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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21287/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza„ pronunciata in data 7 novembre 2017, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen., commesso il 10 aprile 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato in relazione ai punti oggetto di ricorso; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza„ pronunciata in data 7 novembre 2017, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen., commesso il 10 aprile 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato in relazione ai punti oggetto di ricorso; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 21287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris