Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30570/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];176/ RG. 144/26 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza doppia conforme dei giudici di merito che hanno dato atto della minaccia dell'imputato ai danni degli operanti rivolta per evitare l'atto di ufficio consistente nella tutela della donna vittima di violenza a favore della quale erano intervenuti (pagg. 3-4); Rilevato che il secondo motivo di ricorso non risulta essere stato proposto con l'atto di appello e comunque vale il principio sancito da questa Corte (Sez. 6, n. 9154 de/30/01/2025 Ud. (dep. 05/03/2025) Rv. 287702) secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598- bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];176/ RG. 144/26 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza doppia conforme dei giudici di merito che hanno dato atto della minaccia dell'imputato ai danni degli operanti rivolta per evitare l'atto di ufficio consistente nella tutela della donna vittima di violenza a favore della quale erano intervenuti (pagg. 3-4); Rilevato che il secondo motivo di ricorso non risulta essere stato proposto con l'atto di appello e comunque vale il principio sancito da questa Corte (Sez. 6, n. 9154 de/30/01/2025 Ud. (dep. 05/03/2025) Rv. 287702) secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598- bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M