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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13241/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., basata su una motivazione illogica, la condotta dell'imputato essendosi manifestata in una fase successiva al compimento dell'atto d'ufficio e difettando del dolo, poiché dipesa da un'alterazione emotiva momentanea (primo motivo); errata applicazione della legge penale quanto alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (secondo motivo); rilevato che i motivi sono generici, non confrontandosi con la motivazione, completa e logica, della sentenza là dove, rispettivamente: precisa che l'imputato diede in escandescenza quando fu avvisato che sarebbe stato accompagnato in Questura per i rilievi dattiloscopici e che cercò non soltanto di divincolarsi, ma anche di colpire ripetutamente gli operatori intenti nel suo ammanettamento; reputa il reato espressione di aggravata pericolosità, anche in considerazione delle plurime condanne riportate per tipologie varie di reati, scontate anche in detenzione, nonché per i profili di aggressività e sopraffazione da cui la condotta oggetto del presente giudizio è stata connotata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MCIM 2026 Fuoz;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., basata su una motivazione illogica, la condotta dell'imputato essendosi manifestata in una fase successiva al compimento dell'atto d'ufficio e difettando del dolo, poiché dipesa da un'alterazione emotiva momentanea (primo motivo); errata applicazione della legge penale quanto alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (secondo motivo); rilevato che i motivi sono generici, non confrontandosi con la motivazione, completa e logica, della sentenza là dove, rispettivamente: precisa che l'imputato diede in escandescenza quando fu avvisato che sarebbe stato accompagnato in Questura per i rilievi dattiloscopici e che cercò non soltanto di divincolarsi, ma anche di colpire ripetutamente gli operatori intenti nel suo ammanettamento; reputa il reato espressione di aggravata pericolosità, anche in considerazione delle plurime condanne riportate per tipologie varie di reati, scontate anche in detenzione, nonché per i profili di aggressività e sopraffazione da cui la condotta oggetto del presente giudizio è stata connotata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.MCIM 2026 Fuoz;
Sentenza Cassazione n. 13241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris