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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28280/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen, la sentenza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Perugia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato in ordine all'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che il comportamento è abituale in considerazione dei plurimi e specifici precedenti penali dell'imputata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen, la sentenza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Perugia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato in ordine all'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che il comportamento è abituale in considerazione dei plurimi e specifici precedenti penali dell'imputata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28280/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris