CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 17 novembre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, GNOFFO Rosa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato sussistendo sul punto motivazione adeguata e congrua (pag. 10 della sentenza impugnata) che valorizza il carattere recente dei precedenti penali, l'omogeneità dei beni giuridici attinti in occasione delle precedenti condanne %nel caso di specie, il carattere progressivo della pericolosità manifestata in occasione delle singole condotte. Trattasi di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile sussistendo sul punto motivazione adeguata e congrua che valorizza l'originaria mancata allegazione da parte della difesa di alcun elemento da valutarsi a favore dell'imputato e sottolinea l'impossibilità di individuare elementi concreti in tal senso. Al proposito, le circostanze indicate in sede di ricorso (l'essere madre di due figli, l'avere svolto da sempre attività di volontariato, il comportamento processuale e la condotta tenuta dall'imputata post delictum) si risolvono in elementi del tutto generici e di fatto elisi, nel ragionamento della Corte territoriale, dalla presenza di precedenti penali gravi e di una manifestazione di crescente pericolosità. 3.3. Il terzo motivo, con cui si contesta la mancata motivazione della riduzione a titolo di tentativo, risulta inammissibile sussistendo una riduzione che determina la prossimità della pena detentiva ai minimi edittali (anni due a fronte di un valore minimo di anni uno e mesi otto) e comunque ben al di sotto dei valori medi, il che esclude la necessità di motivazione che esuli dalla mera enunciazione della congruità della sanzione irrogata (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere esten