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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 44019/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 25.1.2022 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere illecitamente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, per la cessione a terzi tre involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 3,6 lordi nonché 532,6 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuti all'interno della sua abitazione, fatto commesso in Roma il 21.12.2021.

Con la sentenza il giudice del patteggiamento, ha ordinato la confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta il travisamento fattuale e l'erronea interpretazione di diritto nonché la contraddittorietà motivazionale.

Con il secondo l'erronea valutazione del materiale probatorio prodotto ed il travisamento del contenuto documentale atteso che i documenti prodotti provano la provenienza lecita del denaro.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348; in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.).

1.2. Ciò premesso in punto di ammissibilità, nella specie, trattandosi di condanna per detenzione illecita di stupefacente viene in rilievo l'ipotesi particolare di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (decreto che ha abrogato la disposizione in materia di ipotesi particolari di confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla

I. 7 agosto 1992, n. 356) non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen in quanto il denaro non viene in contestazione come profitto del reato di cessione (da ultimo Sez. 4 - , n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01).

Il Tribunale ha congruamente motivato sulla sproporzione tra somma di denaro e reddito familiare e sull'assenza di giustificazioni del possesso del denaro, operando un riferimento anche al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, così mostrando di confrontarsi con le deduzioni difensive relative alla provenienza del denaro e superandole attraverso un percorso motivazionale che appare immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.

Il giudice del patteggiannento ha, invero, dato adeguatamente conto del fatto che il Littera non ha fornito alcuna giustificazione circa la provenienza lecita del denaro specificando, quante alle deduzioni svolte dall'imputato in sede di memoria difensiva, che le stesse sono prive di valore probatorio e che in sede di convalida dell'arresto l'imputato aveva sostanzialmente ammesso che si trattava del provento di un'attività di spaccio.

Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle considerazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 25.1.2022 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere illecitamente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, per la cessione a terzi tre involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 3,6 lordi nonché 532,6 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuti all'interno della sua abitazione, fatto commesso in Roma il 21.12.2021. Con la sentenza il giudice del patteggiamento, ha ordinato la confisca del denaro in sequestro. 2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di ricorso. Con il primo lamenta il travisamento fattuale e l'erronea interpretazione di diritto nonché la contraddittorietà motivazionale. Con il secondo l'erronea valutazione del materiale probatorio prodotto ed il travisamento del contenuto documentale atteso che i documenti prodotti provano la provenienza lecita del denaro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348; in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). 1.2. Ciò premesso in punto di ammissibilità, nella specie, trattandosi di condanna per detenzione illecita di stupefacente viene in rilievo l'ipotesi particolare di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (decreto che ha abrogato la disposizione in materia di ipotesi particolari di confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356) non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen in quanto il denaro non viene in contestazione come profitto del reato di cessione (da ultimo Sez. 4 - , n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01). Il Tribunale ha congruamente motivato sulla sproporzione tra somma di denaro e reddito familiare e sull'assenza di giustificazioni del possesso del denaro, operando un riferimento anche al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, così mostrando di confrontarsi con le deduzioni difensive relative alla provenienza del denaro e superandole attraverso un percorso motivazionale che appare immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. Il giudice del patteggiannento ha, invero, dato adeguatamente conto del fatto che il Littera non ha fornito alcuna giustificazione circa la provenienza lecita del denaro specificando, quante alle deduzioni svolte dall'imputato in sede di memoria difensiva, che le stesse sono prive di valore probatorio e che in sede di convalida dell'arresto l'imputato aveva sostanzialmente ammesso che si trattava del provento di un'attività di spaccio. Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle considerazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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