CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 24440/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Trieste ha congruamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle violazioni, del giudizio negativo sulla personalità per il suo comportamento al cospetto degli agenti, e per li plurimi precedenti penali anche recenti. Ne consegue che la denuncia di carenza di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, è inammissibile. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e