CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per esserel’azione improcedibile per difetto di querela;udito il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condannadell’imputata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota speseallegata;udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scognamiglio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si èriportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 7 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma in riforma dellasentenza in data 29 maggio 2025 del Tribunale della medesima città, appellata dalla partecivile XXXXXXXXXXXXXX, ha assolto l’imputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato diappropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazionedi cui all’art. 643 cod. pen.) “perché l’imputata non è punibile ai sensi dall’art. 649 cod. pen.”.Occorre al riguardo immediatamente evidenziare che in origine era stato contestatoall’imputata il reato di circonvenzione di persona incapace per avere, abusando dello stato diinfermità della madre XXXXXXXXXXXXXX ed avendo la delega della stessa ad operare sulconto postale di quest’ultima, prelavato con un assegno la somma di 50.000,00 euroversandola sul proprio conto personale. Il reato è contestato come consumato in data 27febbraio 2019.Il Tribunale aveva assolto l’imputata da detta contestazione con la formula “perché ilfatto non sussiste” e la Corte di appello ha riformato detta sentenza nel senso sopraindicato. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata,deducendo:2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazioneal combinato disposto degli artt. 646 cod. pen., 336 e 129 cod. proc. pen.Sulla premessa che, nonostante l’intervenuta assoluzione anche in grado di appello,l’imputata è portatrice di un interesse a ricorrere rappresentato dalla necessità di scongiurarele eventuali conseguenze civilistiche avverse di cui si potrebbe fare portatrice la parte civilein ragione della riqualificazione giuridica del fatto storico e della applicazione della predettacausa di non punibilità, rileva la difesa della ricorrente che la Corte di appello ha omesso diverificare la richiesta condizione di procedibilità a querela del reato di cui all’art. 646 cod.pen. a seguito della novella normativa di cui al d.lgs. n. 36/2018.Evidenzia la difesa della ricorrente che sebbene l’azione delittuosa risulti contestatacome consumatail 27 febbraio 2019 la denuncia – peraltro relativa al reato di cui all’art. 643cod. pen. – risulta presentata solo in data 21 ottobre 2020.A ciò si aggiunge che la querela avrebbe potuto essere presentata o da parte dellapersona offesa XXXXXXXXXXXXXX o, al più, dall'amministratrice di sostegno della stessa,nominata successivamente con decreto del 29 ottobre 2019, la quale, tra l'altro, l'avrebbepotuta proporre soltanto previa autorizzazione del giudice tutelare.2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alcombinato disposto degli artt. 576 e 597, comma 2, cod. proc. pen.Deduce la difesa della ricorrente che la Corte di appello avrebbe travalcato il limite diquanto alla stessa devoluto con l’impugnazione della parte civile che si era limitata acontestare l’assoluzione dell'imputata dal reato di circonvenzione di incapace e dunque allasua responsabilità civile ed al conseguente rigetto della richiesta di condanna al risarcimentodei danni non patrimoniali in favore della parte civile stessa. L'atto di impugnazione avanzatodalla difesa della parte civile, prosegue la difesa della ricorrente, non lambiva la possibilità dioperare una riqualificazione del reato originariamente contestato all'imputata essendo laquasi totalità dell'impugnazione stessa incentrata sulla rivalutazione delle emergenzeprocessuali allo scopo di evidenziare la sussistenza di una forma di violenza moraleasseritamente verificatasi in danno della persona offesa.Si evidenzia, inoltre, che l’unico accenno operato dalla sentenza di primo grado circal'eventuale applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 649 cod. pen. erariferibile alla possibilità meramente astratta di ricondurre la condotta dell'imputata nell'alveodel reato di appropriazione indebita alla luce della circostanza che l'imputata avesse ladelega ad operare sul conto corrente della madre.In sostanza, il Tribunale si è limitato a rilevare che non si può affermare con certezzache il trasferimento di denaro sia stato compiuto senza il consenso della XXXXXXXXX edha, inoltre, aggiunto che tale circostanza neppure consente di configurare in astratto il reatodi appropriazione indebita in relazione al quale, tenuto conto del rapporto tra le parti, vigecomunque la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 649 cod. pen. Il primo giudice, dunque,dopo aver escluso la sussistenza alla condotta in contestazione solo per mero scrupoloargomentativo aveva anche escluso l'astratta configurabilità del reato di appropriazioneindebita. Detta sequenza logico motivazionale sarebbe quindi stata travisata dalla Corte diappello che ha ritenuto che non fosse chiaro se l’assoluzione dell'imputata fosse intervenutanel merito oppure a fronte del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. con riferimento all’art. 646 cod. pen.Ricorda al riguardo la difesa della ricorrente, richiamando passaggi motivazionali dellasentenza di primo grado, che il Tribunale laddove ha escluso la configurabilità del reato dicui all’art. 643 cod. pen. ha anche aggiunto che «non vi è alcun elemento da cui desumereche l’atto dispositivo contestato … sia stato espressione di un atto di liberalità di una madrenei confronti di una figlia, compiuto per gratitudine e riconoscenza» e, di conseguenza, chela disposizione patrimoniale de qua sia stata disposta senza il consenso della XXXXXXXXX.A ciò si aggiunge - sostiene parte ricorrente - che:a) non vi è prova che l’imputata abbia personalmente operato sul conto della madreprelevando la somma di 50.000,00 euro essendo rimasta, anche all’esito delle indagini,un’incertezza totale su tale quadro probatorio;b) la motivazione della sentenza di appello sarebbe contraddittoria nella parte in cui silegge testualmente «Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essereconfermata per l’operatività della clausola di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. inquanto se la conferma riguardava detta sentenza la pronuncia non poteva che riguardare lacontestazione di cui all’art. 643 cod. pen. con la conseguente assenza di necessità attesoche era stata ritenuta l’insussistenza del fatto di richiamare il disposto dell’art. 649 cod.pen.»;c) la Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento anche nella parte in cui hatestualmente affermato che «… non è chiaro se l’impugnata assoluzione dal reato di cuiall’art. 643 cod. pen. sia avvenuta per mancata prova dello stato di salute compromessodella XXXXXXXXX, oppure ai sensi dell’art. 649 cod. pen. poiché la motivazione spendeargomentazioni in entrambi i sensi», ciò perché la motivazione del Tribunale sul punto eraassolutamente chiara e non è mai stato posto in dubbio che l’imputata fosse legittimata adoperare sul conto della madre o l’abbia comunque indotta a farsi rilasciare detta delega,situazione quest’ultima che non è stata oggetto di contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato sotto i profili dei quali si dirà nel prosieguo.2. Occorre, innanzitutto, premettere che non è in contestazione in questa sede dilegittimità alcuna questione relativa all’affermazione della responsabilità dell’imputataricorrente, non essendo intervenuta in entrambi i gradi di giudizio la condanna dell’imputata,né sotto il profilo penale, né sotto quello del risarcimento dei danni a favore della costituitaparte civile.In particolare, l’assoluzione dell’imputata all’esito del giudizio di primo grado non risultaessere stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero e la decisione assuntain sede di appello – a seguito dell’impugnazione della sola parte civile – non ha portato adalcun beneficio immediato alla parte civile essendosi concluso il processo di appello conun’assoluzione dell’imputata, previa riqualificazione del fatto contestato in quello diappropriazione indebita, per non punibilità della stessa ai sensi dell’art. 649 cod. pen.Occorre, però, rilevare che il mutamento della formula assolutoria può presentare effetti(ancorché meramente ipotetici) sotto i profili civilistici della vicenda perché, mentrel’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” pronunciata all’esito del primogrado di giudizio precludeva sostanzialmente l’esercizio di una autonoma azione giudiziariain sede civile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., non altrettanto è a dirsi in relazioneall’assoluzione per difetto di condizione di punibilità ai sensi dell’art. 649 cod. pen. avendoquesta corte di legittimità avuto modo di chiarire già in tempi remoti che «… esclusa lapunibilità dell'imputato in relazione al fatto compiuto in danno di un congiunto, ai sensidell'art. 649, comma primo, n. 2 ,cod. pen., l'imputato stesso non è perseguibile per ilmedesimo fatto riguardato nel suo aspetto dannoso nei confronti di altro congiunto (nellaspecie, fratello non convivente) che, quale danneggiato dal reato, resta unicamentelegittimato all'azione civile» (v. Sez. 2, n. 9009 del 03/03/1983, Castiglioni, Rv. 160902-01).Ne consegue che, pertanto, è configurabile un interesse dell’imputata allapresentazione del ricorso qui in esame.3. Passando all’esame dei primi due motivi di ricorso, che per la loro strettaconnessione appaiono meritevoli di trattazione congiunta, occorre fin da subito rilevare che ilTribunale (pag. 3) ha testualmente menzionato «la querela presentata daXXXXXXXXXXXXXX» e la difesa della ricorrente non contesta che l’atto presentato abbia lecaratteristiche di cui all’art. 336, comma 1, cod. proc. pen.La questione dedotta dalla difesa della ricorrente non può quindi che vertere sugliulteriori aspetti della legittimazione a proporre la querela e sulla tempestività dipresentazione di detto atto intervenuto a distanza di circa 22 mesi dalla contestataconsumazione del fatto-reato.Sul punto della (eventuale) tempestività della querela, le sentenze di entrambi i gradi dimerito sono totalmente silenti.Quanto, poi, alla legittimazione alla presentazione della querela, partendo dall’originariacontestazione della violazione dell’art. 643 cod. pen. e tenendo pur sempre in conto chenell’ipotesi accusatoria ci si troverebbe in presenza di una azione delittuosa commessa dallafiglia ai danni della madre, occorre escludere una capacità querelatoria del terzodanneggiato, atteso che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Ilsoggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.), titolare deldiritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 649 cod. pen. è soltantol'incapace - ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione - quale portatoredell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche il terzo che abbia subito danniin conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo, rivestendo dettoterzo solo la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata ad esercitarel'azione civile»(Sez. 2, n. 19180 del 16/04/2013, Nicita, Rv. 255410-01; Sez. 2, n. 8034 del21/05/1997, P.M. in proc. Vannucchi, Rv. 208378-01).Occorreva però che la Corte di appello si domandasse – e non lo ha fatto - se lariqualificazione giuridica del fatto come violazione dell’art. 646 cod. pen. finiva o meno perricostituire la capacità querelatoria in capo a XXXXXXXXXXXXXX, che, è appena il caso diricordarlo, non è la persona offesa ma solo un (potenziale) danneggiato da quest’ultimoreato.4. Prima di giungere a tali omessi passaggi motivazionali occorreva però, per farrivivere la (eventuale) possibilità querelatoria di XXXXXXXXXXXXXX, superare gli ulterioripassaggi giuridico/motivazionali consistenti:a) nella possibilità per la Corte di appello di riqualificare in diritto la condotta dell’(ex)imputata oggi ricorrente;b) nello spiegare debitamente e logicamente le ragioni, anche attraverso l’indicazionedegli elementi probatori a sostegno di tale tesi, per le quali sarebbe stato comunqueconfigurabile a carico dell’imputata il reato di appropriazione indebita.Il primo profilo è da intendersi superato in diritto. Al riguardo deve premettersi che èimproprio il richiamo fatto nel ricorso al disposto dell’art. 597, commi 1 e 2, cod. proc. pen.perché nel caso in esame non ricorre alcuna delle condizioni previste nelle richiamatedisposizioni codicistiche ed è da ritenersi indubbio che il giudice di appello, investito di unaimpugnazione tempestivamente prodotta relativa all'attribuzione di responsabilità, ha ilpotere, anche se a ciò non espressamente sollecitato, di dare al fatto una diversaqualificazione giuridica, ritenendo un reato diverso e meno grave di quello ritenuto dal primogiudice (v. in tal senso Sez. 4, n. 5868 del 18/04/2000, Gualano, Rv. 216691-01), fermarestando la possibilità riconosciuta dalla costante giurisprudenza di questa Corte dilegittimità per l’imputato di ricorrere per cassazione.Non può, invece, ritenersi superato nella sentenza impugnata il secondo dei profilievidenziati.Non è, innanzitutto, condivisibile l’affermazione contenuta a pag. 7 della sentenza dellaCorte di appello nel punto in cui afferma che «non è chiaro se l’impugnata assoluzione dalreato di cui all’art. 643 cod. pen. sia avvenuta per mancata prova dello stato di salutecompromesso della XXXXXXXXX oppure ai sensi dell’art. 649 cod. pen., poiché lamotivazione spende argomentazioni in entrambi i sensi» atteso che il Tribunale avevachiarito (pag. 8) da un lato che non poteva ritenersi raggiunta la prova che lo stato di salutedella XXXXXXXXX fosse «tale da renderla totalmente incapace di assumere decisioni eprendere iniziative» e dall’altro che non poteva escludersi che «l’atto dispositivo contestatosia … stato espressione di un atto di liberalità di una madre nei confronti di una figlia,compiuto per gratitudine e riconoscenza».E’ quindi di palmare evidenza che l’assoluzione con formula piena del reato di cuiall’art. 643 sia legato a tale valutazione e non certo alla condizione di cui all’art. 649 cod.pen. che il Tribunale si è limitato a richiamare ma solo in relazione al reato di appropriazioneindebita «in astratto» potenzialmente configurabile.Per contro la contraddittorietà e la parallela carenza della motivazione della sentenzaimpugnata è ravvisabile nella circostanza (pagg. 7 e 8) che da un lato la Corte territoriale haaffermato che «la XXXXXXXXX era potenzialmente soggetta a circonvenzione di incapace»ma poi ha aggiunto che «di alcuna violenza è connotata la condotta della XXXXXXXX» e,ancora, che «è altrettanto pacifico che non vi sia stata da parte della XXXXXXXX, alcunaspecifica attività di intimidazione o di pressione morale finalizzata a determinarne la volontàminorata», così escludendo ogni possibilità di configurare le condizioni per renderesussistente e procedibile il reato di cui all’art. 643 cod. pen. e, dall’altro, non ha dedicato unasola parola per spiegare la ricorrenza delle condizioni per riqualificare il fatto comeviolazione dell’art. 646 cod. pen. e, in particolare, per superare il dubbio che il Tribunaleaveva legittimamente posto circa il fatto che la movimentazione di denaro in contestazionefosse legata anche ad un possibile atto di liberalità della XXXXXXXXX verso una figlia chel’aveva costantemente accudita.Ne consegue che:- la Corte di appello rusulta avere motivato la riqualificazione della condottadell’imputata come violazione dell’art. 646 cod. pen. in modo apodittico;- la predetta riqualificazione ha, otretutto, finito per danneggiare la posizionedell’imputata nei confronti della quale, mentre l’assoluzione con la formula “perché il fattonon sussiste» pronunciata in relazione all’art. 643 cod. pen. l’avrebbe di fatto, ai sensidell’art. 652 cod. proc. pen., sollevata dal rischio dell’azione civile, la riqualificazione dellacondotta come violazione dell’art. 646 cod. pen. (ancorché ritenuta non punibile ai sensidell’art. 649 cod. pen.) non produce il medesimo effetto giuridico.A ciò si aggiunge, con riguardo all’eventuale configurabilità della condotta comeviolazione art. 646 cod. pen., che ben diverse rimarrebbero le conseguenze giuridiche per laparte civile a seconda di una declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per difetto dilegittimazione originaria a proporre la querela in relazione a tale reato o, comunque, perintempestività della querela stessa, rispetto ad una valutazione di non punibilità dellacondotta delittuosa (che quindi sarebbe implicitamente ritenuta come sussistente) ai sensidell’art. 649 cod. pen.Per solo dovere di completezza, dato che la questione è stata dedotta in sede didiscussione orale dalla difesa della parte civile, occorre rilevare fin da subito che nonricorrono le condizioni per rendere procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 649-bis cod. pen., ilreato di appropriazione indebita, qualora ritenuto sussistente, in quanto non risultanocontestate circostanze aggravanti ad effetto speciale ed essendo già stato motivatamente(stato) escluso in entrambi i gradi di merito che la persona offesa fosse incapace per età oper infermità.5. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essereannullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello (penale) diRoma, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 622 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra indicati e dovrà:- valutare preliminarmente, spiegandone le ragioni, l’eventuale riconducibilità dellacondotta dell’imputata nell’alveo di cui all’art. 646 cod. pen.;- solo in caso affermativo valutare la legittimazione della parte civileXXXXXXXXXXXXXX a presentare querela e, successivamente, l’eventuale tempestivitàdella querela stessa. 6. Alla luce di quanto deciso non ricorrono, allo stato, le condizioni per accoglierela richiesta della parte civile di condanna dell’imputata alla rifusione delle spese del presentegrado di giudizio.7. Ricorrono, infine, le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a normadell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Roma.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.