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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26803/2026

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lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione deimotivi aggiunti regolarmente depositati, afferenti alla richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, non è censurabile in questa sede, avendo la Corteterritoriale implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale in appello;che, infatti, va ricordato che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivareespressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso disuo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarneimplicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti adaffermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv.273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893;Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospetta vizio diviolazione di legge in relazione all’erronea valutazione della credibilità dellapersona offesa, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello egià congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta estraneo alsindacato di questa Corte, essendo ad essa precluso ogni vaglio critico circa ilgiudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in ossequio alprincipio incontroverso in giurisprudenza (cfr.

S.U., n. 41461 del 19/07/2012,Bell’Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623 – 01);che, infatti, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reatorappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni,condizione non verificatasi nel caso di specie (si vedano le pagg. 3-5, sullaprecisa e congrua valutazione effettuata in ordine alla attendibilità della personaoffesa, evidenziando come le discrasie riscontrate dalla difesa non siano in gradodi incidere sul nucleo essenziale delle dichiarazioni, corroborato da diversielementi di riscontro);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancataapplicazione della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., nonè consentito in questa sede, in quanto il mancato riconoscimento dell’attenuantein parola non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello,né risulta essere stato sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso, conconseguente non consentita interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione deimotivi aggiunti regolarmente depositati, afferenti alla richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, non è censurabile in questa sede, avendo la Corteterritoriale implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale in appello;che, infatti, va ricordato che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivareespressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso disuo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarneimplicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti adaffermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv.273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893;Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospetta vizio diviolazione di legge in relazione all’erronea valutazione della credibilità dellapersona offesa, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello egià congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta estraneo alsindacato di questa Corte, essendo ad essa precluso ogni vaglio critico circa ilgiudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in ossequio alprincipio incontroverso in giurisprudenza (cfr. S.U., n. 41461 del 19/07/2012,Bell’Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623 – 01);che, infatti, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reatorappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni,condizione non verificatasi nel caso di specie (si vedano le pagg. 3-5, sullaprecisa e congrua valutazione effettuata in ordine alla attendibilità della personaoffesa, evidenziando come le discrasie riscontrate dalla difesa non siano in gradodi incidere sul nucleo essenziale delle dichiarazioni, corroborato da diversielementi di riscontro);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancataapplicazione della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., nonè consentito in questa sede, in quanto il mancato riconoscimento dell’attenuantein parola non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello,né risulta essere stato sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso, conconseguente non consentita interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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