Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 38311/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava solo parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 14.12.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, eccependo l'estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti per intervenuta remissione di querela.

3. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.

Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, con dichiarazione congiunta, resa il 24.1.2020 presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], rimetteva la querela presentata da quest'ultimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo atto, rimetteva la querela presentata da quest'ultimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Al tempo stesso entrambi i difensori, nelle indicate qualità, dichiaravano formalmente di accettare le reciproche remissioni di querela (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 24.1.2020) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reati perseguibili a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati per cui si procede.

L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione dei reati per cui i ricorrenti hanno riportato condanna.

Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di entrambi gli imputati, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione della querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma lì 8.6.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava solo parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 14.12.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, eccependo l'estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti per intervenuta remissione di querela. 3. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, con dichiarazione congiunta, resa il 24.1.2020 presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], rimetteva la querela presentata da quest'ultimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo atto, rimetteva la querela presentata da quest'ultimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Al tempo stesso entrambi i difensori, nelle indicate qualità, dichiaravano formalmente di accettare le reciproche remissioni di querela (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 24.1.2020) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reati perseguibili a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati per cui si procede. L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione dei reati per cui i ricorrenti hanno riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di entrambi gli imputati, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma lì 8.6.2021
Sentenza Cassazione n. 38311/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris