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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:T:2025:839
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1105_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑1105/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e soggette a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco che operano in Russia” – Nozione di “imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di imprenditori di spicco – Necessità di dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza con il governo della Federazione russa – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punti 55‑59, 61, 155, 156, 165)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio della certezza del diritto che richiede chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche e del principio di legalità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punti 63‑67)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punti 68‑74)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che richiede chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e n. 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 78‑79, 87‑90)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e n. 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 80‑83)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e n. 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 91‑95)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, c), e 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 99‑108)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 3, § 3; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 14, § 3, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 116‑119, 129, 130)

9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 136‑139, 157‑161, 166, 178‑189)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore – Necessità di dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza con il governo della Federazione russa – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punto 175)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto di libera circolazione nell’Unione – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; artt. 20, § 2, a), e 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 45, § 1, e 52, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, artt. 1, § 1, b) e c), e 6; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2022/330, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 196‑210)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, artt. 2, §§ 3 e 4, e 6; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, n. 2022/330, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 214‑222)

13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 227‑231, 237, 238)

14. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 241, 249‑252) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1105_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑1105/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e soggette a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco che operano in Russia” – Nozione di “imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di imprenditori di spicco – Necessità di dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza con il governo della Federazione russa – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punti 55‑59, 61, 155, 156, 165) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio della certezza del diritto che richiede chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche e del principio di legalità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punti 63‑67) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punti 68‑74) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che richiede chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e n. 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 78‑79, 87‑90) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e n. 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 80‑83) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e n. 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 91‑95) 7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, c), e 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 99‑108) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 3, § 3; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 14, § 3, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 116‑119, 129, 130) 9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 136‑139, 157‑161, 166, 178‑189) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore – Necessità di dimostrare l’esistenza di legami di interdipendenza con il governo della Federazione russa – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2023/1089] (v. punto 175) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto di libera circolazione nell’Unione – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; artt. 20, § 2, a), e 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 45, § 1, e 52, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, artt. 1, § 1, b) e c), e 6; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2022/330, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 196‑210) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, artt. 2, §§ 3 e 4, e 6; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, n. 2022/330, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 214‑222) 13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 227‑231, 237, 238) 14. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2023/1765, n. 2024/849 e n. 2024/2455] (v. punti 241, 249‑252) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris