CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Si contestava al ricorrente di avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la somma di diecimila euro per ottenere la "protezione" dei Casamonica, prospettando, in caso di rifiuto, possibili danneggiamenti a beni aziendali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso: mancherebbe la prova in ordine alla sussistenza della minaccia, sicché non avrebbe potuto essere riconosciuto l'aggravamento della intensità dell'azione minatoria correlata al ricorso all'uso del metodo mafioso. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla riqualificazione della condotta nella fattispecie della truffa consumata attraverso la prospettazione di un pericolo immaginario. 2.3. Violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.): non vi sarebbe stato un formale rigetto della proposta di concordato, dato che il collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per valutare la proposta, si sarebbe limitato a dichiarare aperta la discussione, impedendo alle parti di valutare la possibilità di proporne un'altra. 2.4. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione, in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stata valutata la minima rilevanza della condotta posta in essere dal ricorrente. 3. Ricorreva anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 3.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe giustificato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, dato che avrebbe valorizzato solo l'appartenenza del ricorrente alla famiglia Casamonica, nonostante egli non avesse mai invocato il loro nome. 3.2. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state denegate attraverso il riferimento ad elementi utilizzati anche per definire la pena base. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono infondati i primi motivi proposti nei due distinti ricorsi avanzati nell'interesse del ricorrente riguardanti la legittimità della sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza del metodo mafioso.1.1. Il collegio ribadisce che per la sussistenza dell"aggravante dell' uso del metodo mafioso: (a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); (b) non è necessario che l'autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 - 01; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178); (c) non rileva l'effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura "oggettiva", inerente alle modalità dell'azione; pertanto il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628 - 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). (d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: si ribadisce infatti che l'evocazione dell'interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie "contratte", ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall'associazione; tale semplificazione dell'azione, correlata all'evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il "metodo mafioso" (cfr.: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 - dep. 02/01/2017, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 - dep. 10/05/2017, Neri, Rv. 270175). Dalla richiamata, e condivisa, giurisprudenza emerge che il metodo mafioso si configura come un attributo della condotta, che si caratterizza per essere consumata attraverso l'evocazione - anche senza espliciti riferimenti - del potere criminale di gruppi organizzati dotati di elevata e nota capacità criminale. Evocazione che deve avere caratteristiche "oggettive" idonee a collegare la condotta illecita ad un ipotetico gruppo organizzato, nulla rilevando il concreto effetto dell'azione illecita sulla vittima, che può essere più o meno resiliente alla intimidazione. 1.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello metteva in evidenza egregiamente la natura implicita della minaccia, rilevando come dalle prove raccolte fosse emerso che il ricorrente non faceva il proprio cognome, dato che chi lo ascoltava sapeva di poterlo associare ai Casamonica: la diffusione e riconoscibilità del potere criminale della famiglia consentivano di avanzare pretese economiche, senza necessità dli motivarle. E non vi era ragione di esplicitare le minacce, perché queste erano insite nel nome: sussisteva pertanto il metodo mafioso, tenuto conto che i Casamonica erano un gruppo criminale, di matrice familiare, noto nel territorio di riferimento, sicché la minaccia larvata, consumata attraverso riferimento alla famiglia, assumeva connotazioni tipicamente mafiose per essere caratterizzata da quella entità e significatività maggiore rispetto alla minaccia o violenza comune (pag. 11 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente sia con le emergenze processuali, che con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla legittimità della qualificazione giuridica è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il rigetto della richiesta riqualificazione si evince dal percorso motivazionale offerto dalla sentenza impugnata che, attraverso un'accurata, analisi delle prove raccolte, inquadrava la condotta contestata nel reato di tentata estorsione aggravata. La Corte di appello rilevava che la condotta del ricorrente era idonea a coartare la libertà personale della vittime e funzionale ad ottenere una prestazione patrimoniale non dovuta; e che il fatto che le persone offese avessero resistito, rivolgendosi ai carabinieri, testimoniava unicamente la loro forza d'animo e non già una forma di desistenza da parte del Casamonica che, invece, insisteva nelle sue pretese anche successivamente. La Corte d'appello evidenziava inoltre che il realle intento del ricorrente non era stato subito manifestato alle persone offese, che tuttavia avevano subito compreso la natura illecita della richiesta: ai loro occhi era chiaro che il Casamonica aveva intenzione di imporre il proprio potere nella zona di sua pertinenza, nulla rilevando che lo stesso si presentasse come un imprenditore apparentemente interessato solo alle colonnine elettriche (pag. 10 della sentenza impugnata). 3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che contesta la legittimità del rigetto della seconda proposta di concordato, dato che il rigetto non sarebbe stato motivato.3.1. In materia la Cassazione ha affermato, con decisione che il collegio condivide, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599- bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in aippello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti cori l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527 - 01). Il collegio, nel confermare tale approdo ermeneutico, riafferma che il rigetto della proposta di concordato non deve essere motivato, essendo implicita nella decisione di mancato accoglimento la valutazione di incongruità. 3.2. Nel caso in esame, come si evince dal verbale di udienza, la Corte di Appello rigettava la seconda istanza - implicitamente ritenendola inadeguata - e disponeva procedersi oltre: non vi sono ragioni per ritenere che a fronte dell'esplicito rigetto, verbalizzato, le parti non potessero riproporre la terza istanza: non si rinviene pertanto nessuna lesione del diritto di difesa. 4. Sono infine inammissibili i motivi di ricorso proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] relativi alla definizione del trattamento sanzionatorio. In materia, si riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, --,3asparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello Si ribadisce, inoltre: (a) che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986); (b) che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi, Rv. 264378; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello giustificava la definizione del trattamento sanzionatorio evidenziando come la partecipazione del ricorrente al dibattimento rispondesse all'interesse personale dell'imputato ed era circostanza "neutra" che non consentiva, contrariamente a quanto invocato dall'appellante, la mitigazione del trattamento sanzionatorio; veniva inoltre ribadita la gravità del fatto e la sussistenza di precedenti gravi e specifici (pag. 11 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.