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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36777/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di ricettazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 545-bis e 598-bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, ponendo a base della omessa applicazione di una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi la mancanza di un'apposita procura speciale da parte del difensore che aveva provveduto ad avanzare la relativa richiesta in sede di conclusioni, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia affermati da questa Corte; che, infatti, evidenziato il carattere del tutto generico della richiesta, intesa all'accesso ad una non precisata pena sostitutiva nonostante l'eterogeneità dei presupposti, deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P esig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di ricettazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 545-bis e 598-bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, ponendo a base della omessa applicazione di una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi la mancanza di un'apposita procura speciale da parte del difensore che aveva provveduto ad avanzare la relativa richiesta in sede di conclusioni, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia affermati da questa Corte; che, infatti, evidenziato il carattere del tutto generico della richiesta, intesa all'accesso ad una non precisata pena sostitutiva nonostante l'eterogeneità dei presupposti, deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P esig
Sentenza Cassazione n. 36777/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris