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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32389/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata in punto di determinazione della pena, indicando in mesiotto di reclusione ed euro 270,00 di multa quale aumento per la continuazioneper ciascuno dei reati contestati sub A) e B).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 10 aprile 2025 la Corte d’appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Napoli conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati ditentata rapina aggravata in concorso contestatigli e condannato alle pene dilegge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva inosservanza degli artt. 178,comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.Assumeva che, essendosi il giudizio di appello svolto nelle forme dellatrattazione cartolare, le richiamate disposizioni imponevano la comunicazione aldifensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale, conclusioni che nelcaso di specie non erano state comunicate.2.2.

Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione.Assumeva che la Corte d’appello, ai fini della decisione, aveva preso inconsiderazione elementi nuovi rispetto a quelli valutati dal giudice di primogrado e non aveva fornito alcuna risposta alle doglianze difensive dedotte conl’atto di gravame, in particolare al rilievo secondo il quale non era datocomprendere come la persona offesa avesse potuto riconoscere in fotografial’imputato “dal tratto dello sguardo e dalla barba”, nonostante l’aggressore almomento del fatto indossasse un casco semi integrale.2.3.

Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della leggepenale in relazione alla dosimetria della pena e agli aumenti di pena effettuatiper la continuazione, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.Rassegnava che la Corte territoriale, affermando che il giudice di primogrado aveva effettuato un complessivo aumento della pena detentiva per lacontinuazione pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ossia sedici mesi,aveva indicato un aumento di mesi sette per ciascun episodio contestato,laddove in realtà l’aumento per ciascun episodio doveva essere correttamenteindicato in mesi otto di reclusione.Deduceva, inoltre, che, essedo stata esplicitata solo la pena finale, nonrisultavano comprensibili le valutazioni effettuate in relazione al reatocircostanziato tentato, alla riduzione per il rito e alla recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in realtà,diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le conclusioni scritte delProcuratore generale, sono state comunicate al difensore, e di ciò dà atto, oltreche la sentenza impugnata, lo stesso difensore nelle proprie conclusioni scritte.2.

Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve in una censura infatto.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comela censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinentialla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessialla esclusiva competenza del giudice di merito.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile.

L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il compito di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.).

E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo.

Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito.

Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte d’appello abbia reso unamotivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta attendibilità delriconoscimento fotografico dell’imputato effettuato dalle due persone offese – inrelazione ai due diversi episodi di tentata rapina, entrambi contestati alBelladonna - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo evidenziato congruamenteche entrambi avevano riconosciuto in fotografia l’imputato quale autore delleaggressioni, che entrambi avevano riferito di una pistola di piccole dimensioni inpossesso dell’aggressore e di una tuta fluorescente e di uno scaldacolloindossati dal medesimo, che i riconoscimenti erano stati effettuati a distanza didue mesi l’uno dall’altro e che i tratti somatici del [OSCURATO:PERSONA] coincidevanoperfettamente con le fattezze descritte da entrambe le persona offese.La Corte territoriale, dunque, ha dato atto in maniera puntuale deglielementi utilizzati ai fini della valutazione, traendo da essi conseguenzeimprontate a logica.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.3.

Il terzo motivo è infondato.Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice di primo grado ritenuta lacontinuazione fra i due reati qui giudicati e quello, ritenuto più grave, giudicatocon la sentenza emessa il 30 settembre 2021 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 29 aprile 2022, ha determinatogli aumenti per la continuazione, in relazione alle due tentate rapine oggetto delpresente procedimento, complessivamente in anno uno e mesi quattro direclusione ed euro 540,00 di multa, pena già ridotta di un terzo per il rito,calcolando un aumento di pena per ciascuna delle tentate rapine di anno uno direclusione ed euro 405,00 di multa, ridotto per il rito a mesi otto di reclusioneed euro 270,00 di multa.Con l’atto di appello la difesa ha lamentato il fatto che, in relazione aentrambi gli episodi di rapina tentata, il G.I.P. non aveva dato conto delladiminuzione di pena effettuata per il tentativo e inoltre non aveva reso unamotivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.Con la sentenza impugnata la Corte territoriale, rispondendo alle doglianzedifensive, ha osservato che, in relazione all’aumento di pena per il reatosatellite, non esiste un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficienteindicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base e chel’aumento di pena per i reati satellite poteva essere determinato anche inmaniera complessiva; ha anche precisato che nel caso di specie la pena indicatain aumento sul reato più grave giudicato con la sentenza irrevocabile si riferivaai reati qui giudicati nella forma aggravata ma tentata.Nel descrivere il calcolo effettuato dal G.I.P. ha, poi, indicato erroneamenteun aumento della pena detentiva di mesi sette, anziché di mesi otto direclusione, a fronte del complessivo aumento determinato dal primo giudice,pari ad anno uno e mesi quattro di reclusione; trattasi, invero, di un erroredescrittivo senza alcuna conseguenza sul trattamento sanzionatorio, che lasentenza di secondo grado ha confermato.Ha infine, osservato che la recidiva era stata palesemente esclusa.A fronte di tale motivazione la difesa, con il motivo in trattazione, enfatizzail suddetto errore nella descrizione del calcolo della pena e si duole del fatto chenon sarebbero comprensibili le valutazioni effettuate sul reato circostanziatotentato, sulla riduzione per il rito e sulla recidiva.Osserva il Collegio:- quanto all’errore nella descrizione del calcolo della pena effettuato dalG.I.P., che, come detto, trattasi di un errore del tutto ininfluente sul calcoloeffettuato;- quanto alla valutazione in relazione al reato circostanziato tentato, che laCorte d’appello ha correttamente precisato che la pena indicata dal G.I.P. inaumento sul reato più grave giudicato con la sentenza irrevocabile si riferiva aireati qui giudicati nella forma aggravata ma tentata;- quanto alla recidiva, la Corte di merito ha correttamente osservato chela stessa era stata esclusa, seppur implicitamente, non essendo stato indicatodal primo giudice alcun aumento di pena in relazione alla stessa;- quanto, infine alla riduzione per il rito, che la Corte territoriale ha datospecifica dell’aumento di pena e della riduzione di un terzo per il rito per ciascunreato satellite.In relazione a tale ultimo aspetto, pur non vertendosi in ipotesi di penaillegale, il calcolo della pena effettuato dal giudice di merito non è tecnicamentecorretto, dovendosi considerare che in ipotesi di reato continuato la riduzioneper il rito deve essere effettuata non sulle pene indicate per i singoli reati bensìsulla pena finale (v., in tal senso, Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras,Rv. 274622 – 01, secondo cui, in tema di rito abbreviato, la riduzione di penaprevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito delladeterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla applicazionedella continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, alriconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed allaapplicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo caratterepremiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamentoconcernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta ne' allacategoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in sensotecnico-giuridico; nello stesso senso Sez. 1, n. 21361 del 19/04/2013, Cuni,Rv. 256103 – 01).Nel caso di specie, peraltro, anche il reato oggetto di sentenza irrevocabileera stato giudicato con il rito abbreviato.Tali considerazioni, peraltro, non essendo afferenti ai temi devoluti, noninfluiscono sulle ragioni poste alla base del rigetto.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.4.

Alla stregua di tali rilievi, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e perl’effetto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 11/06/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata in punto di determinazione della pena, indicando in mesiotto di reclusione ed euro 270,00 di multa quale aumento per la continuazioneper ciascuno dei reati contestati sub A) e B).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 10 aprile 2025 la Corte d’appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Napoli conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati ditentata rapina aggravata in concorso contestatigli e condannato alle pene dilegge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza degli artt. 178,comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.Assumeva che, essendosi il giudizio di appello svolto nelle forme dellatrattazione cartolare, le richiamate disposizioni imponevano la comunicazione aldifensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale, conclusioni che nelcaso di specie non erano state comunicate.2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione.Assumeva che la Corte d’appello, ai fini della decisione, aveva preso inconsiderazione elementi nuovi rispetto a quelli valutati dal giudice di primogrado e non aveva fornito alcuna risposta alle doglianze difensive dedotte conl’atto di gravame, in particolare al rilievo secondo il quale non era datocomprendere come la persona offesa avesse potuto riconoscere in fotografial’imputato “dal tratto dello sguardo e dalla barba”, nonostante l’aggressore almomento del fatto indossasse un casco semi integrale.2.3. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della leggepenale in relazione alla dosimetria della pena e agli aumenti di pena effettuatiper la continuazione, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.Rassegnava che la Corte territoriale, affermando che il giudice di primogrado aveva effettuato un complessivo aumento della pena detentiva per lacontinuazione pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ossia sedici mesi,aveva indicato un aumento di mesi sette per ciascun episodio contestato,laddove in realtà l’aumento per ciascun episodio doveva essere correttamenteindicato in mesi otto di reclusione.Deduceva, inoltre, che, essedo stata esplicitata solo la pena finale, nonrisultavano comprensibili le valutazioni effettuate in relazione al reatocircostanziato tentato, alla riduzione per il rito e alla recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in realtà,diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le conclusioni scritte delProcuratore generale, sono state comunicate al difensore, e di ciò dà atto, oltreche la sentenza impugnata, lo stesso difensore nelle proprie conclusioni scritte.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve in una censura infatto.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comela censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinentialla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessialla esclusiva competenza del giudice di merito.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il compito di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte d’appello abbia reso unamotivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta attendibilità delriconoscimento fotografico dell’imputato effettuato dalle due persone offese – inrelazione ai due diversi episodi di tentata rapina, entrambi contestati alBelladonna - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo evidenziato congruamenteche entrambi avevano riconosciuto in fotografia l’imputato quale autore delleaggressioni, che entrambi avevano riferito di una pistola di piccole dimensioni inpossesso dell’aggressore e di una tuta fluorescente e di uno scaldacolloindossati dal medesimo, che i riconoscimenti erano stati effettuati a distanza didue mesi l’uno dall’altro e che i tratti somatici del [OSCURATO:PERSONA] coincidevanoperfettamente con le fattezze descritte da entrambe le persona offese.La Corte territoriale, dunque, ha dato atto in maniera puntuale deglielementi utilizzati ai fini della valutazione, traendo da essi conseguenzeimprontate a logica.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.3. Il terzo motivo è infondato.Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice di primo grado ritenuta lacontinuazione fra i due reati qui giudicati e quello, ritenuto più grave, giudicatocon la sentenza emessa il 30 settembre 2021 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 29 aprile 2022, ha determinatogli aumenti per la continuazione, in relazione alle due tentate rapine oggetto delpresente procedimento, complessivamente in anno uno e mesi quattro direclusione ed euro 540,00 di multa, pena già ridotta di un terzo per il rito,calcolando un aumento di pena per ciascuna delle tentate rapine di anno uno direclusione ed euro 405,00 di multa, ridotto per il rito a mesi otto di reclusioneed euro 270,00 di multa.Con l’atto di appello la difesa ha lamentato il fatto che, in relazione aentrambi gli episodi di rapina tentata, il G.I.P. non aveva dato conto delladiminuzione di pena effettuata per il tentativo e inoltre non aveva reso unamotivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.Con la sentenza impugnata la Corte territoriale, rispondendo alle doglianzedifensive, ha osservato che, in relazione all’aumento di pena per il reatosatellite, non esiste un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficienteindicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base e chel’aumento di pena per i reati satellite poteva essere determinato anche inmaniera complessiva; ha anche precisato che nel caso di specie la pena indicatain aumento sul reato più grave giudicato con la sentenza irrevocabile si riferivaai reati qui giudicati nella forma aggravata ma tentata.Nel descrivere il calcolo effettuato dal G.I.P. ha, poi, indicato erroneamenteun aumento della pena detentiva di mesi sette, anziché di mesi otto direclusione, a fronte del complessivo aumento determinato dal primo giudice,pari ad anno uno e mesi quattro di reclusione; trattasi, invero, di un erroredescrittivo senza alcuna conseguenza sul trattamento sanzionatorio, che lasentenza di secondo grado ha confermato.Ha infine, osservato che la recidiva era stata palesemente esclusa.A fronte di tale motivazione la difesa, con il motivo in trattazione, enfatizzail suddetto errore nella descrizione del calcolo della pena e si duole del fatto chenon sarebbero comprensibili le valutazioni effettuate sul reato circostanziatotentato, sulla riduzione per il rito e sulla recidiva.Osserva il Collegio:- quanto all’errore nella descrizione del calcolo della pena effettuato dalG.I.P., che, come detto, trattasi di un errore del tutto ininfluente sul calcoloeffettuato;- quanto alla valutazione in relazione al reato circostanziato tentato, che laCorte d’appello ha correttamente precisato che la pena indicata dal G.I.P. inaumento sul reato più grave giudicato con la sentenza irrevocabile si riferiva aireati qui giudicati nella forma aggravata ma tentata;- quanto alla recidiva, la Corte di merito ha correttamente osservato chela stessa era stata esclusa, seppur implicitamente, non essendo stato indicatodal primo giudice alcun aumento di pena in relazione alla stessa;- quanto, infine alla riduzione per il rito, che la Corte territoriale ha datospecifica dell’aumento di pena e della riduzione di un terzo per il rito per ciascunreato satellite.In relazione a tale ultimo aspetto, pur non vertendosi in ipotesi di penaillegale, il calcolo della pena effettuato dal giudice di merito non è tecnicamentecorretto, dovendosi considerare che in ipotesi di reato continuato la riduzioneper il rito deve essere effettuata non sulle pene indicate per i singoli reati bensìsulla pena finale (v., in tal senso, Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras,Rv. 274622 – 01, secondo cui, in tema di rito abbreviato, la riduzione di penaprevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito delladeterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla applicazionedella continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, alriconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed allaapplicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo caratterepremiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamentoconcernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta ne' allacategoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in sensotecnico-giuridico; nello stesso senso Sez. 1, n. 21361 del 19/04/2013, Cuni,Rv. 256103 – 01).Nel caso di specie, peraltro, anche il reato oggetto di sentenza irrevocabileera stato giudicato con il rito abbreviato.Tali considerazioni, peraltro, non essendo afferenti ai temi devoluti, noninfluiscono sulle ragioni poste alla base del rigetto.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.4. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e perl’effetto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 11/06/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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