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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04629/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E LINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Palermo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione senza l'autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza e di non rincasare la sera più tardi delle 20.30 e di non uscire la mattina prima delle 7.30, in diverse circostanze (dall'agosto al dicembre 2021) non venia trovato presso il proprio domicilio; letto il motivo di ricorso con il quale sono stat eccepiti la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e di quella di non punibilità di cui all'art.131bis cod. pen.; rilevato che: la prima parte del motivo sollecita una inedita valutazione su un profilo che non risulta essere stato sollevato nelle fasi di merito; dalla sentenza impugnata non risulta che l'esimente dello stato di necessità abbia formato oggetto di specifico motivo di appello; ritenuto, comunque, che la ricostruzione complessiva della decisione della Corte di appello contenga una rappresentazione fattuale totalmente incompatibile con la ricorrenza di siffatta causa di giustificazione, essendo stata descritta una condizione di totale lucidità dell'imputato la cui assunzione di sostanze stupefacenti è stata indicata come volontaria; ritenuto, altresì, che la censura è stata espressa in termini estremamente generici essendo stata supportata con l'esistenza di una condizione di «grave disagio», non meglio specificato; considerato, infine, quanto alla esclusione della ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo di censura è, anch'esso rivalutativo di profili insindacabilmente evidenziati dal giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità in ragione della particolare gravità della condotta, delle ragioni di sicurezza poste a fondamento del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, della reiterazione di condotte analoghe; a tali argomenti, il ricorrente ha opposto l'indicazione di elementi oggettivi della fattispecie in chiave meramente confutativa; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E LINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Palermo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione senza l'autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza e di non rincasare la sera più tardi delle 20.30 e di non uscire la mattina prima delle 7.30, in diverse circostanze (dall'agosto al dicembre 2021) non venia trovato presso il proprio domicilio; letto il motivo di ricorso con il quale sono stat eccepiti la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e di quella di non punibilità di cui all'art.131bis cod. pen.; rilevato che: la prima parte del motivo sollecita una inedita valutazione su un profilo che non risulta essere stato sollevato nelle fasi di merito; dalla sentenza impugnata non risulta che l'esimente dello stato di necessità abbia formato oggetto di specifico motivo di appello; ritenuto, comunque, che la ricostruzione complessiva della decisione della Corte di appello contenga una rappresentazione fattuale totalmente incompatibile con la ricorrenza di siffatta causa di giustificazione, essendo stata descritta una condizione di totale lucidità dell'imputato la cui assunzione di sostanze stupefacenti è stata indicata come volontaria; ritenuto, altresì, che la censura è stata espressa in termini estremamente generici essendo stata supportata con l'esistenza di una condizione di «grave disagio», non meglio specificato; considerato, infine, quanto alla esclusione della ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo di censura è, anch'esso rivalutativo di profili insindacabilmente evidenziati dal giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità in ragione della particolare gravità della condotta, delle ragioni di sicurezza poste a fondamento del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, della reiterazione di condotte analoghe; a tali argomenti, il ricorrente ha opposto l'indicazione di elementi oggettivi della fattispecie in chiave meramente confutativa; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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