttura e contesta, in subordine, l’argomento della ricorrente nel merito.
179
In via preliminare, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura.
180
Infatti, sebbene gli argomenti sviluppati dalla ricorrente a sostegno di tale motivo non siano particolarmente precisi, dalle sue memorie risulta che essa sostiene chiaramente che la disposizione impugnata è illegittima in quanto crea una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
181
Occorre poi ricordare che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
182
A questo proposito, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, devono essere imputabili allo Stato (v. sentenza del 16 maggio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 24 e giurisprudenza citata).
183
Orbene, la disposizione impugnata non può essere considerata un aiuto di Stato, dato che, in particolare, i finanziamenti ai quali essa si riferisce sono risorse dell’Unione, gestite direttamente o indirettamente dall’Unione, senza alcun margine di discrezionalità degli Stati membri.
184
Pertanto, occorre respingere il quinto motivo di ricorso nonché, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
185
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑138/23, non pubblicata, EU:T:2024:211), di cui deve farsi carico il Consiglio.
186
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dall’Ungheria e dalla [OSCURATO:PERSONA] resteranno a loro carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑138/23, non pubblicata, EU:T:2024:211), di cui deve farsi carico il Consiglio.
3)
Le spese sostenute dall’Ungheria e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea resteranno a loro carico.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.