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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 luglio 1994

Cassazione n. 30540/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di sei anni e quattro mesi di reclusione ed euro 28.000 di multa, in continuazione con i fatti già giudicati dalla sentenza del GUP presso il medesimo Tribunale n. 552/2021 del 10 luglio 2021, in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

È stato ritenuto integrato il delitto contestato sulla base delle risultanze dell'attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che, in data 30 aprile 2025, sulla scorta di fonte confidenziale che aveva segnalato l'attività di spaccio riconducibile a un soggetto dimorante a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzatore di una [OSCURATO:PERSONA], gli operanti avevano sottoposto a perquisizione l'autovettura condotta dall'imputato, rinvenendo, all'interno di un vano artatamente ricavato nel bracciolo, cocaina per il peso complessivo di 1.145 grammi, oltre alle chiavi di una Citroen.

La successiva perquisizione di tale veicolo aveva consentito il sequestro di ulteriori quattro panetti di cocaina per 5.700 grammi, mentre quella domiciliare aveva permesso di rinvenire un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 30.000 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, nonché le chiavi di un furgone Mercedes dotato di doppio fondo. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica e congrua e proporzionata la pena concordata, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in ragione della giovane età e del corretto comportamento processuale,_ e ravvisando il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati nel 2021, attesa l'unicità del disegno criminoso desumibile dall'identità del contesto spaziale.

Ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente, la confisca e la vendita all'asta dei veicoli in sequestro, in quanto sicuramente adoperati per il trasporto e l'occultamento della droga, e la confisca con destinazione all'Erario della somma sequestrata, qualificata come provento dell'attività illecita di cessione, valorizzando il rilievo sintomatico della suddivisione in banconote di piccolo e medio taglio e la sproporzione dell'importo rispetto alle dichiarate occupazioni dell'imputato, da poco impiegato come barbiere e in precedenza lavoratore presso i mercati rionali.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

2.1. Denuncia anzitutto la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto, con riguardo alla 2ritenuta sussistenza dell'aggravante a effetto speciale dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.

Osserva che la qualificazione giuridica del fatto rientra nel pieno potere del giudice anche in caso di applicazione della pena, e che il Tribunale, prima di recepire l'accordo, avrebbe dovuto valutare in concreto la sussistenza della circostanza, escludendola ovvero motivandone l'esistenza.

Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia invece aderito apoditticamente all'intesa raggiunta dalle parti, senza alcuna autonoma valutazione sul punto.

Sostiene che l'omessa esplicitazione del ragionamento logico-giuridico si traduca in una grave lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., che impedisce all'imputato di svolgere censure efficaci avverso la pronuncia sfavorevole, e rammenta che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto può legittimamente essere fatta valere in sede di legittimità ai sensi del medesimo art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. .

2.2. Sotto altro profilo, deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di 30.000 euro in sequestro, per difetto dei presupposti di cui all'art. 240 cod.pen.

Premette che la confisca del denaro non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti.

Rileva che l'ablazione di somme di denaro è consentita soltanto quando le medesime costituiscano prodotto o profitto del reato, da identificarsi nel vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito (è citata Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436).

Argomenta che, trattandosi nella specie di mera condotta di detenzione finalizzata alla cessione, e non di accertata vendita, difetta il nesso di pertinenzialità diretta tra la somma e l'attività illecita contestata.

Precisa che non possono qualificarsi quale prezzo, prodotto o profitto le somme riconducibili a precedenti e diverse cessioni non contestate, e che a fondare il nesso eziologico non bastano la mancata giustificazione della provenienza del denaro o l'assenza di un'occupazione lavorativa idonea.

Conclude che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto necessariamente disporre la restituzione all'avente diritto, anche alla luce dell'art. 444, comma 1, ultima parte, cod.proc.pen. come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022, e chiede l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con restituzione delle somme all'imputato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente osserva che la qualificazione giuridica del fatto rientra nel pieno potere del giudice anche in caso di applicazione della pena, lamentando che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a recepire acriticamente l'accordo delle parti, senza procedere a un'autonoma verifica della circostanza aggravante.

Il motivo è manifestamente infondato.

Deve premettersi come, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza sia limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile ove la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023-01).

Entro tale prospettiva, la scelta di accedere al rito negoziale implica l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto come contestata, salvo che l'errore non emerga ictu ocu/i, ossia con immediatezza dal solo confronto fra l'addebito e la decisione, senza che si renda necessaria alcuna rinnovata valutazione di profili in fatto o probatori.

Ciò premesso, la doglianza in esame non supera la soglia dell'ammissibilità.

La sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale delle sostanze stupefacenti sequestrate — un quantitativo complessivo di cocaina pari a oltre seimila grammi, con principio attivo idoneo al confezionamento di circa trentamila dosi — collocandolo entro l'area applicativa dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.

Muovendo da tale dato obiettivo, deve rilevarsi come questa Corte tr, da tempo stabilito, con orientamento ormai consolidato, che in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito ove tale soglia risulti superata (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).Nel caso di specie, il riferimento al quantitativo risultante dagli atti, ancorché sinteticamente evocato in motivazione, non rende ravvisabile prima facie alcun errore manifesto di qualificazione giuridica apprezzabile in questa sede.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di euro 30.000,00 in sequestro, assumendo il difetto del nesso di pertinenzialità fra il denaro e la condotta contestata, attesa la natura di mera detenzione finalizzata alla cessione, e invocando, in difetto dei presupposti dell'art. 240 cod.pen., la necessaria restituzione all'avente diritto.

Anche tale doglianza è inammissibile.

La censura, in quanto investe una misura di sicurezza patrimoniale che non ha formato oggetto dell'accordo fra le parti, deve ritenersi in astratto deducibile per i consueti motivi di cui all'art. 606 cod.proc.pen., giacché la sentenza che applichi una confisca non concordata è ricorribile secondo la disciplina generale, e non nei più stringenti limiti dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

L'ammissibilità in astratto del profilo non ne implica, peraltro, la fondatezza, ove la censura non si confronti con l'effettivo contenuto del provvedimento ablatorio.

Deve al riguardo osservarsi come il ricorrente muova da una premessa non aderente alla disciplina applicabile.

Per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 bis cod.pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, non risultando per converso consentita la confisca ex art. 240 cod.pen. o quella di cui all'art. 73, comma 7 bis, del medesimo d.P.R., riservate alla diversa ipotesi della cessione (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248-01).

Il congegno normativo applicabile ratione temporis al fatto del 30 aprile 2025 è quello della confisca allargata, che non postula il nesso di pertinenzialità diretta fra il bene e il reato, bensì la sproporzione del patrimonio rispetto alle fonti lecite di reddito e la mancata giustificazione della provenienza.

3.1. Entro tale prospettiva si rivela l'aspecificità della censura.

Il provvedimento impugnato non ha fondato l'ablazione sul solo automatismo conseguente all'applicazione della pena, avendo per contro dato conto della sproporzione fra l'importo rinvenuto e le condizioni economiche del prevenuto, là dove ha posto in rilievo chek la somma rinvenuta in contanti, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, assommava a un importo decisamente elevato e sproporzionato rispetto ai redditi leciti del prevenuto, il quale aveva dichiarato5 adi svolgere da poco l'attività di barbiere e di avere in precedenza lavorato nei mercati rionali, occupazioni ritenute incompatibili con la rilevante somma di denaro rinvenuta presso l'abitazione.

Il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha esplicitato il giudizio di sproporzione e l'assenza di una plausibile giustificazione della provenienza, integrando in tal modo l'accertamento dei presupposti dell'art. 240 bis cod.pen. richiesto anche in sede di applicazione della pena.

Sulla base di tali considerazioni, il motivo risulta inammissibile per genericità, giacché il ricorrente ha incentrato la propria critica sull'insussistenza del nesso di pertinenzialità proprio della confisca diretta ex art. 240 cod.pen., senza confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento del provvedimento, imperniata sulla sproporzione patrimoniale, desunta dall'entità della somma in sequestro rispetto alle effettive capacità reddituali dell'imputato e sulla mancata giustificazione della disponibilità del denaro.

Deve infatti ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, l'impugnazione che ometta di misurarsi con le argomentazioni in concreto svolte nella decisione gravata, prospettando una diversa ricostruzione che non intercetta il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della ! [OSCURATO:PERSONA] r t e,±¦ t,t Az_z_l_ E i E ta.

Al I - "LA somma di euro tremilavin- ravóre-della Cassa -creme-rrn-rfierrdeT-- 41A ' P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di sei anni e quattro mesi di reclusione ed euro 28.000 di multa, in continuazione con i fatti già giudicati dalla sentenza del GUP presso il medesimo Tribunale n. 552/2021 del 10 luglio 2021, in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È stato ritenuto integrato il delitto contestato sulla base delle risultanze dell'attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che, in data 30 aprile 2025, sulla scorta di fonte confidenziale che aveva segnalato l'attività di spaccio riconducibile a un soggetto dimorante a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzatore di una [OSCURATO:PERSONA], gli operanti avevano sottoposto a perquisizione l'autovettura condotta dall'imputato, rinvenendo, all'interno di un vano artatamente ricavato nel bracciolo, cocaina per il peso complessivo di 1.145 grammi, oltre alle chiavi di una Citroen. La successiva perquisizione di tale veicolo aveva consentito il sequestro di ulteriori quattro panetti di cocaina per 5.700 grammi, mentre quella domiciliare aveva permesso di rinvenire un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 30.000 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, nonché le chiavi di un furgone Mercedes dotato di doppio fondo. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica e congrua e proporzionata la pena concordata, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in ragione della giovane età e del corretto comportamento processuale,_ e ravvisando il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati nel 2021, attesa l'unicità del disegno criminoso desumibile dall'identità del contesto spaziale. Ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente, la confisca e la vendita all'asta dei veicoli in sequestro, in quanto sicuramente adoperati per il trasporto e l'occultamento della droga, e la confisca con destinazione all'Erario della somma sequestrata, qualificata come provento dell'attività illecita di cessione, valorizzando il rilievo sintomatico della suddivisione in banconote di piccolo e medio taglio e la sproporzione dell'importo rispetto alle dichiarate occupazioni dell'imputato, da poco impiegato come barbiere e in precedenza lavoratore presso i mercati rionali. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Denuncia anzitutto la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto, con riguardo alla 2ritenuta sussistenza dell'aggravante a effetto speciale dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Osserva che la qualificazione giuridica del fatto rientra nel pieno potere del giudice anche in caso di applicazione della pena, e che il Tribunale, prima di recepire l'accordo, avrebbe dovuto valutare in concreto la sussistenza della circostanza, escludendola ovvero motivandone l'esistenza. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia invece aderito apoditticamente all'intesa raggiunta dalle parti, senza alcuna autonoma valutazione sul punto. Sostiene che l'omessa esplicitazione del ragionamento logico-giuridico si traduca in una grave lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., che impedisce all'imputato di svolgere censure efficaci avverso la pronuncia sfavorevole, e rammenta che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto può legittimamente essere fatta valere in sede di legittimità ai sensi del medesimo art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. . 2.2. Sotto altro profilo, deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di 30.000 euro in sequestro, per difetto dei presupposti di cui all'art. 240 cod.pen. Premette che la confisca del denaro non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti. Rileva che l'ablazione di somme di denaro è consentita soltanto quando le medesime costituiscano prodotto o profitto del reato, da identificarsi nel vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito (è citata Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436). Argomenta che, trattandosi nella specie di mera condotta di detenzione finalizzata alla cessione, e non di accertata vendita, difetta il nesso di pertinenzialità diretta tra la somma e l'attività illecita contestata. Precisa che non possono qualificarsi quale prezzo, prodotto o profitto le somme riconducibili a precedenti e diverse cessioni non contestate, e che a fondare il nesso eziologico non bastano la mancata giustificazione della provenienza del denaro o l'assenza di un'occupazione lavorativa idonea. Conclude che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto necessariamente disporre la restituzione all'avente diritto, anche alla luce dell'art. 444, comma 1, ultima parte, cod.proc.pen. come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022, e chiede l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con restituzione delle somme all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente osserva che la qualificazione giuridica del fatto rientra nel pieno potere del giudice anche in caso di applicazione della pena, lamentando che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a recepire acriticamente l'accordo delle parti, senza procedere a un'autonoma verifica della circostanza aggravante. Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi come, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza sia limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile ove la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023-01). Entro tale prospettiva, la scelta di accedere al rito negoziale implica l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto come contestata, salvo che l'errore non emerga ictu ocu/i, ossia con immediatezza dal solo confronto fra l'addebito e la decisione, senza che si renda necessaria alcuna rinnovata valutazione di profili in fatto o probatori. Ciò premesso, la doglianza in esame non supera la soglia dell'ammissibilità. La sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale delle sostanze stupefacenti sequestrate — un quantitativo complessivo di cocaina pari a oltre seimila grammi, con principio attivo idoneo al confezionamento di circa trentamila dosi — collocandolo entro l'area applicativa dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Muovendo da tale dato obiettivo, deve rilevarsi come questa Corte tr, da tempo stabilito, con orientamento ormai consolidato, che in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito ove tale soglia risulti superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).Nel caso di specie, il riferimento al quantitativo risultante dagli atti, ancorché sinteticamente evocato in motivazione, non rende ravvisabile prima facie alcun errore manifesto di qualificazione giuridica apprezzabile in questa sede. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di euro 30.000,00 in sequestro, assumendo il difetto del nesso di pertinenzialità fra il denaro e la condotta contestata, attesa la natura di mera detenzione finalizzata alla cessione, e invocando, in difetto dei presupposti dell'art. 240 cod.pen., la necessaria restituzione all'avente diritto. Anche tale doglianza è inammissibile. La censura, in quanto investe una misura di sicurezza patrimoniale che non ha formato oggetto dell'accordo fra le parti, deve ritenersi in astratto deducibile per i consueti motivi di cui all'art. 606 cod.proc.pen., giacché la sentenza che applichi una confisca non concordata è ricorribile secondo la disciplina generale, e non nei più stringenti limiti dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). L'ammissibilità in astratto del profilo non ne implica, peraltro, la fondatezza, ove la censura non si confronti con l'effettivo contenuto del provvedimento ablatorio. Deve al riguardo osservarsi come il ricorrente muova da una premessa non aderente alla disciplina applicabile. Per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 bis cod.pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, non risultando per converso consentita la confisca ex art. 240 cod.pen. o quella di cui all'art. 73, comma 7 bis, del medesimo d.P.R., riservate alla diversa ipotesi della cessione (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248-01). Il congegno normativo applicabile ratione temporis al fatto del 30 aprile 2025 è quello della confisca allargata, che non postula il nesso di pertinenzialità diretta fra il bene e il reato, bensì la sproporzione del patrimonio rispetto alle fonti lecite di reddito e la mancata giustificazione della provenienza. 3.1. Entro tale prospettiva si rivela l'aspecificità della censura. Il provvedimento impugnato non ha fondato l'ablazione sul solo automatismo conseguente all'applicazione della pena, avendo per contro dato conto della sproporzione fra l'importo rinvenuto e le condizioni economiche del prevenuto, là dove ha posto in rilievo chek la somma rinvenuta in contanti, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, assommava a un importo decisamente elevato e sproporzionato rispetto ai redditi leciti del prevenuto, il quale aveva dichiarato5 adi svolgere da poco l'attività di barbiere e di avere in precedenza lavorato nei mercati rionali, occupazioni ritenute incompatibili con la rilevante somma di denaro rinvenuta presso l'abitazione. Il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha esplicitato il giudizio di sproporzione e l'assenza di una plausibile giustificazione della provenienza, integrando in tal modo l'accertamento dei presupposti dell'art. 240 bis cod.pen. richiesto anche in sede di applicazione della pena. Sulla base di tali considerazioni, il motivo risulta inammissibile per genericità, giacché il ricorrente ha incentrato la propria critica sull'insussistenza del nesso di pertinenzialità proprio della confisca diretta ex art. 240 cod.pen., senza confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento del provvedimento, imperniata sulla sproporzione patrimoniale, desunta dall'entità della somma in sequestro rispetto alle effettive capacità reddituali dell'imputato e sulla mancata giustificazione della disponibilità del denaro. Deve infatti ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, l'impugnazione che ometta di misurarsi con le argomentazioni in concreto svolte nella decisione gravata, prospettando una diversa ricostruzione che non intercetta il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della ! [OSCURATO:PERSONA] r t e,±¦ t,t Az_z_l_ E i E ta. Al I - "LA somma di euro tremilavin- ravóre-della Cassa -creme-rrn-rfierrdeT-- 41A ' P.Q.M. Dich P.Q.M
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