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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 33781/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1061/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12236/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ordinanza impugnata è stata pronunziata il 31 marzo 2025 dalla Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna l’aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33781/2025 Roma, lì, 14/10/2025 La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità estrinseca, non essendosi l'appellante in alcun modo confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado.

2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe limitata a una verifica dei «requisiti di specificità e non genericità dei motivi e delle regioni dell'impugnazione», ma si sarebbe spinta a effettuare «valutazioni concrete, che afferivano al merito delle argomentazioni difensive», che, se infondate, avrebbero potuto condurre a un rigetto dell'appello, ma non a una dichiarazione di inammissibilità.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che il motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato il giudizio di responsabilità era privo di specificità estrinseca.

L’appellante, infatti, si era limitato a ribadire «la non punibilità del fatto, ex art. 49 cod. pen.», sostenendo che si sarebbe trattato di un tentativo inidoneo, atteso che la condotta dell'imputato, che aveva oltrepassato le casse senza pagare la merce occultata, era stata osservata dal personale addetto alla sicurezza, attraverso l'impianto videosorveglianza.

In tal modo, il ricorrente non si era in alcun modo confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva evidenziato che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, la condotta del ladro che agisce mentre è osservato tramite un impianto di videosorveglianza integra il reato di furto tentato.

L'appellante si era limitato a ribadire pedissequamente la propria tesi, senza indicare i motivi per cui la motivazione del giudice di primo grado non sarebbe stata condivisibile.

Al riguardo, va ricordato che, «in tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado» (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, l’8 luglio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1061/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12236/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ordinanza impugnata è stata pronunziata il 31 marzo 2025 dalla Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna l’aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33781/2025 Roma, lì, 14/10/2025 La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità estrinseca, non essendosi l'appellante in alcun modo confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe limitata a una verifica dei «requisiti di specificità e non genericità dei motivi e delle regioni dell'impugnazione», ma si sarebbe spinta a effettuare «valutazioni concrete, che afferivano al merito delle argomentazioni difensive», che, se infondate, avrebbero potuto condurre a un rigetto dell'appello, ma non a una dichiarazione di inammissibilità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che il motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato il giudizio di responsabilità era privo di specificità estrinseca. L’appellante, infatti, si era limitato a ribadire «la non punibilità del fatto, ex art. 49 cod. pen.», sostenendo che si sarebbe trattato di un tentativo inidoneo, atteso che la condotta dell'imputato, che aveva oltrepassato le casse senza pagare la merce occultata, era stata osservata dal personale addetto alla sicurezza, attraverso l'impianto videosorveglianza. In tal modo, il ricorrente non si era in alcun modo confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva evidenziato che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, la condotta del ladro che agisce mentre è osservato tramite un impianto di videosorveglianza integra il reato di furto tentato. L'appellante si era limitato a ribadire pedissequamente la propria tesi, senza indicare i motivi per cui la motivazione del giudice di primo grado non sarebbe stata condivisibile. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado» (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l’8 luglio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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