CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41267/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4941-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-rcINT [OSCURATO:PERSONA], in prona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - r"L avverso la sentenza n. 433/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del MOUSE, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04941 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 4941/2020 FATTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate contestava con gli avvisi di accertamento notificati in data 30.12.2015 a [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di operazioni contabili non giustificate sostenendo che le relative somme dovevano imputarsi a ricavi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui Vignone era socio ed amministratore. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnavano i due avvisi con distinti ricorsi poi riuniti avanti alla CTP di Campobasso che con sentenza nr 317/2017 accoglieva entrambi. L'Ufficio proponeva appello avverso la decisione della CTP avanti la CTR del Molise che, con sentenza nr433/2019, lo respingeva. Rilevava che in ordine al versamento effettuato in data 11.1.2010 per C 125.000,00 il contribuente aveva dimostrato attraverso la produzione della fotocopia dell'assegno bancario emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara che l'importo era frutto di una vincita di gioco. Osservava per quanto riguarda le altre poste che le stesse erano giustificate da versamenti di somme a disposizione presso il casinò così come il bonifico di C 35.000,00 effettuato dalla signora di Nallo come confermato dalla dichiarazione prodotta in atti che costituiva quantomeno un elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice. Condivideva poi la valutazione espressa dalla CTP in merito alla mancanza di collegamento esistente tra le operazioni contestate e l'attività commerciale svolta dal Vignone all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante della società. i DIRITTO Considerato che: Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 32 e 38 del D.p.r. 600/1973 e delle disposizioni in materia di ripartizione dell'onere della prova ( ad 2697 c.c.) in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si lamenta che le generiche statuizioni espresse dalla CTR si porrebbero in contrasto con l'art 32 del DPR 600/1973 e con i principi in materia di onere della prova. Si sottolinea che ,con riferimento ai vari versamenti per un totale di C 35.970,00, il giudice di appello li avrebbe ritenuti giustificati da versamenti di somme a disposizione presso il casinò senza fare riferimento a puntuali fonti di prova poste a base del suo convincimento. Si osserva poi con riguardo al versamento di C 125.000,00 lo stesso sarebbe giustificato dalla produzione della fotocopia dell'assegno bancario ottenuto a seguito di vincite di gioco malgrado una tale documentazione non possa ritenersi idonea a giustificare l'importo contestato non rinvenendosi un nesso di certa riferibilità tra il versamento effettuato e l'assegno prodotto. Si sostiene poi per quel che attiene al versamento di C 35.000,00 effettuato a titolo di liberalità dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio e della nuora come confermato dalla dichiarazione prodotta agli atti che tale documento non avrebbe una efficacia tale da scardinare la presunzione legale posta a base della contestazione dell'Ufficio. Si rileva in conclusione che la valutazione di merito effettuata dalla CTR in ordine alle prove fornite dalla parte non sarebbe congruamente motivata né conforme ai principi espressi al riguardo dalla Suprema Corte risultando sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è inammissibile. L'amministrazione non coglie la ratio decidendi .La CTR ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un collegamento fra le operazioni contestate e l'attività commerciale svolta da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] con ciò smontando l'assunto posto a base dell'accertamento che traeva invece origine da una presunzione semplice D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 sulla base di accertamenti bancari svolti nei confronti di soci di minoranza [OSCURATO:PERSONA] ( figlia di [OSCURATO:PERSONA]) e non sulla società oggetto di verifica . Da tale assunto in relazione al quale nessuna censura viene svolta discende che le movimentazioni finanziarie non possono essere imputate alla società ed è quindi inoperante la presunzione prevista dall'alt 32 comma primo nr 2 del Dpr 600/1973 . Come affermato da questa Corte (Cass. 22 aprile 2016, n. 8112; 2021 nr 2574), in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Nel caso in esame nessuna prova risulta fornita dall'amministrazione finanziaria sulla fittizietà dei conti intestati ai soci, peraltro espressamente contestata dalla controricorrente che sottolinea come la rettifica relativa alla società " [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." fosse fondata sulla indimostrata circostanza che alcune movimentazioni bancarie esistenti sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] rappresentino ricavi prodotti ed occultati dalla società contribuente,circostanza cui l'Agenzia ricorrente nulla replica nemmeno invocando l'art. 37 citato in base al quale avrebbe potuto fondare n base al quale avrebbe potuto fondare l'accertamento basato sui conti correnti di altri soggetti. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 4941,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.