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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32470/2026

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a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 635-quinquies cod.pen., sono inammissibili per difetto di specificità, risolvendosi nella merareiterazione delle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3-4); che i motivi non siconfrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraducono, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dilegge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per eccessività della penadeterminata, nonostante la concessione delle suddette attenuanti, èinammissibile in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura volta asollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio,salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorretta damotivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01); evenienza che, nel caso in esame, non ricorre,avendo la Corte di appello motivato in modo logico e giuridicamente corretto ildiniego della riduzione della pena, già determinata in misura prossima al minimoedittale, evidenziando che la intensità del dolo non consentiva ulteriorimitigazioni del trattamento sanzionatorio;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 635-quinquies cod.pen., sono inammissibili per difetto di specificità, risolvendosi nella merareiterazione delle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3-4); che i motivi non siconfrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraducono, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dilegge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per eccessività della penadeterminata, nonostante la concessione delle suddette attenuanti, èinammissibile in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura volta asollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio,salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorretta damotivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01); evenienza che, nel caso in esame, non ricorre,avendo la Corte di appello motivato in modo logico e giuridicamente corretto ildiniego della riduzione della pena, già determinata in misura prossima al minimoedittale, evidenziando che la intensità del dolo non consentiva ulteriorimitigazioni del trattamento sanzionatorio;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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