Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 22662/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a del 12/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Bolognavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso ;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 26 giugno 2025 il Presidente del Tribunale disorveglianza di Bologna ha dichiarato la inammissibilità del reclamo introdotto da GiovanniDe [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione reiettiva, in tema di liberazione anticipata, resa dal Magistratodi sorveglianza di Bologna.Il motivo della declaratoria di inammissibilità sta nell’avvenuto inoltro telematico dell’attodi impugnazione alla casella di posta elettronica certificata del Tribunale e non del giudiceche ha emesso il provvedimento.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso sviluppa una deduzione in termini di vizio delprocedimento.In particolare, si osserva che il provvedimento è stato emesso dal Presidente delTribunale pur trattandosi di atto di impugnazione, aspetto che avrebbe richiesto lacompetenza funzionale del Collegio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte dalricorrente.2.

Se è vero, infatti, che, sotto un determinato profilo, la deduzione difensiva sarebbeaccoglibile in ragione del fatto che – in via generale - in tema di impugnazioni ilprovvedimento di inammissibilità rientra nelle attribuzioni collegiali, è altrettanto vero che, aldi là di simile aspetto, l’art. 87bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce in viaesclusiva la competenza in tema di verifica della ammissibilità ‘telematica’ al giudice a quo(Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, Rv. 285322 - 02; Sez. 1 n. 28587 del7/04/2022, Kaiser, non mass.; Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673 - 01), che nelcaso in esame è il Magistrato di sorveglianza di Bologna.Va, pertanto, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissionedegli atti e nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato diSorveglianza di Bologna.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 12/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Bolognavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso ;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 26 giugno 2025 il Presidente del Tribunale disorveglianza di Bologna ha dichiarato la inammissibilità del reclamo introdotto da GiovanniDe [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione reiettiva, in tema di liberazione anticipata, resa dal Magistratodi sorveglianza di Bologna.Il motivo della declaratoria di inammissibilità sta nell’avvenuto inoltro telematico dell’attodi impugnazione alla casella di posta elettronica certificata del Tribunale e non del giudiceche ha emesso il provvedimento.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso sviluppa una deduzione in termini di vizio delprocedimento.In particolare, si osserva che il provvedimento è stato emesso dal Presidente delTribunale pur trattandosi di atto di impugnazione, aspetto che avrebbe richiesto lacompetenza funzionale del Collegio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte dalricorrente.2. Se è vero, infatti, che, sotto un determinato profilo, la deduzione difensiva sarebbeaccoglibile in ragione del fatto che – in via generale - in tema di impugnazioni ilprovvedimento di inammissibilità rientra nelle attribuzioni collegiali, è altrettanto vero che, aldi là di simile aspetto, l’art. 87bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce in viaesclusiva la competenza in tema di verifica della ammissibilità ‘telematica’ al giudice a quo(Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, Rv. 285322 - 02; Sez. 1 n. 28587 del7/04/2022, Kaiser, non mass.; Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673 - 01), che nelcaso in esame è il Magistrato di sorveglianza di Bologna.Va, pertanto, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissionedegli atti e nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bologna. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato diSorveglianza di Bologna.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris