CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1975
Cassazione n. 31309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1975 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravato per aver determinato l'indebolimento permanente di un organo (essendo stato contestata nell'editto accusatorio e ritenuta la causazione dell'avulsione di un dente: cfr. Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014 - dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845 - 01); considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla disattesa richiesta della riapertura dell'istruttoria dibattimentale (segnatamente delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), è manifestamente infondato e privo di specificità, atteso che: - la Corte di merito che, con una corretta e non illogica motivazione, ha dato conto dei motivi su cui ha fondato il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (segnatamente, in ragione della genericità di essa, peraltro anche sulla specificazione dei soggetti da escutere, già richiesti dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen.); - «la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023 - dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01); - il ricorso è comunque generico in ordine alla necessità dell'assunzione delle deposizioni (avendo fatto riferimento assertivo al fatto che una avrebbe offerto la prova d'alibi e l'altra una prospettazione alternativa), il che non costituisce una compiuta critica alla motivazione della sentenza impugnata (dato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità: cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della teste Benvenuto, è privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 545- bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 95, d.lgs. 150/2022 e l'illogicità della motivazione posta alla base del rifiuto circa l'applicabilità delle pene sostitutive, è privo di specificità in quanto la Corte di merito ha compiuto una prognosi sfavorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni da imporre al ricorrente facendo riferimento all'inefficacia dissuasiva delle condanne già riportate dal ricorrente, oltre che al difetto di qualsivoglia allegazione difensiva; e il ricorso contiene censure del tutto generiche, soprattutto con riferimento al primo piano della valutazione del Giudice di merito (che rende superflua l'acquisizione di informazioni: cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01) ma anche nella parte in cui ha richiamato una non specificata dichiarazione di disponibilità rilasciata all'imputato per svolgere lavori di pubblica utilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d