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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04141/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'opposizione, che ha rilevato che la mancata costituzione di parte civile nel giudizio di cognizione non impedisce di valutare, ai fini della invocata riabilitazione, la insussistenza del risarcimento del danno, in modo coerente agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49446 del 07/11/2014, PG in proc.

Zurita, Rv. 261276; Sez. 1, Sentenza n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, Liberatore, Rv. 252412), e che il recupero, integrale o parziale, di quanto sottratto in occasione di una delle rapine per cui è stato condannato il ricorrente non ha rilievo decisivo nel percorso logico che porta alla decisione in esame, atteso che "la concessione della riabilitazione in tema di rapina richiede che il condannato provi di avere adempiuto al risarcimento integrale non solo del danno cagionato dall'impossessamento della cosa, ma anche di quello fisico e morale prodotto con l'attentato, attraverso la violenza o le minacce, alla incolumità personale o alla libertà individuale della persona offesa" (Sez. 1, Sentenza n. 23902 del 03/06/2010, Perfundi, Rv. 247991), mentre gli argomenti sulla difficoltà di rintracciare le persone offese dal reato, sulle ristrettezze economiche del condannato, e sulla difficoltà in concreto nel quantificare la somma da risarcire nei reati, in punto di armi e stupefacenti, che offendono la collettività nel suo complesso, introducono argomenti pertinenti al giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'opposizione, che ha rilevato che la mancata costituzione di parte civile nel giudizio di cognizione non impedisce di valutare, ai fini della invocata riabilitazione, la insussistenza del risarcimento del danno, in modo coerente agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49446 del 07/11/2014, PG in proc. Zurita, Rv. 261276; Sez. 1, Sentenza n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, Liberatore, Rv. 252412), e che il recupero, integrale o parziale, di quanto sottratto in occasione di una delle rapine per cui è stato condannato il ricorrente non ha rilievo decisivo nel percorso logico che porta alla decisione in esame, atteso che "la concessione della riabilitazione in tema di rapina richiede che il condannato provi di avere adempiuto al risarcimento integrale non solo del danno cagionato dall'impossessamento della cosa, ma anche di quello fisico e morale prodotto con l'attentato, attraverso la violenza o le minacce, alla incolumità personale o alla libertà individuale della persona offesa" (Sez. 1, Sentenza n. 23902 del 03/06/2010, Perfundi, Rv. 247991), mentre gli argomenti sulla difficoltà di rintracciare le persone offese dal reato, sulle ristrettezze economiche del condannato, e sulla difficoltà in concreto nel quantificare la somma da risarcire nei reati, in punto di armi e stupefacenti, che offendono la collettività nel suo complesso, introducono argomenti pertinenti al giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
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