CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 24/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi 'Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/06/2021, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato, a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai fatti oggetto di cinque sentenze di condanna, tra le quali quella pronunciata dalla Corte di appello di Genova il 3/10/2012, irrevocabile il 22/10/2013, indicata al n. 6 del provvedimento di cumulo, che aveva condannato l'imputato alla pena di 1 anno di reclusione, contestualmente sostituita con la libertà controllata per la durata di due anni. In relazione ai fatti oggetto di tale sentenza, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di aumentare la pena nella misura di 8 mesi di reclusione, senza peraltro citare l'avvenuta sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. Per tale ragione, il condannato ha chiesto al Magistrato di sorveglianza di Bologna, competente per l'esecuzione della sanzione sostitutiva nel frattempo iniziata, di dichiararne l'immediata cessazione; sanzione che [OSCURATO:PERSONA] ha, però, regolarmente concluso il 4/09/2021, in assenza di qualunque provvedimento da parte del Giudice adito. 1.1. Con ordinanza in data 24/05/2022, il Giudice dell'esecuzione ha indi respinto l'istanza con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, a mente dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., la detrazione dalla pena residua di sedici mesi di libertà controllata (pari al doppio degli otto mesi di reclusione rideterminati quale aumento per gli stessi fatti ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.), sul presupposto che si trattasse di sanzione espiata pro quota per il medesimo titolo di reato. Secondo il Giudice dell'esecuzione, non potrebbe farsi applicazione del primo comma dell'art. 57, legge n. 689 del 1981 che equipara la sanzione sostitutiva, «per ogni effetto giuridico», alla pena detentiva sostituita, posto che, in tal caso, non troverebbe logica spiegazione la previsione del comma 3 dell'art. 657 cod. proc. pen., non essendovi la necessità di una norma ad hoc. Inoltre, l'art. 657, comma 3, cod. proc. pen. non legittimerebbe il condannato che abbia espiato, in parte o per intero, la sanzione sostitutiva inflittagli per un determinato reato a «portarla in detrazione» ai fini del computo della residua pena detentiva espianda per il medesimo fatto; né potrebbe consentirsi al condannato di individuare, tra quelli unificati dalla continuazione, il reato per il quale ritenere espiata la pena inflittagli in sede di cognizione, con ciò vincolando il giudice dell'esecuzione. Infine, l'art. 57, ultimo comma, legge n. 689 del 1981, dettato per i casi di applicazione della disciplina della continuazione in materia di sanzioni sostitutive quando vigevano le esclusioni oggettive per specifici titoli di reato previste dall'art. 60 della stessa legge, andrebbe interpretato nel senso che, in materia di continuazione, il giudizio sulla concedibilità della sanzione sostitutiva debba essere effettuato con riferimento alla pena determinata per il reato più grave, prima di applicare i singoli aumenti ex art. 81 cod. pen., essendo ormai venuta meno ogni esclusione oggettiva dal relativo alveo di operatività e dovendosi, quindi, avere riguardo esclusivamente al quantum della pena base e dei singoli aumenti previsti per i reati satellite. Nel caso in esame, tuttavia, la pena detentiva presa a base ai fini di cui all'art. 671 cod. proc. pen. era stata determinata dal Giudice di merito nella reclusione per un anno e dieci mesi, inflitta con la sentenza di cui al punto 8 del provvedimento di cumulo, sicché non sarebbe stato possibile determinare uno degli aumenti di tale pena detentiva nella forma della libertà controllata per sedici mesi, essendo la pronuncia del Giudice della cognizione superata dopo la devoluzione al Giudice dell'esecuzione della rideterminazione della pena ex art.671 cod. proc. pen., mentre ciò sarebbe stato possibile ove la sentenza di applicazione della pena sostitutiva fosse stata quella inerente al reato più grave, da prendere a parametro per determinare i successivi incrementi sanzionatori dovuti alla continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 57, legge n. 689 del 1981 e 657, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla sanzione sostitutiva già espiata al momento dell'emissione dell'ordinanza ex art., 671 cod. proc. pen. Nella determinazione della pena detentiva da espiare per il reato di cui al n. 6 del provvedimento di cumulo, il Giudice dell'esecuzione avrebbe stabilito la pena in 8 mesi di reclusione, senza tenere conto che, per tale reato, era avvenuta la sostituzione della pena in due anni di libertà controllata. Si opina, quindi, che dal momento che l'esecuzione della pena inflitta con la predetta sentenza era già terminata, l'avvenuta espiazione non potrebbe essere posta nel nulla, anche alla luce della equiparazione tra la pena principale detentiva e la sanzione sostitutiva ad ogni effetto giuridico sancita dal citato art. 57, primo comma, legge n. 689 del 1981. Inoltre, il comma 3 dell'art. 657 cod. proc. pen. disporrebbe, nell'ultima parte, dei limiti alla fungibilità soltanto quando le sanzioni sostitutive debbano esse computate «nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato» (e nelle tassative ipotesi di cui al richiamato comma 2); espressione che si spiegherebbe con il fatto che la pena detentiva espiata per lo stesso reato nelle forme della libertà controllata, parificata a ogni effetto di legge alla pena principale, non potrebbe essere posta nel nulla da un successivo provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., costituente istituto di favore per il condannato. Diversamente opinando, si legittimerebbe la doppia espiazione della pena fondata su .un provvedimento del Giudice dell'esecuzione successivo alla sua espiazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 57, legge n. 689 del 1981 e 657, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla sanzjone sostitutiva espiata in eccesso dal condannato, pari a 8 mesi, dovendo trovare applicazione l'istituto della fungibilità, esclusa dal Giudice dell'esecuzione sulla base dell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen. che consentirebbe la fungibilità soltanto se la sanzione sostitutiva espiata fosse da scomputare su altra sanzione sostituiva. Tale disposizione, in realtà, stabilirebbe che la fungibilità delle sanzioni sostitutive espiate senza titolo è limitata alla circostanza che l'altro titolo sia a sua volta relativo ad una sanzione sostitutiva soltanto nei casi di revoca della sentenza, amnistia o indulto. Negli altri casi, dunque, detto limite non opererebbe, perché la pena espiata sarebbe tale a tutti gli effetti giuridici ex art. 57, primo comma, legge n. 689 del 1981. Nel caso in esame, concernente una pena espiata nelle forme della libertà controllata in eccesso a causa della inerzia del Magistrato di sorveglianza, la sanzione sostitutiva, equiparata ad ogni effetto giuridico alla pena principale, dovrebbe essere sempre fungibile. Diversamente l'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., ove impedisca il computo su altro titolo della sanzione sostitutiva espiata senza titolo, sarebbe incostituzionale, perché porterebbe a una pena detentiva espiata che verrebbe posta nel nulla. 3. In data 18/11/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. L'art. 663 cod. proc. pen. stabilisce che in presenza di una pluralità di titoli esecutivi il pubblico ministero debba procedere alla adozione di un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, con il quale deve essere determinata, secondo le regole del concorso di pene stabilite dall'art. 80 cod. pen., la residua pena espianda. Pertanto, il relativo calcolo deve essere ovviamente effettuato al netto delle pene già eseguite. Consegue a quanto premesso che essendo stata dapprima disposta, per il reato indicato al n. 6 del provvedimento di cumulo, la sostituzione della reclusione pari a un anno con la libertà controllata per la durata di due anni, integralmente espiata, dovrà procedersi al relativo scomputo, avuto riguardo alla pena risultante dalla successiva determinazione, nella misura di 8 mesi di reclusione, dell'aumento a titolo di continuazione per tale titolo di reato. Dunque, deve ritenersi necessario che dalla residua pena espianda del cumulo vengano detratti 8 mesi di reclusione, risultanti dalla rideterminazione della pena in aumento per la continuazione compiuta con riferimento al titolo indicato al n. 6 del cumulo, corrispondenti appunto ai 16 dei 24 mesi di libertà controllata eseguita nei confronti de. l condannato. 2.1. Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi per quanto riguarda i restanti 8 mesi di libertà controllata, che il condannato ha pacificamente espiato. In proposito, va evidenziato come secondo la regola dell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., la libertà controllata possa essere ritenuta fungibile unicamente rispetto ad altra sanzione sostitutiva della medesima specie da eseguire per altro U-N reato. E, tuttavia, detta disciplina appare applicabile, in base alla formulazione letterale della disposizione in esame, ai soli casi contemplati dal comma 2, ovvero a quelli di revoca del titolo e alle ipotesi di indulto e amnistia. Viceversa, per ogni altro caso deve farsi applicazione della regola generale posta dal comma 1, a mente del quale l'eventuale espiazione sine titulo di una pena detentiva ne consente la detrazione dalle pene detentive espiande per titoli diversi. E dal momento che, come ricordato, l'art. 57, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, equipara «per ogni effetto giuridico» la sanzione sostitutiva alla pena detentiva sostituita, nel caso in esame gli 8 mesi espiati di libertà controllata dovranno essere considerati come 4 mesi di reclusione, da imputare, in base alle regole generali poste dal comma 1 dell'art. 657 cod. proc. pen., alla pena della reclusione inflitta con altri titoli e non ancora espiata. Una soluzione ricostruttiva, quella qui prospettata, che consente di superare i dubbi di legittimità costituzionale affacciati dalla difesa a partire dalle conseguenze che l'adesione all'opposta opzione determinerebbe, con la sostanziale inanità di una misura privativa della libertà personale, eseguita sine titulo e sottratta all'ordinario regime di fungibilità previsto per pene ad essa equivalenti sul piano degli effetti giuridici. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con