CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "F.M. Italy sr.!.", fallita il 30 gennaio 2023; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che sul punto la Corte di appello ha reso congrua motivazione (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.Mcrt. 1 12 AGO 2026 L' AS S S. t7 E N.Dott.ssa Ka