CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no Manzoli, perprocura speciale in atti;-ricorrenti --contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], per il tramite della mandataria [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappres. p.t.;-intimata-Numero registro generale 5914/2022Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 18274/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza n. 901/21 emessa dalla Corte d’Appello di Torino, pubblicatain data 23 luglio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.05.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon il decreto del 27.07.2016, il Tribunale di Torino ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA].n.c. di [OSCURATO:PERSONA] (quale debitore principale) e a [OSCURATO:PERSONA], GiraudoDavide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (qualifideiussori) il pagamento della somma di euro 110.813,93 oltre interessi e speselegali in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa che vantava detto credito inrelazione ai seguenti rapporti bancari: contratto di conto corrente ordinario n.40268172 (acceso il 16.03.2005) e relativo affidamento concesso in data27.09.2012 (saldo negativo di euro 25.966,38); contratto di finanziamento n.3819447 del 19.04.2011 (euro 20.330,69); contratto di finanziamento n.4403319 del 18.12.2013 (euro 64.516,86).Con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino rigettaval’opposizione della società debitrice e dei garanti e per l’effetto confermava ildecreto ingiuntivo opposto e ne dichiarava l’esecutività, condannando gliopponenti al pagamento della somma oggetto d’ingiunzione, in solido fra loro,in favore della parte opposta [OSCURATO:SOCIETA], osservando che: quanto all’usura, siriscontrava il difetto di allegazione, non essendo stato indicato né il tassocensurato, né il tasso soglia; l’applicazione delle CMS aveva legittima causa;quanto all’anatocismo, il contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulatonel 2005 -e quindi successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000-prevedeva all’art. 8 la pattuizione dell’identica periodicità della capitalizzazione;in relazione agli interessi ultralegali, che erano specificamente pattuiti nelcontratto, la Banca aveva dato prova del suo credito, avendo prodotto i contratti,gli estratti conto, e le lettere di fideiussione; quanto ai contratti di finanziamentoe agli importi erogati, si applicavano i principi ordinari di riparto dell’onere dellaNumero registro generale 5914/2022Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 18274/2026Data pubblicazione 06/06/2026prova, secondo cui una volta che l’attore sostanziale (nel caso in esame la bancaopposta) aveva provato la fonte negoziale del diritto azionato spettava alconvenuto sostanziale provare l’avvenuto fatto estintivo, ovverosia ilpagamento.Con sentenza del 3.8.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello, osservandoche: tutti i contratti in questione (di apertura di conto corrente e di mutuo)risultavano conclusi mediante accettazione da parte dei clienti della propostacontrattuale della Banca ritrascritta nel testo contrattuale, sottoscritto peraccettazione dalla [OSCURATO:PERSONA] snc e dai due soci; in calce a tutti i contratti erariportata la dichiarazione di avere ricevuto copia del testo contrattuale,sottoscritta dai contraenti; in nessun atto difensivo di parteopponente/appellante, né di primo né di secondo grado, era precisato qualetasso d’interesse fosse stato pattuito in misura ultralegale, né con quali criteriera stato quantificato il TEG da comparare con i tassi soglia; pur volendointegrare le difese generiche contenute negli atti processuali di parte opponentecon i presunti conteggi eseguiti dal perito di parte, l’eccezione di usurarietàrimaneva priva di allegazione, come ritenuto correttamente dal Tribunale, nonpotendosi neppure comprendere a quale rapporto bancario la stessa fosseriferita; il contratto di conto corrente in oggetto era stato stipulato in data16.03.2005 e quindi in epoca in cui era vigente l’art. 120 Tub; la delibera Cicr9.02.2000 a sua volta prevedeva all’art. 2 la norma sulla periodicitàdell’accredito ed addebito degli interessi; difformemente da quanto allegatodagli appellanti, nel contratto era specificamente indicata la misura degliinteressi creditori e di quelli debitori, ed era stabilito -sia nelle condizionigenerali, sia alla clausola n. 8- che la capitalizzazione era trimestrale per gliinteressi attivi e per quelli passivi, ed era anche specificato il tasso d’interessenominale annuo e il tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti dellacapitalizzazione; quanto alla determinazione del tasso ultralegale degli interessipassivi, non era stata censurata la sentenza di primo grado che, correttamente,Numero registro generale 5914/2022Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 18274/2026Data pubblicazione 06/06/2026aveva constatato che i testi contrattuali prevedevano chiaramente tale elementoe che la pattuizione era stata sottoscritta dalla correntista; quanto allo jusvariandi, pur nella assoluta genericità della doglianza circa la variazioneunilaterale degli interessi passivi ultralegali in corso di rapporto, sia nellecondizioni contrattuali (pag. 2 “Modifica norme e condizioni”), sia all’art. 13 delle“norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi,” eraprevista la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche applicateal rapporto dandone comunicazione con le modalità previste dal TUB alcorrentista e dandogli contestualmente comunicazione della possibilità direcedere senza penalità dal rapporto; la clausola era conforme all’art. 118 Tubche prevedeva appunto che potesse essere convenuta, con clausola approvataspecificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, iprezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussistesse ungiustificato motivo e che qualunque modifica unilaterale delle condizionicontrattuali dovesse essere comunicata espressamente al cliente; dall’esamedegli estratti conto (prodotti anche dagli opponenti secondo quanto si desumevadall’atto di citazione in opposizione e comunque prodotti nella loro integralitàdalla Banca) emergeva che le comunicazioni delle variazioni unilaterali venivanoeseguite in ossequio a quanto previsto dal citato art. 118 Tub con validità per iltrimestre successivo salvo recesso del cliente (in difetto di specifica indicazionedelle variazioni che sarebbero state applicate dalla Banca in modo peggiorativoe in difformità a detta norma e alla clausola contrattuale il motivo di appello vadunque respinto); la banca aveva prodotto il conto corrente (con le relativeclausole e pattuizioni) e tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto e ladocumentazione dell’andamento del rapporto di conto corrente, a nullarilevando, in quest’ottica, che vi era stata contestazione da parte degli appellantisulla effettiva ricezione degli stessi estratti conto, peraltro inviati presso la sedelegale della correntista, esaminati dalla perizia di parte e prodotti dagliopponenti/appellanti; la MB [OSCURATO:PERSONA] spa era intervenuta nel corso delNumero registro generale 5914/2022Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 18274/2026Data pubblicazione 06/06/2026giudizio di primo grado con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 16.02.2018 senzache gli opponenti nulla contestassero in ordine all’ammissibilità del suointervento e quindi alla sua legittimazione quale cessionaria dei crediti diUnicredit spa; in difetto di tale tempestiva contestazione, la sua qualità dicessionaria doveva ritenersi pacifica e non più contestabile in grado di appello,tardivamente, ossia soltanto con la comparsa conclusionale del grado.[OSCURATO:PERSONA] sas e i garanti ricorrono in cassazione con tre motivi, illustrati damemoria. MB [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 115 cpc. per aver la Corte d’appelloaffermato che parte appellante non aveva allegato la concreta applicazione deltasso usurario, e non avrebbe depositato i documenti prodotti in primo grado,invece regolarmente depositati, senza peraltro rimettere in termini parte attriceper la relativa acquisizione.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 118 Tub, 1284 e 1346, cc, edomessa motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’indeterminabilitàdell’obbligazione si verifichi solo nel caso di variazioni contrattuali unilateralisfavorevoli al correntista, mentre nella fattispecie non vi era prova dell’avvenutacomunicazione.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 81 cpc, 1260, 1262, cc, 345 cpc,per aver la Corte d’appello ritenuta tardiva la contestazione della legittimazionecui è causa non era provata dalla produzione dell’estratto dalla GU, senza laprova dell’inclusione del credito in esame nella cessione stipulata, considerandoaltresì che la parte ricorrente si era difesa senza sollevare tale eccezione.Il primo motivo è inammissibile, in quanto la critica sull’omessa allegazione deltasso usurario è generica, riportandosi alla perizia di parte e ai documentiprodotti, ma senza chiarire la specificità della doglianza sviluppata in appello.Numero registro generale 5914/2022Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 18274/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Invero,la cda ha rilevato che: quanto allo jus variandi, pur nella assoluta genericità delladoglianza circa la variazione unilaterale degli interessi passivi ultralegali in corsodi rapporto; sia nelle condizioni contrattuali (pag. 2 “Modifica norme econdizioni”) sia all’art. 13 delle “norme che regolano i conti correnti dicorrispondenza e i servizi connessi” era prevista la facoltà per la Banca dimodificare le condizioni economiche applicate al rapporto dandonecomunicazione con le modalità previste dal TUB al correntista e dandoglicontestualmente comunicazione della possibilità di recedere senza penalità dalrapporto.Inoltre, la Corte d’appello ha evidenziato che le comunicazioni delle variazionedei tassi d’interesse venivano eseguite come previsto dal citato art. 118 Tub convalidità per il trimestre successivo salvo recesso del cliente.Infine, la critica circa la questione delle mancate comunicazioni delle variazioninon sfavorevoli è nuova e, in ogni caso, la doglianza sulla mancata ricezionedegli estratti conto era inammissibile avendo la Corte d’appello accertato cheessi erano stati inviati presso la sede legale della correntista, esaminati dallaperizia di parte e prodotti dagli opponenti/appellanti.Il terzo motivo è infondato. Invero, la parte che agisca affermandosi successorea titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazionedi cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della proprialegittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente oimplicitamente riconosciuta (Cass., n. 26855/2025; n. 24798/2020).Nella specie, la Corte territoriale, premesso che la cessione del credito era statapubblicata sulla GU, con argomentazione non sindacabile in questa sede, haaccertato che i ricorrenti non avevano contestato la legittimazionedell’interventrice, così implicitamente riconoscendola.Numero registro generale 5914/2022Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 18274/2026Data pubblicazione 06/06/2026Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]