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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23486/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della riqualificazione del reato- peraltro, in una fattispecie diversa da quella indicata nell'appello (molestie anziché minaccia)-, per l'atteggiamento di mera intolleranza del ricorrente e la mancanza di carattere minatorio delle espressioni usate, respinta dai giudici di merito, che hanno, invece, valorizzato la portata minatoria e l'idoneità coartante delle espressioni utilizzate e la finalità di impedire il compimento dell'atto di ufficio (il sequestro dello spinello e la contestazione dell'art. 75 d.P.R. 309 del 90 pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della riqualificazione del reato- peraltro, in una fattispecie diversa da quella indicata nell'appello (molestie anziché minaccia)-, per l'atteggiamento di mera intolleranza del ricorrente e la mancanza di carattere minatorio delle espressioni usate, respinta dai giudici di merito, che hanno, invece, valorizzato la portata minatoria e l'idoneità coartante delle espressioni utilizzate e la finalità di impedire il compimento dell'atto di ufficio (il sequestro dello spinello e la contestazione dell'art. 75 d.P.R. 309 del 90 pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 23486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris