CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] — unitamente ai motivi nuovi successivamente depositati — avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Va, inoltre, considerato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come nel caso, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c); nella specie, invece, i primi tre motivi deducono essenzialmente vizi motivazionali, mentre il quarto è manifestamente infondato, atteso che la pena finale risulta corretta, rientrando nei limiti previsti dall'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 (trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il