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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:564
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0554

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C‑554/24 P Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Esecuzione di un’ordinanza della vicepresidente della Corte concernente l’adozione di provvedimenti provvisori – Liquidazione di una penalità giornaliera fino all’esecuzione dell’ordinanza – Omessa adozione delle misure necessarie da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Transazione – Cancellazione dal ruolo della causa principale – Recupero della penalità – Carattere accessorio del procedimento sommario – Compensazione di svantaggi patrimoniale causati da provvedimenti provvisori»

I. Introduzione

1. Nella controversia avente ad oggetto la tutela della foresta di Białowieża, la Corte ha desunto dall’articolo 279 TFUE la competenza ad infliggere penalità ai fini dell’esecuzione di provvedimenti provvisori ( 2 ).

Finora, tuttavia, non esistono esperienze con tale strumento né normative specifiche in materia.

Il caso in esame offre pertanto alla Corte l’occasione di concretizzare la natura e le conseguenze dell’imposizione di una penalità nel procedimento sommario.

2. La controversia riguarda il primo procedimento nel quale la Corte ha inflitto una penalità e nel quale quest’ultima (quantomeno provvisoriamente) è anche divenuta esigibile.

Fra la Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA] era controverso se la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una proroga dell’autorizzazione all’estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Túrow ([OSCURATO:PERSONA]), avesse violato la direttiva VIA ( 3 ) la direttiva quadro sulle acque ( 4 ), la direttiva sull’informazione ambientale ( 5 ) e il principio di leale cooperazione ( 6 ).

In tale procedimento, la vicepresidente della Corte, su domanda della Repubblica ceca, aveva inizialmente ingiunto di cessare immediatamente e fino alla definizione della controversia l’estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto ( 7 ) e aveva successivamente inflitto una penalità giornaliera che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a versare fino all’ottemperamento dell’ordine ( 8 ).

3. Dopo che era divenuto esigibile un totale di EUR 68500000 a titolo di penalità, gli Stati membri parti del procedimento sono tuttavia pervenuti ad un accordo e la Corte ha cancellato dal ruolo la causa principale ( 9 ).

Tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è controverso, adesso, se la prima sia tenuta a versare l’importo menzionato oppure se tale obbligo si sia estinto a seguito della cancellazione dal ruolo della causa.

II. Contesto normativo

4. Il fondamento normativo del procedimento sommario dinanzi ai giudici dell’Unione è costituito dall’articolo 279 TFUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari».

5. All’articolo 39, paragrafo 4, dello statuto della Corte, viene specificata la natura del provvedimento provvisorio: «L’ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito».

6. La transazione concernente una controversia è disciplinata all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte: «Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 141, considerate, se del caso, le proposte formulate in tal senso dalle parti».

7. I requisiti di un provvedimento provvisorio possono essere desunti dall’articolo 160, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura della Corte: «1.

La domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.

2. La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa.

3. Le domande [di provvedimenti provvisori] previste dai paragrafi precedenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto».

8. L’articolo 162, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura della Corte disciplina la fissazione di una cauzione e il periodo di vigenza del provvedimento provvisorio: «2.

L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

3. L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento.

In mancanza di tale indicazione, il provvedimento cessa di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva».

9. L’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte verte sul mutamento di circostanze: «Su richiesta di una parte, l’ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze».

III. Fatti e procedimento

10. Nella sentenza impugnata, i fatti della controversia vengono illustrati come segue: A. Sviluppi rilevanti nella causa C‑121/21

11. Il 26 febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 259 TFUE diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione a causa dell’estensione e della protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), situata in prossimità dei confini con la Repubblica ceca e con la Repubblica federale di Germania (causa C‑121/21).

12. Parallelamente, la Repubblica ceca ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a che fosse ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA], in attesa della sentenza della Corte che statuisse nel merito, di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di [OSCURATO:PERSONA].

13. Con ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), la vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda e ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di cessare, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21, le attività di estrazione in tale miniera.

14. La Repubblica ceca, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), ha presentato, il 7 giugno 2021, una nuova domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al versamento di una penalità giornaliera di EUR 5 milioni al bilancio dell’Unione.

15. Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 29 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che l’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), fosse revocata, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte.

16. Con ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ), la vicepresidente della Corte ha, da un lato, respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ) e, dall’altro, condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica di tale ordinanza e sino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] rispetti l’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ).

17. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ottemperato all’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ).

18. Il 3 febbraio 2022, la Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tuttavia concluso un accordo diretto a porre fine alla controversia che ha dato luogo alla causa C‑121/21 (in prosieguo: la «transazione»).

Secondo i media, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a versare alla Repubblica ceca EUR 45 e ad erigere una barriera per proteggere le acque sotterranee ( 10 ).

19. Il 4 febbraio 2022, i due Stati membri hanno informato la Corte di rinunciare a qualsiasi pretesa nella causa C‑121/21 a seguito della transazione raggiunta.

Lo stesso giorno, le autorità polacche hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte dalla Corte, allegando alla loro domanda il testo di tale transazione.

20. Con ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 EU:C:2022:82 ), il presidente della Corte ha cancellato dal ruolo della Corte la causa C‑121/21.

21. Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ).

22. Con ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2022:408 ), il vicepresidente della Corte ha dichiarato il non luogo a statuire sulla domanda della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), nei limiti in cui essa faceva riferimento agli effetti di tale ordinanza successivamente al 4 febbraio 2022.

Per il resto, egli ha respinto la domanda.

B. Recupero della penalità

23. [OSCURATO:PERSONA] ha poi intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare la penalità maturata fino alla cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, maggiorata degli interessi di mora, e ha minacciato che, in mancanza di pagamento, avrebbe proceduto al recupero di tali somme mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento finanziario ( 11 ).

24. Con le decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che essa avrebbe proceduto alla compensazione del suo debito con diversi crediti vantati dalla stessa nei confronti dell’Unione.

La somma in tal modo recuperata mediante compensazione ammonta, in capitale, a EUR 68500000, e corrisponde alle penalità giornaliere dovute per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022.

C. Procedimento dinanzi al Tribunale

25. Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Il Tribunale ha tuttavia respinto il ricorso con la sentenza impugnata del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑200/22 e T‑314/22 , EU:T:2024:329 ) accogliendo le richieste della [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

D. Impugnazione

26. Con impugnazione proposta il 14 agosto 2024, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, – annullare integralmente la sentenza impugnata; – annullare le decisioni impugnate; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio.

27. [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia, – respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

28. Le parti hanno formulato osservazioni scritte.

La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza orale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, ritenendosi sufficientemente edotta per statuire sulla causa.

IV. Analisi

29. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura, in primo luogo, l’applicazione dell’articolo 279 TFUE da parte del Tribunale (al riguardo sub A) e, in secondo luogo, una carenza di motivazione della sentenza impugnata (al riguardo s ub B).

A. Articolo 279 TFUE

30. Il primo motivo di impugnazione contiene quattro censure, le quali sono intese ad ottenere l’interpretazione dell’articolo 279 TFUE in relazione alle conseguenze di una transazione.

Una siffatta transazione dovrebbe eliminare retroattivamente l’imposizione di una penalità, in quanto il procedimento sommario sarebbe dipendente dal procedimento principale (al riguardo sub 1).

Ciò sarebbe necessario anche al fine di prevenire svantaggi patrimoniali in capo ai destinatari di provvedimenti provvisori (al riguardo sub 2).

Altrimenti, la penalità avrebbe la funzione di una sanzione (al riguardo parimenti sub 1).

Una conclusione diversa non risulterebbe neanche dall’ordinanza del 19 maggio 2022 (al riguardo sub 4).

1. Carattere accessorio del procedimento sommario e assenza di carattere sanzionatorio

31. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere travisato, ai punti 42 e 47 della sentenza impugnata, il rapporto accessorio tra il procedimento sommario e il procedimento principale.

Si muove nella stessa direzione la terza parte del primo motivo di impugnazione, ai sensi della quale il Tribunale, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, avrebbe riconosciuto alla penalità la funzione di una sanzione per la violazione di obblighi.

32. Ai sensi del punto 42 della sentenza impugnata, la cancellazione dal ruolo della causa principale ha effettivamente inciso sulla durata dell’applicazione della penalità, ma non ha avuto l’effetto di estinguere l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di versare l’importo già dovuto a titolo della penalità.

Accogliere una conclusione diversa equivarrebbe a discostarsi, secondo il Tribunale, dalla finalità della penalità, che è quella di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.

33. Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, inoltre, che nel caso di specie, la penalità inflitta non mirerebbe soltanto a garantire l’efficacia della sentenza definitiva, ma avrebbe altresì l’obiettivo di far rispettare dalla [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ) e di dissuaderla dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza.

34. Da ciò il Tribunale desume, al punto 48 della sentenza impugnata, che l’argomento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a svuotare di significato il meccanismo della penalità imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, in quanto si accetterebbe che la parte obbligata violi deliberatamente l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario fino alla fine della controversia principale, pregiudicando in tal modo l’efficacia del diritto dell’Unione.

35. [OSCURATO:PERSONA] parte correttamente dal presupposto che il procedimento sommario abbia natura accessoria rispetto al procedimento principale sul quale si innesta.

Esso mira a garantire la piena efficacia della futura sentenza definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte ( 12 ).

Per contro, il procedimento sommario non deve dare luogo ad una sanzione per la violazione del diritto dell’Unione.

36. L’accessorietà trova espressione anche all’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

L’articolo 160, paragrafo 1, verte sulla sospensione di atti delle istituzioni, la quale può essere chiesta solo se il richiedente ha anche impugnato l’atto.

E, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 2, la domanda relativa ai provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa.

37. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea correttamente l’iniziativa delle parti nel caso del procedimento sommario, in quanto quest’ultimo presuppone la domanda di una parte.

Una decisione d’ufficio è prevista solo all’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura, in relazione a provvedimenti adottati dalla Corte senza che la controparte sia stata sentita, ma comunque sempre su domanda di una parte.

38. A causa di tale accessorietà e dell’iniziativa delle parti per quanto riguarda il procedimento sommario, nel caso della cancellazione dal ruolo di una causa per effetto di una transazione, anche i provvedimenti provvisori adottati al fine di garantire la sentenza definitiva devono essere soppressi.

39. Pertanto, successivamente alla cessazione del procedimento principale per effetto della cancellazione dal ruolo ( 13 ) della causa C‑121/21 a seguito della transazione, i provvedimenti provvisori adottati nell’ambito di tale procedimento cessano di essere efficaci ( 14 ), come illustrato correttamente dal Tribunale ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata.

40. Ma ciò significa anche che, a causa della transazione e della cancellazione dal ruolo della causa, i provvedimenti provvisori debbano essere considerati inesistenti ab initio oppure siano stati soppressi con effetto retroattivo?

41. L’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, lascia aperta la questione della retroattività.

Tale disposizione si limita a prevedere un’ordinanza sulla cancellazione dal ruolo della causa e sulle spese, se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa.

42. Gli effetti della cancellazione non vengono disciplinati in maniera espressa.

È pertanto ipotizzabile che gli atti procedurali compiuti fino a quel momento, inclusi tutti i provvedimenti provvisori, vengano meno con effetto retroattivo.

43. Una simile conclusione è avvalorata dal carattere accessorio del procedimento sommario.

Dal momento che esso è inteso unicamente a garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva, lo stesso non è più necessario nel caso in cui una sentenza definitiva non vi sarà.

44. Depone in tal senso anche la rinuncia ad ogni pretesa, presupposto per una cancellazione ai sensi dall’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Ciò significa che le parti devono rinunciare anche ad eventuali diritti a ricorrere al procedimento sommario.

La soppressione retroattiva di provvedimenti provvisori è conforme al riguardo all’iniziativa delle parti che caratterizza tale procedimento.

45. Neanche il riferimento all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione contenuto ai punti 42 e 48 della sentenza impugnata osta ad una soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori.

È vero che il procedimento sommario contribuisce anche all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione; tuttavia, si tratta unicamente di una conseguenza necessaria della sua funzione primaria, consistente nel garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva.

Qualora tale funzione primaria non richieda più il mantenimento dei provvedimenti provvisori, questi ultimi non possono più essere giustificati neanche dall’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.

Se così non fosse, il procedimento sommario verrebbe separato dal procedimento principale e acquisterebbe un carattere autonomo.

46. Una soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori si troverebbe tuttavia in conflitto con la configurazione della penalità.

47. La vicepresidente ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione delle attività di estrazione.

Ogni ulteriore ritardo nell’attuazione del provvedimento provvisorio è dunque destinato a dar luogo ad un importo più elevato.

La penalità non mirerebbe pertanto solo all’attuazione in generale del provvedimento provvisorio iniziale, bensì anche ad un’attuazione più rapida possibile, come osservato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata.

48. Tale effetto coercitivo supplementare, tuttavia, si perderebbe, qualora la penalità venisse meno in toto anche in caso di un’attuazione ritardata.

Sotto questo profilo, alla penalità cumulata spetta effettivamente, in via retrospettiva, un effetto sanzionatorio per l’attuazione ritardata del provvedimento provvisorio.

Tale effetto sanzionatorio non costituisce tuttavia l’obiettivo della penalità cumulata, bensì unicamente una caratteristica strutturale necessaria di tale mezzo di coercizione.

49. Quale caratteristica strutturale necessaria, tale effetto sanzionatorio non è incompatibile con il carattere accessorio del procedimento sommario.

Al fine di garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva può essere necessario, infatti, eseguire il più rapidamente possibile un provvedimento provvisorio, ad esempio al fine di prevenire un ulteriore aumento dei danni.

50. Ciononostante, neanche tale configurazione della penalità osta ad un accordo tra le parti inteso a sopprimere retroattivamente la penalità cumulata già esigibile.

Quale provvedimento provvisorio, anche una penalità così configurata è infatti soggetta all’iniziativa di parte.

Altrimenti, a tale provvedimento verrebbe riconosciuto un carattere autonomo, il quale non sarebbe più compatibile con l’accessorietà del procedimento sommario.

51. È vero che non si può escludere che, nonostante la soppressione giuridica con effetti retroattivi dei provvedimenti provvisori, sorgano difficoltà sul piano fattuale.

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato il provvedimento provvisorio del 21 maggio 2021 e avesse cessato le attività di estrazione di lignite, tale Stato membro avrebbe subìto notevoli svantaggi, che la transazione non avrebbe rimosso.

Si sarebbe verificata una perdita di introiti, mentre i costi per la manutenzione della miniera a cielo aperto avrebbero continuato ad essere sostenuti, in particolare per il pompaggio dell’afflusso delle acque sotterranee.

Inoltre, secondo l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑121/21, l’ulteriore gestione della centrale a lignite di [OSCURATO:PERSONA] e dunque la fornitura locale di teleriscaldamento e la produzione di energia elettrica sarebbero state messe in discussione. [OSCURATO:PERSONA] ha addirittura manifestato il timore che i lavoratori della miniera a cielo aperto avrebbero cercato un altro impiego durante il periodo di cessazione dell’attività estrattiva e non sarebbero più stati disponibili per una ripresa di tale attività.

Ciò potrebbe persino equivalere ad un’anticipazione del senso della decisione di merito.

52. Tuttavia, problemi effettivi sussistono anche nel caso del mantenimento dei provvedimenti provvisori fino al momento della cancellazione dal ruolo.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe versare in tal caso un importo considerevole a titolo di penalità, sebbene il provvedimento provvisorio che quest’ultima mirava ad eseguire sia risultato a posteriori superfluo.

53. È pertanto necessario adottare in ogni caso un approccio diverso nei confronti delle conseguenze effettive dei provvedimenti provvisori che risultano a posteriori superflui ( 15 ).

54. La prima e la terza parte del primo motivo di impugnazione sono pertanto fondate, in quanto il Tribunale, ai punti 42, 47 e 48 della sentenza impugnata, non ha tenuto sufficientemente conto del carattere accessorio del procedimento sommario e del principio dell’iniziativa di parte ad esso connessa, il che equivale, di fatto, ad attribuire alla penalità un effetto sanzionatorio autonomo inammissibile.

A causa di tale errore di diritto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

2. Svantaggio patrimoniale

55. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la sentenza impugnata dà luogo a svantaggi patrimoniali irreparabili a causa del procedimento sommario.

Siffatti svantaggi irreversibili sarebbero tuttavia incompatibili con la natura provvisoria del procedimento sommario.

56. Tale argomento è irricevibile, in quanto amplia l’oggetto della controversia rispetto al ricorso dinanzi al Tribunale.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può neanche designare un punto della sentenza impugnata da essa censurato con il medesimo.

57. Tale argomento è inoltre inoperante, qualora la Corte aderisca alla mia posizione in relazione alla prima e alla terza parte del primo motivo di impugnazione; secondo tale posizione, infatti, non sorgerebbero in capo alla [OSCURATO:PERSONA], quantomeno nel caso di specie, danni patrimoniali.

58. Per il caso in cui la Corte dovesse ciononostante reputare ricevibile l’argomento, ma non aderisca alla mia posizione in relazione alla prima e alla terza parte del primo motivo di impugnazione, occorre tuttavia osservare che il diritto dell’Unione contiene strumenti per la compensazione di siffatti svantaggi patrimoniali.

59. È vero che la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario non può anticipare il senso della futura decisione di merito, privandola di effetto utile ( 16 ).

60. Ciononostante, danni patrimoniali effettivi definitivi causati da provvedimenti provvisori non possono essere completamente esclusi.

Ho già illustrato ( 17 ) i considerevoli svantaggi che devono essere temuti nel caso di specie in sede di attuazione del provvedimento provvisorio del 21 maggio 2021.

61. Qualora dalla sentenza definitiva emerga che l’autorizzazione era illegittima, non vi è assolutamente alcun motivo per compensare siffatti svantaggi.

Qualora, per contro, la sentenza definitiva confermi la legittimità dell’operazione, mostrando così che il provvedimento non era necessario, si pone la questione della compensazione di svantaggi patrimoniali causati dal procedimento sommario.

62. Per tale caso sarebbero ipotizzabili la prestazione di una cauzione, ma anche un diritto fondato sull’arricchimento indebito, nonché pretese risarcitorie nei confronti della controparte o della Corte.

63. In primo luogo , la prestazione di una cauzione potrebbe, in linea di principio, compensare gli svantaggi, qualora emerga a posteriori che il procedimento sommario non era giustificato.

Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 162, paragrafo 2, del regolamento di procedura, consente di subordinare l’esecuzione di un provvedimento provvisorio alla prestazione di una cauzione.

64. Nel caso di specie, si sarebbe potuto pensare di imporre alla Repubblica ceca l’obbligo di prestare una siffatta cauzione.

Peraltro, una cauzione prestata per le conseguenze svantaggiose della cessazione immediata delle attività di estrazione di lignite sarebbe difficilmente quantificabile, in particolare qualora tale cessazione dovesse equivalere, in sostanza, ad una cessazione definitiva.

Tale questione non si è tuttavia posta nel procedimento sommario, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la prestazione di una siffatta cauzione.

65. In secondo luogo , sarebbe ipotizzabile un diritto al rimborso della penalità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’ arricchimento indebito .

Un soggetto che abbia subito una perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto, secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del soggetto che si è arricchito ( 18 ).

Laddove la [OSCURATO:PERSONA] avesse già versato la penalità alla [OSCURATO:PERSONA] prima della transazione, ma l’ingiunzione di pagamento della penalità fosse venuta meno con effetto retroattivo – come da me proposto – la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe di conseguenza esigere la restituzione di tali pagamenti.

Qualora la Corte non aderisca tuttavia alla mia posizione sull’efficacia retroattiva della transazione, continuerebbe per contro a sussistere, per il periodo antecedente, un fondamento giuridico per il versamento della penalità alla [OSCURATO:PERSONA].

66. In terzo luogo , un diritto al risarcimento del danno conferito dal diritto dell’Unione potrebbe consentire la compensazione di danni patrimoniali causati da un provvedimento provvisorio.

Secondo una costante giurisprudenza, è riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nella forma della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri o dell’Unione purché siano soddisfatte tre condizioni: l’autore del danno ha violato una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti alla parte lesa, la violazione di tale norma deve essere sufficientemente qualificata e tra tale violazione e il danno fatto valere deve esistere un nesso causale diretto ( 19 ).

67. Da un lato , in casi estremamente rari, un siffatto diritto al risarcimento del danno potrebbe sussistere nei confronti del richiedente, nella specie la Repubblica ceca.

Una domanda di provvedimenti provvisori viola tuttavia il diritto dell’Unione solo qualora il richiedente la presenti abusivamente, ad esempio ingannando deliberatamente il Tribunale in ordine ai requisiti del procedimento sommario (frode processuale).

Nel caso di specie, alla luce delle domande della Repubblica ceca, non sussistono indizi in tal senso.

È vero che sarebbero ipotizzabili fondamenti di responsabilità più ampi collegati alla domanda di provvedimenti provvisori ( 20 ); tuttavia, non esiste ancora una corrispondente disciplina.

68. Dall’altro , viene in considerazione un diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’Unione, il quale dovrebbe essere fondato su una violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte in occasione della decisione sul procedimento sommario.

69. La Corte ha già riconosciuto che la violazione del diritto dell’Unione da parte degli organi giurisdizionali può dar luogo a pretese risarcitorie ( 21 ).

Neanche l’autorità di cosa giudicata osta ad una siffatta pretesa, poiché un diritto al risarcimento del danno è un oggetto della controversia diverso dalla decisione giudiziaria originaria ( 22 ).

70. Di fatto, tuttavia, fondare una simile pretesa sarebbe probabilmente molto difficile.

Di norma, un provvedimento provvisorio non sarà illegittimo, né tantomeno costituirà una violazione qualificata.

71. Nel caso in esame, un’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’Unione non sembrerebbe peraltro priva di probabilità di successo a priori .

72. Un provvedimento provvisorio può essere accordato dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto ( fumus boni iuris ) e che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emesso e produca i suoi effetti già prima della decisione nel procedimento principale.

Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco ( 23 ).

Inoltre, la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario non può anticipare il senso della futura decisione di merito ( 24 ).

73. Nell’ordinanza del 21 maggio 2021, la vicepresidente ha fondato il fumus boni iuris sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato l’autorizzazione per l’estrazione di lignite controversa sulla base di una disposizione che consentiva di prorogare l’autorizzazione senza una valutazione preventiva dell’impatto ambientale ( 25 ).

74. Peraltro, già dai fatti dell’ordinanza del 21 maggio 2021 emerge che l’operatore della miniera a cielo aperto aveva allegato una decisione VIA alla domanda di proroga dell’autorizzazione ( 26 ).

È pertanto dubbio che la proroga si fondi sull’asserita carenza di attuazione della direttiva VIA.

75. Inoltre, nel controricorso nel procedimento principale del 7 giugno 2021, ossia successivamente all’adozione del provvedimento provvisorio, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le autorità competenti, il 28 aprile 2021, ossia prima dell’adozione del provvedimento provvisorio, avevano già rilasciato un’ulteriore autorizzazione a lungo termine per le attività di estrazione di lignite, la quale si fondava su una valutazione dell’impatto ambientale.

Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto rimedio ad un’eventuale vizio inficiante la decisione controversa.

La vicepresidente avrebbe dovuto tenerne conto al più tardi nell’ordinanza del 20 settembre 2021 al momento dell’irrogazione della penalità finalizzata all’esecuzione del provvedimento provvisorio.

76. Sembra che, alla luce di tali circostanze, l’avvocato generale Pikamäe abbia limitato l’esame di tale motivo di ricorso nel procedimento principale alla compatibilità della normativa polacca con la direttiva VIA, e abbia sostenuto che la legittimità dell’autorizzazione delle attività di estrazione di lignite non fosse oggetto di discussione ( 27 ).

77. Sembra poco convincente anche il fatto che la vicepresidente non instauri un collegamento tra la presunta violazione della direttiva VIA e il danno grave e irreparabile che fonda l’urgenza.

La vicepresidente ha rilevato che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe causare un danno grave e irreparabile all’ambiente e alla salute umana a causa della contaminazione delle acque sotterranee ( 28 ).

È vero che simili effetti dovrebbero essere esaminati nell’ambito di una valutazione dell’impatto ambientale.

Un siffatto esame non impedirebbe tuttavia effetti del genere ( 29 ).

78. Inoltre, neanche l’argomentazione dedotta dalla Repubblica ceca nel procedimento principale sembra aver fatto valere una violazione del diritto dell’Unione da parte di siffatti effetti.

Piuttosto, la Repubblica ceca è partita dal presupposto che una simile violazione degli obiettivi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), ii), della direttiva quadro sulle acque sia giustificata dalle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5 ( 30 ).

79. E, infine, meriterebbe un esame approfondito la questione se la vicepresidente, nell’ambito del bilanciamento degli interessi ( 31 ) e in occasione dell’imposizione della penalità ( 32 ), abbia valutato in maniera plausibile l’argomento polacco concernente gli svantaggi della cessazione dell’attività di estrazione di lignite ( 33 ) oppure abbia superato la soglia per lo snaturamento delle prove, anticipando persino, in tal modo, forse, il senso della decisione di merito.

80. In relazione a questi possibili fondamenti di un diritto al risarcimento del danno, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia dedotto alcun argomento nel presente procedimento.

81. Del resto, non può neanche essere compito della [OSCURATO:PERSONA] replicare ad un corrispondente argomento sulla violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte.

Piuttosto, in un siffatto procedimento, l’Unione dovrebbe essere rappresentata anche dinanzi alla Corte dalla medesima ( 34 ).

82. Ciò non esclude, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA], se del caso congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, si adoperi per concludere una transazione nella controversia vertente sulla penalità, qualora la Corte non dovesse aderire alla mia posizione sulla prima e sulla terza parte del primo motivo di impugnazione.

In tal senso, sarebbe probabilmente utile per tutte le parti se l’Unione impiegasse tali strumenti per un programma speciale inteso a promuovere la transizione energetica in [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro rinunciasse in cambio ad ulteriori misure intese al recupero della penalità.

83. Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo di impugnazione, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] fa valere svantaggi patrimoniali irreparabili, occorre tuttavia rilevare che essa, a causa dei meccanismi di compensazione illustrati, sarebbe infondata, qualora la Corte – contrariamente a quanto da me sostenuto – la considerasse ricevibile.

3. Interpretazione erronea dell’ordinanza del 19 maggio 2022

84. Con la quarta parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il punto 40 della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha ivi rilevato, inter alia , che dal punto 26 dell’ordinanza del vicepresidente del 19 maggio 2022, risulta espressamente che la condanna della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione delle attività di estrazione di lignite deve ritenersi caducata (solo) a partire dal 4 febbraio 2022.

In altri termini, la penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del20 settembre 2021, avrebbe cessato di produrre i suoi effetti (solo) a decorrere dal 4 febbraio 2022.

Pertanto, secondo il punto 41 della sentenza impugnata, la penalità giornaliera sarebbe effettivamente maturata nel periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022.

85. [OSCURATO:PERSONA] replica che il vicepresidente si sarebbe limitato a rilevare, nell’ordinanza del 19 maggio 2022, che, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, egli sarebbe unicamente autorizzato a modificare ex nunc un provvedimento provvisorio.

Una soppressione con effetto retroattivo non ricadrebbe nella sua competenza ( 35 ).

Di conseguenza, tale ordinanza non conterrebbe una constatazione sulla soppressione retroattiva (automatica) della liquidazione di una penalità per effetto della cancellazione dal ruolo della causa principale.

86. [OSCURATO:PERSONA] espone correttamente che le constatazioni figuranti al punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022 erano direttamente intese a suffragare la decisione del vicepresidente.

A tal fine, una constatazione secondo la quale la liquidazione della penalità non può venire meno con effetto retroattivo, non era necessaria.

Piuttosto, le constatazioni sarebbero sufficienti, il vicepresidente non potrebbe annullare la liquidazione con effetto retroattivo, e la liquidazione sarebbe venuta meno ex nunc in conseguenza della cancellazione dal ruolo.

87. Peraltro, neanche il Tribunale effettua una constatazione diversa al punto 40 della sentenza impugnata.

88. Per le ragioni della [OSCURATO:PERSONA] è decisiva, piuttosto, la conclusione contenuta al punto 42 della sentenza impugnata e fondata sul punto 40, secondo la quale la cancellazione dal ruolo della causa principale non ha comportato l’estinzione dell’obbligo di versare l’importo dovuto a titolo della penalità.

Come ho illustrato in precedenza ( 36 ), tale conclusione è inficiata da un errore di diritto e deve pertanto essere annullata.

89. Per contro, la quarta parte del primo motivo di impugnazione è infondata.

B. Motivazione della sentenza impugnata

90. Con il secondo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura il punto 46 della sentenza impugnata.

In tale punto, il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali risulta che i provvedimenti cautelari adottati, in attesa di una decisione definitiva, cessano retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto.

Ciò non potrebbe essere sufficiente a dimostrare che dette norme procedurali fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, per questo motivo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in quanto fonte di diritto.

91. Con tale motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta il contenuto di tale constatazione del Tribunale, ma si limita a sostenere l’insufficienza della motivazione.

Pertanto, occorre verificare unicamente se la motivazione faccia apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 37 ).

92. Le affermazioni figuranti al punto 46 della sentenza impugnata soddisfano tali requisiti.

Secondo le medesime, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] non hanno persuaso il Tribunale del fatto che esista una tradizione costituzionale comune agli Stati membri, secondo la quale una transazione comporta la soppressione con effetto retroattivo di provvedimenti provvisori e di corrispondenti misure di attuazione.

In un caso analogo, la Corte ha motivato la propria constatazione in un modo ancor ben più conciso ( 38 ).

93. Di conseguenza, tale constatazione è sufficientemente motivata e il secondo motivo di impugnazione è infondato.

V. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

94. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, del suo Statuto, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

95. Stando alle considerazioni da me svolte in relazione alla prima e alla terza parte del primo motivo di impugnazione, la transazione ha comportato la soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori.

Pertanto, con le decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente proceduto ad una compensazione tra la penalità e i crediti della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, tali decisioni devono essere annullate.

VI. Sulle spese

96. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

97. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa e ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA].

VII. Conclusione

98. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue: 1) La sentenza del Tribunale del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑200/22 e T‑314/22 , EU:T:2024:329 ) è annullata. 2) Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] europea del 7 e dell’8 febbraio, del 16 e del 31 marzo, nonché del 16 maggio 2022, con le quali essa ha recuperato mediante compensazione le somme dovute dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per i periodi compresi, da un lato, tra il 20 settembre 2021 e il 17 gennaio 2022 e, dall’altro, tra il 18 gennaio 2022 e il 3 febbraio 2022 a titolo della penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte con ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ), sono annullate. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 97 e segg.). ( 3 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ) nella versione modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ( GU 2014, L 124, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU 2000, L 327, pag. 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/101/UE della [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2014 ( GU 2014, L 311, pag. 32 ). ( 5 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio ( GU 2003, L 41, pag. 26 ). ( 6 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:74 ). ( 7 ) Ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ). ( 8 ) Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ). ( 9 ) Ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:82 ). ( 10 )

V. ad esempio Reuters, Poland sign deal to end Polish coal mine dispute - Czech PM, del 3 febbraio 2022, https://www.reuters.com/article/business/energy/-poland-sign-deal-to-end-polish-coal-mine-dispute-czech-pm-idUSP7N2HH02Q/., e Landesecho, Tschechien und Polen einigen sich im Konflikt um [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2024, https://landesecho.cz/wirtschaft/tschechien-und-polen-einigen-sich-im-konflikt-um-kohlegrube-turow/002031/. ( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ). ( 12 ) Ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 94 e 95 ).

V. anche ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 68 ), e del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑162/15 P-R , EU:C:2016:142 , punto 29 ). ( 13 ) Ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:82 ). ( 14 ) Ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2022:408 , punti 25 e 26 ). ( 15 )

V. infra , paragrafi da 62 a

81. ( 16 ) Ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 68 ); del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑162/15 P-R , EU:C:2016:142 , punto 105 ), e del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 94 e 95 ). ( 17 )

V. supra , paragrafo

51. ( 18 ) Sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑47/07 P , EU:C:2008:726 , punto 44 ), e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , punto 82 ). ( 19 ) Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame ( C‑46/93 e C‑48/93 , EU:C:1996:79 , punto 51 ); del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑440/07 P , EU:C:2009:459 , punto 160 ), e del 5 marzo 2024, Kočner/Europol ( C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 117 ). ( 20 ) Così previsto, ad esempio, nel caso della tutela della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( GU 2004, L 157, pag. 45 ) e dei segreti commerciali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ( GU 2016, L 157, pag. 1 ). ( 21 ) Sentenze del 30 settembre 2003, Köbler ( C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punti da 32 a 36 ); del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑385/07 P , EU:C:2009:456 , punto 195 ), e del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/12 P , EU:C:2013:768 , punto 89 ). ( 22 )

V. sentenza del 30 settembre 2003, Köbler ( C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punto 39 ). ( 23 ) Ordinanze della Corte del 12 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑180/96 R , EU:C:1996:308 , punto 44 ), del presidente della Corte del 24 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/96 R e C‑240/96 R , EU:C:1996:347 , punto 31 ), e della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , punto 34 ). ( 24 ) Ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 68 ); del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑162/15 P-R , EU:C:2016:142 , punto 105 ), e del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 94 e 95 ). ( 25 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , punto 49 ). ( 26 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , punto 14 ). ( 27 ) Conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:74 , paragrafi 55 e 61 ). ( 28 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , in particolare punti 66 , 69 e 72 ). ( 29 )

V. sentenza del 14 marzo 2013, Leth ( C‑420/11 , EU:C:2013:166 , punto 46 ). ( 30 )

V. il quarto motivo di ricorso della Repubblica ceca nella causa C‑121/21 e al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:74 , paragrafi 131 e segg.). ( 31 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , in particolare punti 89 e 90 ). ( 32 ) Ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 , punti 24 e 25 ). ( 33 )

V. supra , paragrafo

51. ( 34 )

V. ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2015, Kendrion/Corte ( T‑479/14 , EU:T:2015:2 , punto 19 ), nonché l’ordinanza del vicepresidente della Corte del 18 dicembre 2015, Corte/Kendrion ( C‑71/15 P , EU:C:2015:857 ), sul ritiro dal ruolo dell’impugnazione proposta avverso la medesima. ( 35 ) Ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2022:408 , punti da 30 a 32 con rinvio al punto 22).

V. anche ordinanze del vicepresidente della Corte del 21 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza e vita privata dei giudici), (

C‑204/21 R-RAP

, EU:C:2023:334 , punto 12 ), nonché del 28 settembre 2023, Consiglio/Mazepin ( C‑564/23 P(R) e C‑564/23 P(R) -R, EU:C:2023:727 , punto 24 ). ( 36 )

V. supra , paragrafi da 42 a

54. ( 37 ) Sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑202/07 P , EU:C:2009:214 , punto 29 ), e del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Servier e a. ( C‑176/19 P , EU:C:2024:549 , punto 267 ). ( 38 ) Sentenza dell’11 gennaio 2000, [OSCURATO:PERSONA] e van der Wal/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑174/98 P e C‑189/98 P , EU:C:2000:1 , punto 17 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0554 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C‑554/24 P Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Esecuzione di un’ordinanza della vicepresidente della Corte concernente l’adozione di provvedimenti provvisori – Liquidazione di una penalità giornaliera fino all’esecuzione dell’ordinanza – Omessa adozione delle misure necessarie da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Transazione – Cancellazione dal ruolo della causa principale – Recupero della penalità – Carattere accessorio del procedimento sommario – Compensazione di svantaggi patrimoniale causati da provvedimenti provvisori» I. Introduzione 1. Nella controversia avente ad oggetto la tutela della foresta di Białowieża, la Corte ha desunto dall’articolo 279 TFUE la competenza ad infliggere penalità ai fini dell’esecuzione di provvedimenti provvisori ( 2 ). Finora, tuttavia, non esistono esperienze con tale strumento né normative specifiche in materia. Il caso in esame offre pertanto alla Corte l’occasione di concretizzare la natura e le conseguenze dell’imposizione di una penalità nel procedimento sommario. 2. La controversia riguarda il primo procedimento nel quale la Corte ha inflitto una penalità e nel quale quest’ultima (quantomeno provvisoriamente) è anche divenuta esigibile. Fra la Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA] era controverso se la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una proroga dell’autorizzazione all’estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Túrow ([OSCURATO:PERSONA]), avesse violato la direttiva VIA ( 3 ) la direttiva quadro sulle acque ( 4 ), la direttiva sull’informazione ambientale ( 5 ) e il principio di leale cooperazione ( 6 ). In tale procedimento, la vicepresidente della Corte, su domanda della Repubblica ceca, aveva inizialmente ingiunto di cessare immediatamente e fino alla definizione della controversia l’estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto ( 7 ) e aveva successivamente inflitto una penalità giornaliera che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a versare fino all’ottemperamento dell’ordine ( 8 ). 3. Dopo che era divenuto esigibile un totale di EUR 68500000 a titolo di penalità, gli Stati membri parti del procedimento sono tuttavia pervenuti ad un accordo e la Corte ha cancellato dal ruolo la causa principale ( 9 ). Tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è controverso, adesso, se la prima sia tenuta a versare l’importo menzionato oppure se tale obbligo si sia estinto a seguito della cancellazione dal ruolo della causa. II. Contesto normativo 4. Il fondamento normativo del procedimento sommario dinanzi ai giudici dell’Unione è costituito dall’articolo 279 TFUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari». 5. All’articolo 39, paragrafo 4, dello statuto della Corte, viene specificata la natura del provvedimento provvisorio: «L’ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito». 6. La transazione concernente una controversia è disciplinata all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte: «Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 141, considerate, se del caso, le proposte formulate in tal senso dalle parti». 7. I requisiti di un provvedimento provvisorio possono essere desunti dall’articolo 160, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura della Corte: «1.   La domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte. 2.   La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa. 3.   Le domande [di provvedimenti provvisori] previste dai paragrafi precedenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». 8. L’articolo 162, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura della Corte disciplina la fissazione di una cauzione e il periodo di vigenza del provvedimento provvisorio: «2.   L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze. 3.   L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In mancanza di tale indicazione, il provvedimento cessa di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva». 9. L’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte verte sul mutamento di circostanze: «Su richiesta di una parte, l’ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze». III. Fatti e procedimento 10. Nella sentenza impugnata, i fatti della controversia vengono illustrati come segue: A. Sviluppi rilevanti nella causa C‑121/21 11. Il 26 febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 259 TFUE diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione a causa dell’estensione e della protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), situata in prossimità dei confini con la Repubblica ceca e con la Repubblica federale di Germania (causa C‑121/21). 12. Parallelamente, la Repubblica ceca ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a che fosse ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA], in attesa della sentenza della Corte che statuisse nel merito, di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), la vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda e ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di cessare, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21, le attività di estrazione in tale miniera. 14. La Repubblica ceca, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), ha presentato, il 7 giugno 2021, una nuova domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al versamento di una penalità giornaliera di EUR 5 milioni al bilancio dell’Unione. 15. Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 29 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che l’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), fosse revocata, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte. 16. Con ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ), la vicepresidente della Corte ha, da un lato, respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ) e, dall’altro, condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica di tale ordinanza e sino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] rispetti l’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ). 17. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ottemperato all’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ). 18. Il 3 febbraio 2022, la Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tuttavia concluso un accordo diretto a porre fine alla controversia che ha dato luogo alla causa C‑121/21 (in prosieguo: la «transazione»). Secondo i media, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a versare alla Repubblica ceca EUR 45 e ad erigere una barriera per proteggere le acque sotterranee ( 10 ). 19. Il 4 febbraio 2022, i due Stati membri hanno informato la Corte di rinunciare a qualsiasi pretesa nella causa C‑121/21 a seguito della transazione raggiunta. Lo stesso giorno, le autorità polacche hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte dalla Corte, allegando alla loro domanda il testo di tale transazione. 20. Con ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 EU:C:2022:82 ), il presidente della Corte ha cancellato dal ruolo della Corte la causa C‑121/21. 21. Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ). 22. Con ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2022:408 ), il vicepresidente della Corte ha dichiarato il non luogo a statuire sulla domanda della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ), nei limiti in cui essa faceva riferimento agli effetti di tale ordinanza successivamente al 4 febbraio 2022. Per il resto, egli ha respinto la domanda. B. Recupero della penalità 23. [OSCURATO:PERSONA] ha poi intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare la penalità maturata fino alla cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, maggiorata degli interessi di mora, e ha minacciato che, in mancanza di pagamento, avrebbe proceduto al recupero di tali somme mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento finanziario ( 11 ). 24. Con le decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che essa avrebbe proceduto alla compensazione del suo debito con diversi crediti vantati dalla stessa nei confronti dell’Unione. La somma in tal modo recuperata mediante compensazione ammonta, in capitale, a EUR 68500000, e corrisponde alle penalità giornaliere dovute per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022. C. Procedimento dinanzi al Tribunale 25. Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Il Tribunale ha tuttavia respinto il ricorso con la sentenza impugnata del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑200/22 e T‑314/22 , EU:T:2024:329 ) accogliendo le richieste della [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. D. Impugnazione 26. Con impugnazione proposta il 14 agosto 2024, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, – annullare integralmente la sentenza impugnata; – annullare le decisioni impugnate; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 27. [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia, – respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28. Le parti hanno formulato osservazioni scritte. La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza orale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, ritenendosi sufficientemente edotta per statuire sulla causa. IV. Analisi 29. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura, in primo luogo, l’applicazione dell’articolo 279 TFUE da parte del Tribunale (al riguardo sub A) e, in secondo luogo, una carenza di motivazione della sentenza impugnata (al riguardo s ub B). A. Articolo 279 TFUE 30. Il primo motivo di impugnazione contiene quattro censure, le quali sono intese ad ottenere l’interpretazione dell’articolo 279 TFUE in relazione alle conseguenze di una transazione. Una siffatta transazione dovrebbe eliminare retroattivamente l’imposizione di una penalità, in quanto il procedimento sommario sarebbe dipendente dal procedimento principale (al riguardo sub 1). Ciò sarebbe necessario anche al fine di prevenire svantaggi patrimoniali in capo ai destinatari di provvedimenti provvisori (al riguardo sub 2). Altrimenti, la penalità avrebbe la funzione di una sanzione (al riguardo parimenti sub 1). Una conclusione diversa non risulterebbe neanche dall’ordinanza del 19 maggio 2022 (al riguardo sub 4). 1. Carattere accessorio del procedimento sommario e assenza di carattere sanzionatorio 31. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere travisato, ai punti 42 e 47 della sentenza impugnata, il rapporto accessorio tra il procedimento sommario e il procedimento principale. Si muove nella stessa direzione la terza parte del primo motivo di impugnazione, ai sensi della quale il Tribunale, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, avrebbe riconosciuto alla penalità la funzione di una sanzione per la violazione di obblighi. 32. Ai sensi del punto 42 della sentenza impugnata, la cancellazione dal ruolo della causa principale ha effettivamente inciso sulla durata dell’applicazione della penalità, ma non ha avuto l’effetto di estinguere l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di versare l’importo già dovuto a titolo della penalità. Accogliere una conclusione diversa equivarrebbe a discostarsi, secondo il Tribunale, dalla finalità della penalità, che è quella di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. 33. Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, inoltre, che nel caso di specie, la penalità inflitta non mirerebbe soltanto a garantire l’efficacia della sentenza definitiva, ma avrebbe altresì l’obiettivo di far rispettare dalla [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ) e di dissuaderla dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza. 34. Da ciò il Tribunale desume, al punto 48 della sentenza impugnata, che l’argomento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a svuotare di significato il meccanismo della penalità imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, in quanto si accetterebbe che la parte obbligata violi deliberatamente l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario fino alla fine della controversia principale, pregiudicando in tal modo l’efficacia del diritto dell’Unione. 35. [OSCURATO:PERSONA] parte correttamente dal presupposto che il procedimento sommario abbia natura accessoria rispetto al procedimento principale sul quale si innesta. Esso mira a garantire la piena efficacia della futura sentenza definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte ( 12 ). Per contro, il procedimento sommario non deve dare luogo ad una sanzione per la violazione del diritto dell’Unione. 36. L’accessorietà trova espressione anche all’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. L’articolo 160, paragrafo 1, verte sulla sospensione di atti delle istituzioni, la quale può essere chiesta solo se il richiedente ha anche impugnato l’atto. E, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 2, la domanda relativa ai provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa. 37. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea correttamente l’iniziativa delle parti nel caso del procedimento sommario, in quanto quest’ultimo presuppone la domanda di una parte. Una decisione d’ufficio è prevista solo all’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura, in relazione a provvedimenti adottati dalla Corte senza che la controparte sia stata sentita, ma comunque sempre su domanda di una parte. 38. A causa di tale accessorietà e dell’iniziativa delle parti per quanto riguarda il procedimento sommario, nel caso della cancellazione dal ruolo di una causa per effetto di una transazione, anche i provvedimenti provvisori adottati al fine di garantire la sentenza definitiva devono essere soppressi. 39. Pertanto, successivamente alla cessazione del procedimento principale per effetto della cancellazione dal ruolo ( 13 ) della causa C‑121/21 a seguito della transazione, i provvedimenti provvisori adottati nell’ambito di tale procedimento cessano di essere efficaci ( 14 ), come illustrato correttamente dal Tribunale ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata. 40. Ma ciò significa anche che, a causa della transazione e della cancellazione dal ruolo della causa, i provvedimenti provvisori debbano essere considerati inesistenti ab initio oppure siano stati soppressi con effetto retroattivo? 41. L’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, lascia aperta la questione della retroattività. Tale disposizione si limita a prevedere un’ordinanza sulla cancellazione dal ruolo della causa e sulle spese, se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa. 42. Gli effetti della cancellazione non vengono disciplinati in maniera espressa. È pertanto ipotizzabile che gli atti procedurali compiuti fino a quel momento, inclusi tutti i provvedimenti provvisori, vengano meno con effetto retroattivo. 43. Una simile conclusione è avvalorata dal carattere accessorio del procedimento sommario. Dal momento che esso è inteso unicamente a garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva, lo stesso non è più necessario nel caso in cui una sentenza definitiva non vi sarà. 44. Depone in tal senso anche la rinuncia ad ogni pretesa, presupposto per una cancellazione ai sensi dall’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Ciò significa che le parti devono rinunciare anche ad eventuali diritti a ricorrere al procedimento sommario. La soppressione retroattiva di provvedimenti provvisori è conforme al riguardo all’iniziativa delle parti che caratterizza tale procedimento. 45. Neanche il riferimento all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione contenuto ai punti 42 e 48 della sentenza impugnata osta ad una soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori. È vero che il procedimento sommario contribuisce anche all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione; tuttavia, si tratta unicamente di una conseguenza necessaria della sua funzione primaria, consistente nel garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva. Qualora tale funzione primaria non richieda più il mantenimento dei provvedimenti provvisori, questi ultimi non possono più essere giustificati neanche dall’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. Se così non fosse, il procedimento sommario verrebbe separato dal procedimento principale e acquisterebbe un carattere autonomo. 46. Una soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori si troverebbe tuttavia in conflitto con la configurazione della penalità. 47. La vicepresidente ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione delle attività di estrazione. Ogni ulteriore ritardo nell’attuazione del provvedimento provvisorio è dunque destinato a dar luogo ad un importo più elevato. La penalità non mirerebbe pertanto solo all’attuazione in generale del provvedimento provvisorio iniziale, bensì anche ad un’attuazione più rapida possibile, come osservato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata. 48. Tale effetto coercitivo supplementare, tuttavia, si perderebbe, qualora la penalità venisse meno in toto anche in caso di un’attuazione ritardata. Sotto questo profilo, alla penalità cumulata spetta effettivamente, in via retrospettiva, un effetto sanzionatorio per l’attuazione ritardata del provvedimento provvisorio. Tale effetto sanzionatorio non costituisce tuttavia l’obiettivo della penalità cumulata, bensì unicamente una caratteristica strutturale necessaria di tale mezzo di coercizione. 49. Quale caratteristica strutturale necessaria, tale effetto sanzionatorio non è incompatibile con il carattere accessorio del procedimento sommario. Al fine di garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva può essere necessario, infatti, eseguire il più rapidamente possibile un provvedimento provvisorio, ad esempio al fine di prevenire un ulteriore aumento dei danni. 50. Ciononostante, neanche tale configurazione della penalità osta ad un accordo tra le parti inteso a sopprimere retroattivamente la penalità cumulata già esigibile. Quale provvedimento provvisorio, anche una penalità così configurata è infatti soggetta all’iniziativa di parte. Altrimenti, a tale provvedimento verrebbe riconosciuto un carattere autonomo, il quale non sarebbe più compatibile con l’accessorietà del procedimento sommario. 51. È vero che non si può escludere che, nonostante la soppressione giuridica con effetti retroattivi dei provvedimenti provvisori, sorgano difficoltà sul piano fattuale. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato il provvedimento provvisorio del 21 maggio 2021 e avesse cessato le attività di estrazione di lignite, tale Stato membro avrebbe subìto notevoli svantaggi, che la transazione non avrebbe rimosso. Si sarebbe verificata una perdita di introiti, mentre i costi per la manutenzione della miniera a cielo aperto avrebbero continuato ad essere sostenuti, in particolare per il pompaggio dell’afflusso delle acque sotterranee. Inoltre, secondo l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑121/21, l’ulteriore gestione della centrale a lignite di [OSCURATO:PERSONA] e dunque la fornitura locale di teleriscaldamento e la produzione di energia elettrica sarebbero state messe in discussione. [OSCURATO:PERSONA] ha addirittura manifestato il timore che i lavoratori della miniera a cielo aperto avrebbero cercato un altro impiego durante il periodo di cessazione dell’attività estrattiva e non sarebbero più stati disponibili per una ripresa di tale attività. Ciò potrebbe persino equivalere ad un’anticipazione del senso della decisione di merito. 52. Tuttavia, problemi effettivi sussistono anche nel caso del mantenimento dei provvedimenti provvisori fino al momento della cancellazione dal ruolo. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe versare in tal caso un importo considerevole a titolo di penalità, sebbene il provvedimento provvisorio che quest’ultima mirava ad eseguire sia risultato a posteriori superfluo. 53. È pertanto necessario adottare in ogni caso un approccio diverso nei confronti delle conseguenze effettive dei provvedimenti provvisori che risultano a posteriori superflui ( 15 ). 54. La prima e la terza parte del primo motivo di impugnazione sono pertanto fondate, in quanto il Tribunale, ai punti 42, 47 e 48 della sentenza impugnata, non ha tenuto sufficientemente conto del carattere accessorio del procedimento sommario e del principio dell’iniziativa di parte ad esso connessa, il che equivale, di fatto, ad attribuire alla penalità un effetto sanzionatorio autonomo inammissibile. A causa di tale errore di diritto, la sentenza impugnata deve essere annullata. 2. Svantaggio patrimoniale 55. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la sentenza impugnata dà luogo a svantaggi patrimoniali irreparabili a causa del procedimento sommario. Siffatti svantaggi irreversibili sarebbero tuttavia incompatibili con la natura provvisoria del procedimento sommario. 56. Tale argomento è irricevibile, in quanto amplia l’oggetto della controversia rispetto al ricorso dinanzi al Tribunale. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può neanche designare un punto della sentenza impugnata da essa censurato con il medesimo. 57. Tale argomento è inoltre inoperante, qualora la Corte aderisca alla mia posizione in relazione alla prima e alla terza parte del primo motivo di impugnazione; secondo tale posizione, infatti, non sorgerebbero in capo alla [OSCURATO:PERSONA], quantomeno nel caso di specie, danni patrimoniali. 58. Per il caso in cui la Corte dovesse ciononostante reputare ricevibile l’argomento, ma non aderisca alla mia posizione in relazione alla prima e alla terza parte del primo motivo di impugnazione, occorre tuttavia osservare che il diritto dell’Unione contiene strumenti per la compensazione di siffatti svantaggi patrimoniali. 59. È vero che la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario non può anticipare il senso della futura decisione di merito, privandola di effetto utile ( 16 ). 60. Ciononostante, danni patrimoniali effettivi definitivi causati da provvedimenti provvisori non possono essere completamente esclusi. Ho già illustrato ( 17 ) i considerevoli svantaggi che devono essere temuti nel caso di specie in sede di attuazione del provvedimento provvisorio del 21 maggio 2021. 61. Qualora dalla sentenza definitiva emerga che l’autorizzazione era illegittima, non vi è assolutamente alcun motivo per compensare siffatti svantaggi. Qualora, per contro, la sentenza definitiva confermi la legittimità dell’operazione, mostrando così che il provvedimento non era necessario, si pone la questione della compensazione di svantaggi patrimoniali causati dal procedimento sommario. 62. Per tale caso sarebbero ipotizzabili la prestazione di una cauzione, ma anche un diritto fondato sull’arricchimento indebito, nonché pretese risarcitorie nei confronti della controparte o della Corte. 63. In primo luogo , la prestazione di una cauzione potrebbe, in linea di principio, compensare gli svantaggi, qualora emerga a posteriori che il procedimento sommario non era giustificato. Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 162, paragrafo 2, del regolamento di procedura, consente di subordinare l’esecuzione di un provvedimento provvisorio alla prestazione di una cauzione. 64. Nel caso di specie, si sarebbe potuto pensare di imporre alla Repubblica ceca l’obbligo di prestare una siffatta cauzione. Peraltro, una cauzione prestata per le conseguenze svantaggiose della cessazione immediata delle attività di estrazione di lignite sarebbe difficilmente quantificabile, in particolare qualora tale cessazione dovesse equivalere, in sostanza, ad una cessazione definitiva. Tale questione non si è tuttavia posta nel procedimento sommario, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la prestazione di una siffatta cauzione. 65. In secondo luogo , sarebbe ipotizzabile un diritto al rimborso della penalità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’ arricchimento indebito . Un soggetto che abbia subito una perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto, secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del soggetto che si è arricchito ( 18 ). Laddove la [OSCURATO:PERSONA] avesse già versato la penalità alla [OSCURATO:PERSONA] prima della transazione, ma l’ingiunzione di pagamento della penalità fosse venuta meno con effetto retroattivo – come da me proposto – la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe di conseguenza esigere la restituzione di tali pagamenti. Qualora la Corte non aderisca tuttavia alla mia posizione sull’efficacia retroattiva della transazione, continuerebbe per contro a sussistere, per il periodo antecedente, un fondamento giuridico per il versamento della penalità alla [OSCURATO:PERSONA]. 66. In terzo luogo , un diritto al risarcimento del danno conferito dal diritto dell’Unione potrebbe consentire la compensazione di danni patrimoniali causati da un provvedimento provvisorio. Secondo una costante giurisprudenza, è riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nella forma della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri o dell’Unione purché siano soddisfatte tre condizioni: l’autore del danno ha violato una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti alla parte lesa, la violazione di tale norma deve essere sufficientemente qualificata e tra tale violazione e il danno fatto valere deve esistere un nesso causale diretto ( 19 ). 67. Da un lato , in casi estremamente rari, un siffatto diritto al risarcimento del danno potrebbe sussistere nei confronti del richiedente, nella specie la Repubblica ceca. Una domanda di provvedimenti provvisori viola tuttavia il diritto dell’Unione solo qualora il richiedente la presenti abusivamente, ad esempio ingannando deliberatamente il Tribunale in ordine ai requisiti del procedimento sommario (frode processuale). Nel caso di specie, alla luce delle domande della Repubblica ceca, non sussistono indizi in tal senso. È vero che sarebbero ipotizzabili fondamenti di responsabilità più ampi collegati alla domanda di provvedimenti provvisori ( 20 ); tuttavia, non esiste ancora una corrispondente disciplina. 68. Dall’altro , viene in considerazione un diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’Unione, il quale dovrebbe essere fondato su una violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte in occasione della decisione sul procedimento sommario. 69. La Corte ha già riconosciuto che la violazione del diritto dell’Unione da parte degli organi giurisdizionali può dar luogo a pretese risarcitorie ( 21 ). Neanche l’autorità di cosa giudicata osta ad una siffatta pretesa, poiché un diritto al risarcimento del danno è un oggetto della controversia diverso dalla decisione giudiziaria originaria ( 22 ). 70. Di fatto, tuttavia, fondare una simile pretesa sarebbe probabilmente molto difficile. Di norma, un provvedimento provvisorio non sarà illegittimo, né tantomeno costituirà una violazione qualificata. 71. Nel caso in esame, un’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’Unione non sembrerebbe peraltro priva di probabilità di successo a priori . 72. Un provvedimento provvisorio può essere accordato dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto ( fumus boni iuris ) e che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emesso e produca i suoi effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco ( 23 ). Inoltre, la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario non può anticipare il senso della futura decisione di merito ( 24 ). 73. Nell’ordinanza del 21 maggio 2021, la vicepresidente ha fondato il fumus boni iuris sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato l’autorizzazione per l’estrazione di lignite controversa sulla base di una disposizione che consentiva di prorogare l’autorizzazione senza una valutazione preventiva dell’impatto ambientale ( 25 ). 74. Peraltro, già dai fatti dell’ordinanza del 21 maggio 2021 emerge che l’operatore della miniera a cielo aperto aveva allegato una decisione VIA alla domanda di proroga dell’autorizzazione ( 26 ). È pertanto dubbio che la proroga si fondi sull’asserita carenza di attuazione della direttiva VIA. 75. Inoltre, nel controricorso nel procedimento principale del 7 giugno 2021, ossia successivamente all’adozione del provvedimento provvisorio, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le autorità competenti, il 28 aprile 2021, ossia prima dell’adozione del provvedimento provvisorio, avevano già rilasciato un’ulteriore autorizzazione a lungo termine per le attività di estrazione di lignite, la quale si fondava su una valutazione dell’impatto ambientale. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto rimedio ad un’eventuale vizio inficiante la decisione controversa. La vicepresidente avrebbe dovuto tenerne conto al più tardi nell’ordinanza del 20 settembre 2021 al momento dell’irrogazione della penalità finalizzata all’esecuzione del provvedimento provvisorio. 76. Sembra che, alla luce di tali circostanze, l’avvocato generale Pikamäe abbia limitato l’esame di tale motivo di ricorso nel procedimento principale alla compatibilità della normativa polacca con la direttiva VIA, e abbia sostenuto che la legittimità dell’autorizzazione delle attività di estrazione di lignite non fosse oggetto di discussione ( 27 ). 77. Sembra poco convincente anche il fatto che la vicepresidente non instauri un collegamento tra la presunta violazione della direttiva VIA e il danno grave e irreparabile che fonda l’urgenza. La vicepresidente ha rilevato che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe causare un danno grave e irreparabile all’ambiente e alla salute umana a causa della contaminazione delle acque sotterranee ( 28 ). È vero che simili effetti dovrebbero essere esaminati nell’ambito di una valutazione dell’impatto ambientale. Un siffatto esame non impedirebbe tuttavia effetti del genere ( 29 ). 78. Inoltre, neanche l’argomentazione dedotta dalla Repubblica ceca nel procedimento principale sembra aver fatto valere una violazione del diritto dell’Unione da parte di siffatti effetti. Piuttosto, la Repubblica ceca è partita dal presupposto che una simile violazione degli obiettivi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), ii), della direttiva quadro sulle acque sia giustificata dalle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5 ( 30 ). 79. E, infine, meriterebbe un esame approfondito la questione se la vicepresidente, nell’ambito del bilanciamento degli interessi ( 31 ) e in occasione dell’imposizione della penalità ( 32 ), abbia valutato in maniera plausibile l’argomento polacco concernente gli svantaggi della cessazione dell’attività di estrazione di lignite ( 33 ) oppure abbia superato la soglia per lo snaturamento delle prove, anticipando persino, in tal modo, forse, il senso della decisione di merito. 80. In relazione a questi possibili fondamenti di un diritto al risarcimento del danno, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia dedotto alcun argomento nel presente procedimento. 81. Del resto, non può neanche essere compito della [OSCURATO:PERSONA] replicare ad un corrispondente argomento sulla violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte. Piuttosto, in un siffatto procedimento, l’Unione dovrebbe essere rappresentata anche dinanzi alla Corte dalla medesima ( 34 ). 82. Ciò non esclude, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA], se del caso congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, si adoperi per concludere una transazione nella controversia vertente sulla penalità, qualora la Corte non dovesse aderire alla mia posizione sulla prima e sulla terza parte del primo motivo di impugnazione. In tal senso, sarebbe probabilmente utile per tutte le parti se l’Unione impiegasse tali strumenti per un programma speciale inteso a promuovere la transizione energetica in [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro rinunciasse in cambio ad ulteriori misure intese al recupero della penalità. 83. Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo di impugnazione, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] fa valere svantaggi patrimoniali irreparabili, occorre tuttavia rilevare che essa, a causa dei meccanismi di compensazione illustrati, sarebbe infondata, qualora la Corte – contrariamente a quanto da me sostenuto – la considerasse ricevibile. 3. Interpretazione erronea dell’ordinanza del 19 maggio 2022 84. Con la quarta parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il punto 40 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha ivi rilevato, inter alia , che dal punto 26 dell’ordinanza del vicepresidente del 19 maggio 2022, risulta espressamente che la condanna della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 500000 al giorno fino alla cessazione delle attività di estrazione di lignite deve ritenersi caducata (solo) a partire dal 4 febbraio 2022. In altri termini, la penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del20 settembre 2021, avrebbe cessato di produrre i suoi effetti (solo) a decorrere dal 4 febbraio 2022. Pertanto, secondo il punto 41 della sentenza impugnata, la penalità giornaliera sarebbe effettivamente maturata nel periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022. 85. [OSCURATO:PERSONA] replica che il vicepresidente si sarebbe limitato a rilevare, nell’ordinanza del 19 maggio 2022, che, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, egli sarebbe unicamente autorizzato a modificare ex nunc un provvedimento provvisorio. Una soppressione con effetto retroattivo non ricadrebbe nella sua competenza ( 35 ). Di conseguenza, tale ordinanza non conterrebbe una constatazione sulla soppressione retroattiva (automatica) della liquidazione di una penalità per effetto della cancellazione dal ruolo della causa principale. 86. [OSCURATO:PERSONA] espone correttamente che le constatazioni figuranti al punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022 erano direttamente intese a suffragare la decisione del vicepresidente. A tal fine, una constatazione secondo la quale la liquidazione della penalità non può venire meno con effetto retroattivo, non era necessaria. Piuttosto, le constatazioni sarebbero sufficienti, il vicepresidente non potrebbe annullare la liquidazione con effetto retroattivo, e la liquidazione sarebbe venuta meno ex nunc in conseguenza della cancellazione dal ruolo. 87. Peraltro, neanche il Tribunale effettua una constatazione diversa al punto 40 della sentenza impugnata. 88. Per le ragioni della [OSCURATO:PERSONA] è decisiva, piuttosto, la conclusione contenuta al punto 42 della sentenza impugnata e fondata sul punto 40, secondo la quale la cancellazione dal ruolo della causa principale non ha comportato l’estinzione dell’obbligo di versare l’importo dovuto a titolo della penalità. Come ho illustrato in precedenza ( 36 ), tale conclusione è inficiata da un errore di diritto e deve pertanto essere annullata. 89. Per contro, la quarta parte del primo motivo di impugnazione è infondata. B. Motivazione della sentenza impugnata 90. Con il secondo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura il punto 46 della sentenza impugnata. In tale punto, il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali risulta che i provvedimenti cautelari adottati, in attesa di una decisione definitiva, cessano retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto. Ciò non potrebbe essere sufficiente a dimostrare che dette norme procedurali fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, per questo motivo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in quanto fonte di diritto. 91. Con tale motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta il contenuto di tale constatazione del Tribunale, ma si limita a sostenere l’insufficienza della motivazione. Pertanto, occorre verificare unicamente se la motivazione faccia apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 37 ). 92. Le affermazioni figuranti al punto 46 della sentenza impugnata soddisfano tali requisiti. Secondo le medesime, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] non hanno persuaso il Tribunale del fatto che esista una tradizione costituzionale comune agli Stati membri, secondo la quale una transazione comporta la soppressione con effetto retroattivo di provvedimenti provvisori e di corrispondenti misure di attuazione. In un caso analogo, la Corte ha motivato la propria constatazione in un modo ancor ben più conciso ( 38 ). 93. Di conseguenza, tale constatazione è sufficientemente motivata e il secondo motivo di impugnazione è infondato. V. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 94. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, del suo Statuto, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 95. Stando alle considerazioni da me svolte in relazione alla prima e alla terza parte del primo motivo di impugnazione, la transazione ha comportato la soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori. Pertanto, con le decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente proceduto ad una compensazione tra la penalità e i crediti della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, tali decisioni devono essere annullate. VI. Sulle spese 96. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 97. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa e ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. VII. Conclusione 98. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue: 1) La sentenza del Tribunale del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑200/22 e T‑314/22 , EU:T:2024:329 ) è annullata. 2) Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] europea del 7 e dell’8 febbraio, del 16 e del 31 marzo, nonché del 16 maggio 2022, con le quali essa ha recuperato mediante compensazione le somme dovute dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per i periodi compresi, da un lato, tra il 20 settembre 2021 e il 17 gennaio 2022 e, dall’altro, tra il 18 gennaio 2022 e il 3 febbraio 2022 a titolo della penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte con ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ), sono annullate. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punto 97 e segg.). ( 3 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ) nella versione modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ( GU 2014, L 124, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU 2000, L 327, pag. 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/101/UE della [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2014 ( GU 2014, L 311, pag. 32 ). ( 5 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio ( GU 2003, L 41, pag. 26 ). ( 6 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:74 ). ( 7 ) Ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 ). ( 8 ) Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 ). ( 9 ) Ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:82 ). ( 10 ) V. ad esempio Reuters, Poland sign deal to end Polish coal mine dispute - Czech PM, del 3 febbraio 2022, https://www.reuters.com/article/business/energy/-poland-sign-deal-to-end-polish-coal-mine-dispute-czech-pm-idUSP7N2HH02Q/., e Landesecho, Tschechien und Polen einigen sich im Konflikt um [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2024, https://landesecho.cz/wirtschaft/tschechien-und-polen-einigen-sich-im-konflikt-um-kohlegrube-turow/002031/. ( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ). ( 12 ) Ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 94 e 95 ). V. anche ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 68 ), e del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑162/15 P-R , EU:C:2016:142 , punto 29 ). ( 13 ) Ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:82 ). ( 14 ) Ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2022:408 , punti 25 e 26 ). ( 15 ) V. infra , paragrafi da 62 a 81. ( 16 ) Ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 68 ); del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑162/15 P-R , EU:C:2016:142 , punto 105 ), e del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 94 e 95 ). ( 17 ) V. supra , paragrafo 51. ( 18 ) Sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑47/07 P , EU:C:2008:726 , punto 44 ), e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , punto 82 ). ( 19 ) Sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame ( C‑46/93 e C‑48/93 , EU:C:1996:79 , punto 51 ); del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑440/07 P , EU:C:2009:459 , punto 160 ), e del 5 marzo 2024, Kočner/Europol ( C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 117 ). ( 20 ) Così previsto, ad esempio, nel caso della tutela della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( GU 2004, L 157, pag. 45 ) e dei segreti commerciali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ( GU 2016, L 157, pag. 1 ). ( 21 ) Sentenze del 30 settembre 2003, Köbler ( C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punti da 32 a 36 ); del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑385/07 P , EU:C:2009:456 , punto 195 ), e del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/12 P , EU:C:2013:768 , punto 89 ). ( 22 ) V. sentenza del 30 settembre 2003, Köbler ( C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punto 39 ). ( 23 ) Ordinanze della Corte del 12 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑180/96 R , EU:C:1996:308 , punto 44 ), del presidente della Corte del 24 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/96 R e C‑240/96 R , EU:C:1996:347 , punto 31 ), e della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , punto 34 ). ( 24 ) Ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 68 ); del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑162/15 P-R , EU:C:2016:142 , punto 105 ), e del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 R , EU:C:2017:877 , punti 94 e 95 ). ( 25 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , punto 49 ). ( 26 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , punto 14 ). ( 27 ) Conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:74 , paragrafi 55 e 61 ). ( 28 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , in particolare punti 66 , 69 e 72 ). ( 29 ) V. sentenza del 14 marzo 2013, Leth ( C‑420/11 , EU:C:2013:166 , punto 46 ). ( 30 ) V. il quarto motivo di ricorso della Repubblica ceca nella causa C‑121/21 e al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 , EU:C:2022:74 , paragrafi 131 e segg.). ( 31 ) Ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:420 , in particolare punti 89 e 90 ). ( 32 ) Ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2021:752 , punti 24 e 25 ). ( 33 ) V. supra , paragrafo 51. ( 34 ) V. ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2015, Kendrion/Corte ( T‑479/14 , EU:T:2015:2 , punto 19 ), nonché l’ordinanza del vicepresidente della Corte del 18 dicembre 2015, Corte/Kendrion ( C‑71/15 P , EU:C:2015:857 ), sul ritiro dal ruolo dell’impugnazione proposta avverso la medesima. ( 35 ) Ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (Miniera di [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑121/21 R , EU:C:2022:408 , punti da 30 a 32 con rinvio al punto 22). V. anche ordinanze del vicepresidente della Corte del 21 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza e vita privata dei giudici), ( C‑204/21 R-RAP , EU:C:2023:334 , punto 12 ), nonché del 28 settembre 2023, Consiglio/Mazepin ( C‑564/23 P(R) e C‑564/23 P(R) -R, EU:C:2023:727 , punto 24 ). ( 36 ) V. supra , paragrafi da 42 a 54. ( 37 ) Sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑202/07 P , EU:C:2009:214 , punto 29 ), e del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Servier e a. ( C‑176/19 P , EU:C:2024:549 , punto 267 ). ( 38 ) Sentenza dell’11 gennaio 2000, [OSCURATO:PERSONA] e van der Wal/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑174/98 P e C‑189/98 P , EU:C:2000:1 , punto 17 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris