CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 26/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]' che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen.; lette le memorie degli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primo motivo di ricorso sulla carenza di legittimazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianza già proposta in appello ed ivi adeguatamente superata ( cfr. pag. 2); il secondo motivo concernente l'omessa motivazione in merito alla richiesta assolutoria ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile posto che per insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza ( cfr. sul punto pag. 3); che il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] con I quale si deduce l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva e di concessione del beneficio della non menzione è parimenti inammissibile perché non devoluto in appello, come emerge dalla sintesi dei motivi riportata a pag. 3 della sentenza impugnata che il ricorrente non ha specificamente censurato dovendosi ricordare che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Rv. 259066; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, RV. 270627); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore