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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29360/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

23/10/2025 della Corte d'appello di Messina.Svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LidiaGIORGIO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Messina ha rigettato una richiesta di riparazione,presentata nell’interesse di Giuseppe CANNISTRÀ, con riferimento alladetenzione da costui ingiustamente subita agli arresti domiciliari, nell’ambitodi un procedimento penale riguardante il reato di cui all’art. 73 d.

P.R. 9ottbre 1990, n. 309, dal quale era stato assolto, dopo una doppia sentenza dicondanna nel merito, dalla Corte di cassazione che aveva annullato lasentenza senza rinvio.

La Corte della riparazione, in particolare, ricostruita lavicenda sottostante [perquisizione presso l’abitazione ove l’istante,sottoposto agli arresti domiciliari per analogo titolo, coabitava con la madre eil fratello, sorvegliato speciale, all’esito della quale venivano rinvenutisostanze stupefacenti in diverse dosi e tipologie (in più locali dell’abitazione,nel vano scale e nella borraccia da bicicletta del fratello), ingenti somme didenaro, un bilancino e della mannite], ha precisato che la Corte di legittimitàaveva escluso un rilievo alla sola circostanza che la droga fosse custodita inambienti accessibili, la connivenza non potendo essere assunta a prova dellaresponsabilità penale a titolo di concorso morale, giudizio neppurericollegabile alla pregressa esperienza giudiziaria, in difetto di prova cheall’interno dell’abitazione si svolgesse attività collettiva di detenzione ecessione e che l’interessato avesse fornito un consapevole apporto al reatocommesso dai familiari conviventi, potendosi al più enucleare una condizionedi connivenza non punibile.Il giudice della riparazione, muovendo dalla riconsciuta ravvisabilità di unacondizione di connivenza non punibile, ha ritenuto che, nella specie, l’istanteavesse posto in essere un comportamento ostativo al riconoscimeto del dirittoazionato: egli, nel tollerare l’altrui attività illecita, consistita nello spaccio distupefacenti, era venuto meno ai doveri di solidarietà sociale, ondescongiurare la consumazione di reati dannosi per le persone o le cose proprioall’interno dell’abitazione, soprattutto considerata la sua pregressa esperienzacautelare; sotto altro profilo, poi, tale comportamento connivente avevarafforzato concretamente la volontà criminosa del germano, avuto riguardoall’accessibilità dei luoghi nei quali la droga era custodita, indicativa di unaconsapevolezza dell’attività che si svolgeva in quall’abitazione, sì che lastessa non poteva non aver ingenerato nell’agente la pressoché fisiologicaconvinzione di poter contare sull’aiuto del fratello in caso di emergenza.2.

La difesa dell’istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico,con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione conriferimento alla valutazione del comportamento ostativo: la Corte territorialeavrebbe valorizzato, da un lato, la violazione di doveri di solidarietà sociale;dall’altro, la pregressa esperienza cautelare, tale da dover indurrel’interessato a evitare che l’abitazione al cui interno era ristretto diventasseluogo nel quale era posta in essere un’attività gravemente nociva per lasalute degli acquirenti di stupefacente, incedere argomentativo riteuto fallacedal deducente.

In particolare, si è osservato che, nel giudizio di cognizione,era stato escluso che l’abitazione fosse teatro di attivià di spaccio, di talchè laconclusione del giudice della riparazione si sarebbe fondata su un datosmentito nel giudizio di merito; dall’altro, sarebbe errato il riferimento albene tutelato dalla fattispeccie, non avendo la Corte d’appello consideratoche, in sede di giudizio di merito, il reato era stato riqualificato in ipotesi dicui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che la stessa tipologia dellasostanza non legittimava le conclusioni circa le conseguenze dell’attivitàcriminosa di terzi (“grave” danno alle persone).

Infine, ha censurato laritenuta consapevolezza della presenza della droga che, contrariamente aquanto asserito nell’ordinanza, non era stata rinvenuta “in ogni spaziocasalingo”, la cocaina essendo stata trovata all’interno della borsa in uso allamadre, la marijuana nel vano scala condominiale.

La stessa Corte dicassazione, peraltro, aveva escluso che l’interessato avesse potuto rafforzareil proposito criminoso del fratello, rafforzamento che avrebbe inveroconfigurato addirittura un concorso punibile, a tal fine rinviando alla sentenzadi annullamento, con la quale si era eslcuso il consapevole apporto delricorrente all’altrui attività criminosa.

In ogni caso, si tratterebbe di unargomento che finirebbe per spostare il focus sul comportamento del fratello.3.

Il Procuratore generale, in persona della sostitua Lidia GIORGIO, harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

L’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente hadepositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso; in subordine, la declaratoria di suainfondatezza e, per l’effetto, il rigetto unitamente a ogni altra richiesta conogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

Il tema devoluto inerisce sostanzialmente al rilievo che la connivenzanon punibile può assumere ai fini della verifica della sussistenza dellacondizione ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.Su punto, i principi di riferimento sono consolidati: la colpa grave ostativapuò essere ravvisata anche in relazione a un atteggiamento di connivenzapassiva, ma solo quando, alternativamente, esso sia indice del venir meno dielementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravidanni alle persone o alle cose; si concretizzi non in un mero comportamentopassivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare chetale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire laconsumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della suaposizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire taleeffetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attivitàcriminosa dell'agente (Sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139– 01; n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 01).Pertanto, l’atteggiamento di connivenza rilevante ai fini d’interesse,soprattutto nei casi in cui sia contestato un reato in concorso con altrepersone, va apprezzato tutte le volte in cui si concorra a dare causa allamisura della custodia cautelare poiché consapevoli dell'attività delittuosaaltrui e, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, conevidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul pianologico, alla deduzione della contiguità del concorso; laddove, in mancanzadella consapevolezza che altri è dedito a una certa attività costituente reato,l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenzanegativa (Sez. 4, n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152 – 01; n.45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 – 01; n. 7956 del 20/10/2020,Abbruzzese, Rv. 280547 – 01).2.1.

Nella specie, è fuor di dubbio che si versi in ipotesi di connivenza nonpunibile.

Ciò, intanto, è stato affermato dallo stesso giudice della congizione,secondo quanto riportato nell’ordinanza impgnata, neppure avendolocontestato parte ricorrente.

Si tratta, dunque, di verificare la correttezza delragionamento rispetto ai dati fattuali valorizzati, rimasti storicamenteaccertati nel giudizio di congizione.2.2.

E, sul punto, deve precisarsi che il giudice della riparazione perl’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – esecondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi direato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep.2014, Rv. 259082 – 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 –01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739 – 01).

Ai medesimi fini,il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementiprobatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotteche rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione dileggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, seadeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458del 5/2/2019, Rv. 276458 – 01).Questo, infatti, è il senso della autonomia tra il giudizio per la riparazionee quello di cognizione: poiché impegnano piani di indagine diversi, essipossono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stessomateriale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente algiudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262957 – 01).3.

Tanto premesso, in base a quanto riportato nell’ordinanza impugnata,la Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento senza rinvio, avevadato per provato che la droga si trovasse in posti accessibili all’interessato,da ciò inferendo, per l’appunto, una condizione di connivenza non punibile, ilche smentisce la censura formulata alla pag. 5 del ricorso, con riferimentoalla dislocazione della sostanza nell’abitazione.

Quanto, invece, allacircostanza che vi si svolgesse attività di spaccio, le osservazioni difensivenon colgono nel segno, dal momento che, secondo quanto riportatonell’ordinanza impugnata, ciò che era stato escluso nel giudizio di cognizioneera che vi si svolgesse un’attività collettiva di detenzione e cessione, il chenon è in contrasto con l’affermazione che ivi si trovasse il centro dell’attivitàdi spaccio da altri posta in essere (vedi pag. 4 del provvedimentoimpugnato).Pertanto, il ragionamento complessivamente svolto dalla Corte peloritanaresiste al ricorso, anche quanto ai rimanenti argomenti: del tutto corretta,infatti, è la valorizzazione della connivenza rispetto al reato contestato aifamiliari che, anche ove riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.

P.R. n.309/1990, continua a rappresentare una fattispecie prevista anche a tuteladella salute pubblica, gravamente esposta a rischio in virtù dell’immissione dinuove sostanze stupefacenti nel mercato; dall’altro, l’esperienza cautelaredell’interessato, ritenuta irrilevante dal giudice di legittimità ai finidell’affermazione della penale responsabilità, ha assunto rilievo, in sede diriparazione, sul diverso piano della condizione di connivenza, siccomeindicativa di un comportamento altamente imprudente da parte di unsoggetto cautelarmente ristretto proprio presso l’abitazione ove eraconsumata l’attività delittuosa, essendo irrilevante peraltro che lo smercioavvenisse al suo interno o che quello fosse solo il luogo di conservazione econfezionamento della droga.4.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalMinistero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, acausa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sulpunto, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01 e,da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, inmotivazione).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 02/07/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/10/2025 della Corte d'appello di Messina.Svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LidiaGIORGIO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Messina ha rigettato una richiesta di riparazione,presentata nell’interesse di Giuseppe CANNISTRÀ, con riferimento alladetenzione da costui ingiustamente subita agli arresti domiciliari, nell’ambitodi un procedimento penale riguardante il reato di cui all’art. 73 d. P.R. 9ottbre 1990, n. 309, dal quale era stato assolto, dopo una doppia sentenza dicondanna nel merito, dalla Corte di cassazione che aveva annullato lasentenza senza rinvio. La Corte della riparazione, in particolare, ricostruita lavicenda sottostante [perquisizione presso l’abitazione ove l’istante,sottoposto agli arresti domiciliari per analogo titolo, coabitava con la madre eil fratello, sorvegliato speciale, all’esito della quale venivano rinvenutisostanze stupefacenti in diverse dosi e tipologie (in più locali dell’abitazione,nel vano scale e nella borraccia da bicicletta del fratello), ingenti somme didenaro, un bilancino e della mannite], ha precisato che la Corte di legittimitàaveva escluso un rilievo alla sola circostanza che la droga fosse custodita inambienti accessibili, la connivenza non potendo essere assunta a prova dellaresponsabilità penale a titolo di concorso morale, giudizio neppurericollegabile alla pregressa esperienza giudiziaria, in difetto di prova cheall’interno dell’abitazione si svolgesse attività collettiva di detenzione ecessione e che l’interessato avesse fornito un consapevole apporto al reatocommesso dai familiari conviventi, potendosi al più enucleare una condizionedi connivenza non punibile.Il giudice della riparazione, muovendo dalla riconsciuta ravvisabilità di unacondizione di connivenza non punibile, ha ritenuto che, nella specie, l’istanteavesse posto in essere un comportamento ostativo al riconoscimeto del dirittoazionato: egli, nel tollerare l’altrui attività illecita, consistita nello spaccio distupefacenti, era venuto meno ai doveri di solidarietà sociale, ondescongiurare la consumazione di reati dannosi per le persone o le cose proprioall’interno dell’abitazione, soprattutto considerata la sua pregressa esperienzacautelare; sotto altro profilo, poi, tale comportamento connivente avevarafforzato concretamente la volontà criminosa del germano, avuto riguardoall’accessibilità dei luoghi nei quali la droga era custodita, indicativa di unaconsapevolezza dell’attività che si svolgeva in quall’abitazione, sì che lastessa non poteva non aver ingenerato nell’agente la pressoché fisiologicaconvinzione di poter contare sull’aiuto del fratello in caso di emergenza.2. La difesa dell’istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico,con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione conriferimento alla valutazione del comportamento ostativo: la Corte territorialeavrebbe valorizzato, da un lato, la violazione di doveri di solidarietà sociale;dall’altro, la pregressa esperienza cautelare, tale da dover indurrel’interessato a evitare che l’abitazione al cui interno era ristretto diventasseluogo nel quale era posta in essere un’attività gravemente nociva per lasalute degli acquirenti di stupefacente, incedere argomentativo riteuto fallacedal deducente. In particolare, si è osservato che, nel giudizio di cognizione,era stato escluso che l’abitazione fosse teatro di attivià di spaccio, di talchè laconclusione del giudice della riparazione si sarebbe fondata su un datosmentito nel giudizio di merito; dall’altro, sarebbe errato il riferimento albene tutelato dalla fattispeccie, non avendo la Corte d’appello consideratoche, in sede di giudizio di merito, il reato era stato riqualificato in ipotesi dicui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che la stessa tipologia dellasostanza non legittimava le conclusioni circa le conseguenze dell’attivitàcriminosa di terzi (“grave” danno alle persone). Infine, ha censurato laritenuta consapevolezza della presenza della droga che, contrariamente aquanto asserito nell’ordinanza, non era stata rinvenuta “in ogni spaziocasalingo”, la cocaina essendo stata trovata all’interno della borsa in uso allamadre, la marijuana nel vano scala condominiale. La stessa Corte dicassazione, peraltro, aveva escluso che l’interessato avesse potuto rafforzareil proposito criminoso del fratello, rafforzamento che avrebbe inveroconfigurato addirittura un concorso punibile, a tal fine rinviando alla sentenzadi annullamento, con la quale si era eslcuso il consapevole apporto delricorrente all’altrui attività criminosa. In ogni caso, si tratterebbe di unargomento che finirebbe per spostare il focus sul comportamento del fratello.3. Il Procuratore generale, in persona della sostitua Lidia GIORGIO, harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.4. L’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente hadepositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso; in subordine, la declaratoria di suainfondatezza e, per l’effetto, il rigetto unitamente a ogni altra richiesta conogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Il tema devoluto inerisce sostanzialmente al rilievo che la connivenzanon punibile può assumere ai fini della verifica della sussistenza dellacondizione ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.Su punto, i principi di riferimento sono consolidati: la colpa grave ostativapuò essere ravvisata anche in relazione a un atteggiamento di connivenzapassiva, ma solo quando, alternativamente, esso sia indice del venir meno dielementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravidanni alle persone o alle cose; si concretizzi non in un mero comportamentopassivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare chetale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire laconsumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della suaposizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire taleeffetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attivitàcriminosa dell'agente (Sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139– 01; n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 01).Pertanto, l’atteggiamento di connivenza rilevante ai fini d’interesse,soprattutto nei casi in cui sia contestato un reato in concorso con altrepersone, va apprezzato tutte le volte in cui si concorra a dare causa allamisura della custodia cautelare poiché consapevoli dell'attività delittuosaaltrui e, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, conevidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul pianologico, alla deduzione della contiguità del concorso; laddove, in mancanzadella consapevolezza che altri è dedito a una certa attività costituente reato,l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenzanegativa (Sez. 4, n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152 – 01; n.45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 – 01; n. 7956 del 20/10/2020,Abbruzzese, Rv. 280547 – 01).2.1. Nella specie, è fuor di dubbio che si versi in ipotesi di connivenza nonpunibile. Ciò, intanto, è stato affermato dallo stesso giudice della congizione,secondo quanto riportato nell’ordinanza impgnata, neppure avendolocontestato parte ricorrente. Si tratta, dunque, di verificare la correttezza delragionamento rispetto ai dati fattuali valorizzati, rimasti storicamenteaccertati nel giudizio di congizione.2.2. E, sul punto, deve precisarsi che il giudice della riparazione perl’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – esecondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi direato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep.2014, Rv. 259082 – 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 –01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739 – 01). Ai medesimi fini,il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementiprobatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotteche rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione dileggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, seadeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458del 5/2/2019, Rv. 276458 – 01).Questo, infatti, è il senso della autonomia tra il giudizio per la riparazionee quello di cognizione: poiché impegnano piani di indagine diversi, essipossono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stessomateriale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente algiudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262957 – 01).3. Tanto premesso, in base a quanto riportato nell’ordinanza impugnata,la Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento senza rinvio, avevadato per provato che la droga si trovasse in posti accessibili all’interessato,da ciò inferendo, per l’appunto, una condizione di connivenza non punibile, ilche smentisce la censura formulata alla pag. 5 del ricorso, con riferimentoalla dislocazione della sostanza nell’abitazione. Quanto, invece, allacircostanza che vi si svolgesse attività di spaccio, le osservazioni difensivenon colgono nel segno, dal momento che, secondo quanto riportatonell’ordinanza impugnata, ciò che era stato escluso nel giudizio di cognizioneera che vi si svolgesse un’attività collettiva di detenzione e cessione, il chenon è in contrasto con l’affermazione che ivi si trovasse il centro dell’attivitàdi spaccio da altri posta in essere (vedi pag. 4 del provvedimentoimpugnato).Pertanto, il ragionamento complessivamente svolto dalla Corte peloritanaresiste al ricorso, anche quanto ai rimanenti argomenti: del tutto corretta,infatti, è la valorizzazione della connivenza rispetto al reato contestato aifamiliari che, anche ove riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d. P.R. n.309/1990, continua a rappresentare una fattispecie prevista anche a tuteladella salute pubblica, gravamente esposta a rischio in virtù dell’immissione dinuove sostanze stupefacenti nel mercato; dall’altro, l’esperienza cautelaredell’interessato, ritenuta irrilevante dal giudice di legittimità ai finidell’affermazione della penale responsabilità, ha assunto rilievo, in sede diriparazione, sul diverso piano della condizione di connivenza, siccomeindicativa di un comportamento altamente imprudente da parte di unsoggetto cautelarmente ristretto proprio presso l’abitazione ove eraconsumata l’attività delittuosa, essendo irrilevante peraltro che lo smercioavvenisse al suo interno o che quello fosse solo il luogo di conservazione econfezionamento della droga.4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalMinistero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, acausa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sulpunto, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01 e,da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, inmotivazione). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 02/07/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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