Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12031/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

aso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e SalvioItalia, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4033/2024depositata il 10/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dal provvedimento impugnato risulta che, con sentenza ex art. 281-sexiesc.p.c. n. 1091/2018, pubblicata mediante lettura del solo dispositivo inNumero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026data 06.06.2018 e deposito della motivazione il 28.01.2019, il Tribunale diAvellino aveva rigettato la domanda proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eNadia Scola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandavolta alla declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al figlio [OSCURATO:PERSONA] il terreno sito inMontemarano (AV), località Lago, e identificato in Catasto al foglio 20 conla particella 283, terreno di cui gli attori assumevano di essere proprietariin virtù di atto del 22.07.1991; il Tribunale aveva dichiarato, altresì,assorbita ogni ulteriore domanda (quella riconvenzionale di usucapione delbene avanzata dai convenuti), compensando le spese di lite tra le parti.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto appello incidentale, enella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, consentenza n. 4033/2024 pubblicata il 10.10.2024, ha dichiaratoinammissibile l’appello principale, perché tardivo, ha dichiarato assorbitol’appello incidentale e ha compensato tra le parti le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha osservato che l’atto d’appello era stato notificatotardivamente il 27.06.2019, erroneamente considerandosi come dies aquo del termine semestrale c.d. lungo la data di pubblicazione dellasentenza integrata con la motivazione (il 28.01.2019), anziché quello disottoscrizione del verbale di udienza e pubblicazione del dispositivo ex art.281-sexies c.p.c. del 06.06.2018, rispetto al quale, in virtù del consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 19908/2018),andava valutata la tempestività del gravame.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio sia quale erede di DomenicoSalvio, deceduto, nonché Italia [OSCURATO:PERSONA], anch’ella quale erede di DomenicoSalvio, non hanno svolto attività difensive in sede di legittimità.Numero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 46 co. 17 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.I ricorrenti, in particolare, lamentano che il giudice di appello abbiaerroneamente ritenuto di durata semestrale il termine di cui all’art. 327c.p.c. per impugnare la sentenza di primo grado, mentre esso era di unanno, oltre alla sospensione feriale, essendo il giudizio iniziato nel 2008,prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009; pertanto l’appelloavrebbe dovuto essere considerato tempestivo.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 46 co. 17 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello era giunta alla conclusionedella tardività dell’appello omettendo di considerare l’epoca diinstaurazione del processo, emergente sia dalla sentenza di primo grado,sia dall’atto di citazione in primo grado, e omettendo altresì di esaminarele difese svolte dalla parte negli scritti conclusivi del giudizio di appello, incui tale circostanza era stata evidenziata.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono manifestamente fondati.Il primo comma dell’art. 327 c.p.c., secondo cui, nel testo attualmentevigente, «indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso percassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dallapubblicazione della sentenza» è stato così modificato dall’art. 46, comma17, della legge n. 69/2009.Numero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il testo precedente dell’art. 327 c.p.c., invece, prevedeva il termine di unanno.Per quanto disposto dall’art. 58, comma 1, l. n. 69/2009, salve eccezionitra le quali non rientra la norma in esame, «le disposizioni della presentelegge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni perl'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instauratidopo la data della sua entrata in vigore», vale a dire il 04.07.2009.In sede di interpretazione di legittimità è stato, dunque, affermato che, inmateria di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c.,come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzionedel termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 dellamedesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, adecorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termineannuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriorea quella data (cfr., per tutte: Cass. n. 6784/2012; Cass. n. 14267/2015;Cass. n. 25145/2024).Nella specie, dagli atti richiamati nel ricorso risulta che la causa di meritoè stata instaurata ben prima del 4 luglio 2009.Invero, l’atto di citazione risulta spedito ai convenuti in data 25.06.2008 ericevuto dagli stessi in data 28.06.2008, come emerge dagli avvisi diricevimento che, sebbene non uniti alla relazione di notificazione,riportano sia il riferimento alla l. n. 53 del 1994 sia i numeri del registrocronologico, in quest’ultima indicati.Deve inoltre rilevarsi che anche il numero di ruolo del processo, indicatonella sentenza di primo grado, si riferisce all’anno 2008.Ciò posto, va ulteriormente osservato che l’appello presentato dagliodierni ricorrenti riguardava espressamente tanto la decisione pubblicatain data 06.06.2018, consistente nel dispositivo privo di motivazione,quanto la decisione pubblicata nella successiva data del 28.01.2019,comprendente sia il dispositivo sia la motivazione.Numero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026Alla luce di quanto precede, il termine c.d. lungo per la proposizionedell’appello, comprensivo anche del termine di sospensione feriale deitermini processuali, scadeva il 06.07.2019, vale a dire tredici mesi dopo lapubblicazione del dispositivo della sentenza emessa ex art. 281-sexiesc.p.c. (cfr.: Cass. n. 19908/2018).Pertanto, ha errato la Corte d’appello laddove, ai fini della valutazionecirca la tempestività dell’impugnazione, ha considerato semestrale,anziché annuale, la durata del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nonchéladdove ha omesso di esaminare i dati documentali, sopra indicati, da cuisi evinceva la data di instaurazione del presente giudizio.2.

In definitiva, vanno accolti entrambi i motivi del ricorso.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda all’esamedell’appello, da ritenersi tempestivo in virtù dei principi innanzi enunciati.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello determinerà altresì le spesedi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso principale, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e SalvioItalia, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4033/2024depositata il 10/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dal provvedimento impugnato risulta che, con sentenza ex art. 281-sexiesc.p.c. n. 1091/2018, pubblicata mediante lettura del solo dispositivo inNumero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026data 06.06.2018 e deposito della motivazione il 28.01.2019, il Tribunale diAvellino aveva rigettato la domanda proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eNadia Scola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandavolta alla declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al figlio [OSCURATO:PERSONA] il terreno sito inMontemarano (AV), località Lago, e identificato in Catasto al foglio 20 conla particella 283, terreno di cui gli attori assumevano di essere proprietariin virtù di atto del 22.07.1991; il Tribunale aveva dichiarato, altresì,assorbita ogni ulteriore domanda (quella riconvenzionale di usucapione delbene avanzata dai convenuti), compensando le spese di lite tra le parti.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto appello incidentale, enella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, consentenza n. 4033/2024 pubblicata il 10.10.2024, ha dichiaratoinammissibile l’appello principale, perché tardivo, ha dichiarato assorbitol’appello incidentale e ha compensato tra le parti le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha osservato che l’atto d’appello era stato notificatotardivamente il 27.06.2019, erroneamente considerandosi come dies aquo del termine semestrale c.d. lungo la data di pubblicazione dellasentenza integrata con la motivazione (il 28.01.2019), anziché quello disottoscrizione del verbale di udienza e pubblicazione del dispositivo ex art.281-sexies c.p.c. del 06.06.2018, rispetto al quale, in virtù del consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 19908/2018),andava valutata la tempestività del gravame.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio sia quale erede di DomenicoSalvio, deceduto, nonché Italia [OSCURATO:PERSONA], anch’ella quale erede di DomenicoSalvio, non hanno svolto attività difensive in sede di legittimità.Numero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 46 co. 17 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.I ricorrenti, in particolare, lamentano che il giudice di appello abbiaerroneamente ritenuto di durata semestrale il termine di cui all’art. 327c.p.c. per impugnare la sentenza di primo grado, mentre esso era di unanno, oltre alla sospensione feriale, essendo il giudizio iniziato nel 2008,prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009; pertanto l’appelloavrebbe dovuto essere considerato tempestivo.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 46 co. 17 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello era giunta alla conclusionedella tardività dell’appello omettendo di considerare l’epoca diinstaurazione del processo, emergente sia dalla sentenza di primo grado,sia dall’atto di citazione in primo grado, e omettendo altresì di esaminarele difese svolte dalla parte negli scritti conclusivi del giudizio di appello, incui tale circostanza era stata evidenziata.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono manifestamente fondati.Il primo comma dell’art. 327 c.p.c., secondo cui, nel testo attualmentevigente, «indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso percassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dallapubblicazione della sentenza» è stato così modificato dall’art. 46, comma17, della legge n. 69/2009.Numero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il testo precedente dell’art. 327 c.p.c., invece, prevedeva il termine di unanno.Per quanto disposto dall’art. 58, comma 1, l. n. 69/2009, salve eccezionitra le quali non rientra la norma in esame, «le disposizioni della presentelegge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni perl'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instauratidopo la data della sua entrata in vigore», vale a dire il 04.07.2009.In sede di interpretazione di legittimità è stato, dunque, affermato che, inmateria di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c.,come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzionedel termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 dellamedesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, adecorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termineannuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriorea quella data (cfr., per tutte: Cass. n. 6784/2012; Cass. n. 14267/2015;Cass. n. 25145/2024).Nella specie, dagli atti richiamati nel ricorso risulta che la causa di meritoè stata instaurata ben prima del 4 luglio 2009.Invero, l’atto di citazione risulta spedito ai convenuti in data 25.06.2008 ericevuto dagli stessi in data 28.06.2008, come emerge dagli avvisi diricevimento che, sebbene non uniti alla relazione di notificazione,riportano sia il riferimento alla l. n. 53 del 1994 sia i numeri del registrocronologico, in quest’ultima indicati.Deve inoltre rilevarsi che anche il numero di ruolo del processo, indicatonella sentenza di primo grado, si riferisce all’anno 2008.Ciò posto, va ulteriormente osservato che l’appello presentato dagliodierni ricorrenti riguardava espressamente tanto la decisione pubblicatain data 06.06.2018, consistente nel dispositivo privo di motivazione,quanto la decisione pubblicata nella successiva data del 28.01.2019,comprendente sia il dispositivo sia la motivazione.Numero registro generale 25287/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 12031/2026Data pubblicazione 30/04/2026Alla luce di quanto precede, il termine c.d. lungo per la proposizionedell’appello, comprensivo anche del termine di sospensione feriale deitermini processuali, scadeva il 06.07.2019, vale a dire tredici mesi dopo lapubblicazione del dispositivo della sentenza emessa ex art. 281-sexiesc.p.c. (cfr.: Cass. n. 19908/2018).Pertanto, ha errato la Corte d’appello laddove, ai fini della valutazionecirca la tempestività dell’impugnazione, ha considerato semestrale,anziché annuale, la durata del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nonchéladdove ha omesso di esaminare i dati documentali, sopra indicati, da cuisi evinceva la data di instaurazione del presente giudizio.2. In definitiva, vanno accolti entrambi i motivi del ricorso.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda all’esamedell’appello, da ritenersi tempestivo in virtù dei principi innanzi enunciati.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello determinerà altresì le spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso principale, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci