CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47060/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nella detenzione illecita di 167 grammi lordi di eroina e di 29 grammi lordi di cocaina), commesso marzo 2019. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 495 e 603 cod. proc. pen. e alla mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa aveva insistito in primo grado per l'escussione di alcuni testi e, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., anche dei titolari dei documenti rinvenuti sul luogo dell'arresto. Tali richieste, rigettate dal Tribunale, erano state rinnovate nel corso del giudizio di appello. Erano prove assolutamente necessarie ai fini decisori: i testi e almeno la sorella dell'imputato avrebbero potuto deporre sull'orario della presenza del predetto sul luogo dell'arresto; la verifica della presenza di impronte digitali sul materiale sequestrato (le buste della sostanza stupefacente e la carta domo pack) era utile per accertare la contaminazione del reperto. Tali richieste sono state rigettate dalla Corte di appello con motivazione totalmente assente e meramente assertiva là dove assume l'assenza di profili di dubbio sull'attività di spaccio attribuita al ricorrente; illogicamente non sono state disposte prove oggettive in grado di confermare o smentire le dichiarazioni dei testi dell'Accusa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove dei testi del P.M. e di quello a discarico. La Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità sulla base della ricostruzione dei fatti, ritenuta credibile, esposta dai testi di accusa, mentre ha svalutato la versione alternativa fornita dall'imputato e dai testi della difesa. Il ricorrente si era trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato: gli operanti, travisando gli eventi e riportando in modo disordinato e contrastante i fatti - hanno confuso gli imputati — meri acquirenti di sostanze stupefacenti — con gli spacciatori. Sono emerse discrepanze nelle dichiarazioni dei testi del P.M. sia sul posizionannento degli imputati (ora nel fossato ora sulla collinetta) sia sulla distanza degli operanti (ora ad un metro ora a cinque-sei metri) sia sul numero delle cessioni (ora due ora tre cessioni) sia sul rinvenimento dello stupefacente (trovato in ogni caso per terra). La Corte di appello e il primo giudice hanno ritenuto in maniera non condivisibile inattendibile il teste della difesa. Le conclusioni tratte dalla Corte di appello sull'attività di spaccio attuata dal ricorrente sono illogiche (non è stato trovato denaro sulle persone degli imputati; non è stata effettuata una perquisizione domiciliare; non sono stati sentiti i titolari dei documenti rinvenuti sul posto; l'attività di spaccio attuata in tarda ora contrasta con la presenza di molte auto in zona, segno di uno spaccio in atto da diverse ore). 2.3. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di altro beneficio di legge. Manca una motivazione sul punto. La pena è ingiustamente severa e sproporzionata. Si chiede una riduzione della pena al minimo edittale e la concessione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, che deduce il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato. Deve infatti ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'ad. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (tra tante, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670). Le prove descritte specificatamente dal ricorrente (la testimonianza della sorella dell'imputato e l'esame delle impronte digitali sul materiale sequestrato) sono all'evidenza non decisive, nei termini sopra indicati, in quanto non sono in grado di disarticolare il ragionamento giustificativo (lo stesso ricorrente si limita a descrivere le prove richieste come idonee soltanto a far vagliare "in modo più cautelato del normale" le prove dell'Accusa), oltre ad essere esse stesse prove "neutre" (quale va considerata la perizia, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). In tale prospettiva appare congrua e non manifestamente illogica la risposta fornita dalla Corte di appello alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria probatoria: la sorella dell'imputato non era infatti presente sul posto e quindi era inconferente la sua deposizione (che vedeva sull'orario di arrivo sul posto dell'imputato) a contrastare quanto oggetto di diretta osservazione da parte degli operanti; la ricerca delle impronte digitali sul materiale sequestrato era un accertamento meramente esplorativo (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, Rv. 267974).3. Il secondo motivo articola censure meramente reiterative (anche graficamente) di questioni sollevate con l'appello, senza avanzare una critica correlata specificamente alla motivazione della sentenza impugnata, oltre a proporre argomentazioni di puro fatto, non consentite nel giudizio di legittimità. E' sufficiente osservare che la Corte di appello ha rilevato che già il primo giudice aveva puntualmente esaminato e superato le dedotte discrepanze nelle deposizioni degli operanti e che la descrizione dei fatti appariva in ogni caso chiara e lineare dall'esame sia del verbale di arresto sia delle deposizioni degli altri operanti sopraggiunti sul posto. Pertanto, veniva a perdere di rilevanza la questione delle discrasie evidenziate nell'appello (che il ricorrente in questa sede ha meramente riproposto). La Corte di appello ha inoltre puntualmente esaminato anche la deposizione del teste della difesa, evidenziandone la posizione "scomoda" rispetto ai fatti (era l'accompagnatore sul posto degli imputati), nonché le inverosimiglianze e le contraddizioni del suo narrato. Aspetti sui quali il ricorrente articola critiche di dissenso soltanto generiche e di merito. In ordine alla ricostruzione dei fatti, il ricorrente declina censure non consentite, in quanto propongono soltanto una diversa lettura delle evidenze probatorie, in diretto confronto con il compendio processuale. 4. L'ultimo motivo sul punto della pena propone censure generiche e non consentite, nonché di precluso merito. Quanto alla "totale mancanza" di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è appena il caso di osservare che la Corte di appello ha rilevato che le richieste del ricorrente sul punto erano motivate in modo apodittico, cioè senza indicare le ragioni per la mitigazione della pena. Il che rendeva inammissibile il relativo motivo di appello (in quanto generico) con conseguentemente inammissibilità (perché privo di interesse) del ricorso per cassazione volto a denunciare la omessa o carente motivazione sul punto attinto dall'appello (tra le tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). In ogni caso, la Corte di appello, nel richiamare le articolate e puntuali argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto che non vi fossero elementi per rivedere, in melius, il trattamento sanzionatorio. Infine, va rilevato che le richieste rivolte dal ricorrente alla Suprema Corte per rideterminare la pena eccessiva e sproporzionata e per la concessione dei benefici invocati sono all'evidenza censure che esulano dal controllo di legittimità. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle amme