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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 48231/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate.

Come correttamente relato dal Giudice dell'esecuzione, la dedotta nullità, derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato, per quanto assoluta ed insanabile, non è deducibile mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità del condannato di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate. Come correttamente relato dal Giudice dell'esecuzione, la dedotta nullità, derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato, per quanto assoluta ed insanabile, non è deducibile mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità del condannato di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 202
Decreto Cassazione n. 48231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris