CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che la doglianze, relative alla erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 316 ter cod pen e alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, alla erronea applicazione dell'art. 1, comma 5, 0.C.D.P.C., alla carenza di motivazione della sentenza in relazione al periodo dei 12 mesi antecedenti alla domanda di C.A.S. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 5-12). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2