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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22740/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 settembre 2D21, ad esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di rapina consumata e non meramente tentata nonché la sussistenza della violenza e dell'impossessamento, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa 'a compiuta realizzazione della rapina impropria, avendo la prevenuta già ottenuto l'autonoma disponibilità della res, prima di essere sorpresa dall'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale, nei cui confronti aveva esercitato la violenza funzionale al conseguimento dell'impunità; osservato che con l'appello si era posta una questione di idoneità della condotta e non specificamente di sussistenza della violenza, comunque ritenuta nella doppia sentenza conforme alla luce delle risultanze del verbale di arresto e delle informazioni rese dal responsabile di sicurezza dell'esercizio commerciale; considerato, in ogni caso, che le censure risultano manifestamente infondate, alla luce dell'orientamento di questa Corte, obliterato dalla difesa, secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo il ccintrollo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire solo la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 settembre 2D21, ad esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di rapina consumata e non meramente tentata nonché la sussistenza della violenza e dell'impossessamento, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa 'a compiuta realizzazione della rapina impropria, avendo la prevenuta già ottenuto l'autonoma disponibilità della res, prima di essere sorpresa dall'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale, nei cui confronti aveva esercitato la violenza funzionale al conseguimento dell'impunità; osservato che con l'appello si era posta una questione di idoneità della condotta e non specificamente di sussistenza della violenza, comunque ritenuta nella doppia sentenza conforme alla luce delle risultanze del verbale di arresto e delle informazioni rese dal responsabile di sicurezza dell'esercizio commerciale; considerato, in ogni caso, che le censure risultano manifestamente infondate, alla luce dell'orientamento di questa Corte, obliterato dalla difesa, secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo il ccintrollo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire solo la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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