CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che non poteva concedersi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che l'imputato aveva precedenti penali per c.d. reati predatori, che non ne determinavano un giudizio di occasionalità della condotta. A tal fine, si consideri che, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbucci, Rv. 270107). Il giudice di merito, poi, fornendo sufficiente motivazione, ha evidenziato che, tenuto anche conto della buona condotta, era congrua la pena di euro 4.000,00 di ammenda, considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che l'imputato era stato sorpreso in possesso del coltello in una zona che era stata al centro di episodi criminosi e che non aveva saputo fornire alcuna valida giustificazione, non apparendo verosimile la tesi difensiva, secondo cui la detenzione era giustificata dall'attività di pesca. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.