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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05958/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 25/02/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 05/02/2018 dal Tribunale di Asti, con la quale GALLIZIO Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un gioiello.

Ha proposto ricorso per cassazione il GALLIZIO, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di incauto acquisto.

Il ricorso è inammissibile, perché generico.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

Nella specie, la riqualificazione giuridica del fatto ascritto al GALLIZIO è invocata solo attraverso un richiamo di un precedente giurisprudenziale e del rilievo per cui le circostanze dell'impossessamento del monile erano rimaste ignote, senza alcun tipo di effettivo confronto con la diffusa motivazione della Corte territoriale che, nel ricostruire dettagliatamente i fatti sulla scorta delle risultanze acquisite, aveva anche espressamente escluso la possibilità della richiesta derubricazione (cfr. pag. 3).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] are Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 25/02/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 05/02/2018 dal Tribunale di Asti, con la quale GALLIZIO Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un gioiello. Ha proposto ricorso per cassazione il GALLIZIO, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di incauto acquisto. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nella specie, la riqualificazione giuridica del fatto ascritto al GALLIZIO è invocata solo attraverso un richiamo di un precedente giurisprudenziale e del rilievo per cui le circostanze dell'impossessamento del monile erano rimaste ignote, senza alcun tipo di effettivo confronto con la diffusa motivazione della Corte territoriale che, nel ricostruire dettagliatamente i fatti sulla scorta delle risultanze acquisite, aveva anche espressamente escluso la possibilità della richiesta derubricazione (cfr. pag. 3). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] are Estensore [OSCURATO:PERSONA]
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