CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 13276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Mileino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Fra ia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 25 settembre 2 per i reati di associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio e contraffaziene di marchi, commessi in Francia, Svizzera e Italia, con condotte riferite al periodo compreso tra I'l gennaio 2019 ed il 31 luglio 2024. In particolare, dopo la convalida dell'arresto eseguito in data 26 sette mbre 2024 di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente è stato sottopo3t) alle misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di E!5. latri° all'esito dell'udienza del 27 settembre 2024, quindi, la Corte di appello :on la sentenza impugnata ne ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente. È stato chiarito dalla Corte che nei confronti del Vasi sono stati eme ,;si dal Tribunale di Digione due mandati di arresto europeo per gli stessi fatti, il pii . Tno in data 2 settembre 2024, cui ha fatto seguito l'arresto del Vasi il 26 settembre 2024, ed il secondo mandato, il giorno 25 settembre 2024, che è stato rilenuto sostitutivo del primo dopo che il Tribunale di Digione ha comunicato che il primo mandato non era stato diffuso alla rete europea perché conteneva una sintesi dei fatti troppo lunga. Nel corso del giudizio la Corte di appello ha, poi, disposto la revo;:i: delle misure cautelari adottate nei confronti del Vasi in occasione della convalida dell'arresto eseguito in esecuzione del primo mandato, da intendersi revocato perché sostituito dal primo, ed è stata fissata una nuova udienza per rinn :ware le formalità previste per consentire al Vasi se negare o dare il proprio conseiv;o alla consegna in relazione al secondo mandato di arresto europeo del 25 se Aembre 2024, senza disporre alcuna misura cautelare in relazione ad esso. Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in rela21 ,)ne al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sebbene i reati per cui è stata richiesta la consegna da parte delle [OSCURATO:PERSONA]. 3ncesi siano stati ritenuti in parte commessi nel territorio dello Stato, essendosi valorizzato l'interesse superiore alla più rapida definizione del procedi riento penale francese perché pendente in una fase certamente più avanzata cli quello che si assume essere pendente in Italia da parte della difesa, in assenza di elementi forniti al riguardo dalla difesa nonostante il rinvio dell'udienza disposto al proprio a tal fine. Il consegnando è indagato per aver fatto parte di una associazione cr n inale, diretta da [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità russa, dedita alla consumazione di truffe, mediante la produzione in larga scala di bottiglie di vino pregiato, :on la contraffazione del marchio della tenuta Romanée-Conti e con il consec;:uente reimpiego di notevoli somme di denaro. In particolare, Vasi è emerso come coinvolto nella fase della produzione e consegna delle etichette stampate presso la sua tipografia con sede a Leinì (provincia di Torino). 2.1. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il diferispre di Vasi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in reliizione all'art. 705 cod. proc. pen. e l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI per l'incertezza sul mandato di arresto europeo da eseguire e per assenza di ric hiesta di misure cautelari. Si argomenta a tale proposito che la Corte di Giustizia dell'Unione Eunilea ha precisato che l'applicazione del mandato di arresto europeo deve avveri re nel rispetto del principio di proporzionalità, valutando la gravità del reato e le Esigenze di cooperazione giudiziaria. Pertanto, non avendo neppure la Procura G e nerale richiesto l'applicazione di misure cautelari, ciò rende la decisione di consegna viziata anche per la difficolta di individuare quale dei due mandati di arrest , deve ritenersi valido. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6 Convenzione EDU, dell'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI e dell'art. 705 cod. proc. pen, per insufficienza e mancanza di "circostanzialità" degli elementi probatori forr it i dalle [OSCURATO:PERSONA]. Si obietta che il mandato di arresto è generico e lacunoso, non indica -11: Io con precisione il periodo ed il luogo di commissione del reato e né fornito elementi probatori concreti e circostanziati a supporto dell'accusa. Si deduce che i due mandati presentano contenuti parzialmente diffor iii tra loro generando incertezza. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione a 11'3rt.18 della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 705 cod. proc. pen. che impone alla Cc rte di appello di verificare l'eventuale pendenza di un procedimento nazionale per gli stessi fatti, costituendo ciò motivo di rifiuto della consegna. Si rappresenta che è onere della Corte di appello accertare se per gli stessi fatti penda un procedimento penale, atteso che il Vasi risulta indagato nel procedimento RGNR 11244/24 iscritto dalla Procura della Repubblica di Torino che ha convalidato il sequestro delle etichette di vino rinvenute nella dispi:11: ibilità dell'indagato presso i suoi locali e che trattandosi di fatti commessi in ter -itorio italiano la consegna si pone in violazione della giurisdizione nazionale. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 3 [OSCURATO:PERSONA] e art.705 cod. proc. pen. per mancata valutazione della situazione delle cane ri nel paese richiedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato. Quanto al primo motivo occorre innanzitutto rilevare che non risulta i: ffatto che il mandato di arresto sia stato emesso nei confronti del Vasi in assen23 di un titolo cautelare e solo per finalità istruttorie, essendo al contrario stato evidenziato che l'A.G. francese ne ha ordinato l'arresto in forza di una misura ce :elare restrittiva per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di iniffe e falsificazioni dei marchi di origine, attraverso la vendita di false bottiglie i: i vino pregiato dell'azienda francese Romanèe-Conti. Il ricorrente confonde l'assenza di un titolo cautelare nello Stato di erni ;sione che deve sorreggere il mandato di arresto europeo con l'assenza del titolo cautelare adottato dallo Stato di esecuzione che risponde ad altre esipenze, correlate essenzialmente con il pericolo di fuga, e la cui mancata applicazior e non contraddice affatto la legittimità del mandato di arresto europeo sotto il )rofilo della proporzionalità che dipende dalla gravità dei, reati per cui si proced€ dalle scelte processuali dell'A.G. dello Stato di emissione. 2. Con riferimento alle altre censure con cui il ricorrente deduce la mancanza di specificità delle accuse e delle relative fonti di prova se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l'indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circostanze del reato, delle mcdalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato, individuato quale par:ecipe a titolo di concorso. Deve, innanzitutto, rilevarsi che trattandosi di mandato di arresto erre ;so in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina int n ndotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 17 escludendo il notere della Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza. Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale Ci quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 sorci state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, lege 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseg.iir-e sia irrevocabile». Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1., lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvec W-lento cautelare mancante di motivazione. Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di es!. i non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di cerattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera iE!), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e ill grado di partecipazione del ricercato in funzione della verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reElli di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (d cui al preyigente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). Nella sentenza impugnata viene richiamata la descrizione dei fatti comenuta nel mandato di arresto in cui si precisa il ruolo attribuito al Vasi nel conta!:to del sodalizio criminoso e si specificano le fonti di prova costituite principalmentè dalle intercettazioni telefoniche a riscontro degli accordi illeciti intercorsi tra il Va!>i ed il cittadino russo considerato il capo dell'associazione, oltre ai sequestri delle bottiglie di vino e delle etichette contraffatte. Quanto, poi, alla incertezza dovuta all'emissione di due mandati di arresto per gli stessi fatti, la Corte di appello ha chiarito che l'unico mandato di arresi:ci che è stato preso in considerazione è quello emesso il 25 settembre 2024, sicchè non è dato comprendere quali siano le incertezze che avrebbero impedito alla clitesa di verificare la legittimità del mandato di arresto oggetto della decisione impuqnata. 3. In ordine alla dedotta violazione della giurisdizione nazionale ed al r -i,incato accertamento della pendenza in Italia di un procedimento per gli stessi rutti, si deve innanzitutto considerare che nell'elenco dei motivi di rifiuto facoltati A , della consegna indicati nell'art. 18-bis, lett. a), legge 69/2005 sono stati inclusi in particolare anche i casi - prima considerati nel novero dei motivi d rifiuto (obbligatorio) di cui alla lett. p) dell'art. 18 legge cit. - di mandato di arresi o che abbia ad oggetto reati che dalla legge italiana sono considerati commessi ir tutto o in parte nel suo territorio oltre quelli, inclusi ora nella lett. b) dello stesso zir kat°, per i quali risulta la pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fai: to nei confronti della persona ricercata. Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in :ema di mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della cc 3egna previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comunc ue la sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di aftel -mare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e. In tutti tali casi l'opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira nfatti a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della compos zione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in cuanto dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in cc. rso di svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso sogijr: tto cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 15866 del 04/C42018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544 i.;ez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197). La Corte di appello, correttamente, ha ritenuto insussistente il motivo 11 rifiuto evidenziando che al momento della decisione non risulta a carico del ricornimte la pendenza di alcun procedimento per gli stessi identici fatti che rendano evidente l'esistenza di un possibile conflitto tra le diverse autorità giudiziarie compie:enti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione dei principi affermati da N: Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M. cit.). 4. Sotto il diverso profilo della pendenza di un procedimento penale ir Italia le deduzioni articolate sul punto sono ugualmente infondate. L'emissione di atti di perquisizione e sequestri da parte della Procuri: della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in cui si fa peraltro anche Espresso riferimento ad una richiesta di perquisizione e sequestro tramite OIE del T -il runale di Dijon, non dimostra affatto la pendenza di un parallelo procedimento penale, trattandosi per un verso di atti di indagine che possono trovare loro giustificazione proprio nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra Stati rr embri dell'Unione Europea, e per altro verso, non risultando comunque dimostrai o che si tratti dei medesimi fatti, pur se analoghi per modalità esecutive e tipcilr: gia di reato. Pertanto, in assenza di elementi concreti che possano suffragare l'ipotesi della pendenza sul territorio nazionale di un procedimento per i medesimi fatti 3 carico dell'indagato, intesi sotto il profilo materiale del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi della condotta, evento e nesso causale, appare evice ite la insussistenza della condizione da cui sarebbe conseguita la facoltà di oppgrre il predetto motivo di rifiuto ai sensi della sopra richiamata disposizione, entrata in vigore dal 2 novembre 2019, che ha trasformato il motivo da obbligateli° in facoltativo. Va, peraltro, rilevato che la nuova normativa, escludendo espressamente l'obbligatorietà del motivo di rifiuto anche per il caso della effettiva pendenza di un procedimento penale in Italia per il reato oggetto del mandato di a -resto europeo, rende evidente la carenza di una situazione giuridica soggetiviia del ricorrente rispetto all'osservanza di una normativa che non gli attribuisce lcuna legittima pretesa di influire sulla scelta della giurisdizione (cfr. SEZ, F, n. 32379 del 08/08/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286876), ma che ha come sua unica finalità quella di evitare la duplicazione di procedimenti per lo stessD fatto nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, impedendo l'insorgenza di un cii:inflitto di giurisdizione tra i due Stati in base al meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, nonché la viDI3zione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Nel caso in esame, indipendentemente dal mancato accertamentc: della pendenza di un procedimento in Italia per gli stessi medesimi fatti, la decisione di consegna non può ritenersi disposta in violazione dell'art.18-bis, lett. a) e b) della legge 69/05, considerato il carattere facoltativo del motivo di rifiuto E 1:enuto conto, altresì, della valutazione non sindacabile in questa sede, perché IV:: ppure oggetto di censure, in ordine alla opportunità di dare prevalenza al procedi -nento pendente in Francia perché già pervenuto ad una fase processuale più avanzata. 5. Inammissibili sono, infine, le censure relative al mancato accertamento delle condizioni delle carceri francesi, non essendo state articolate davanti alla Corte di appello con rilevi specifici circa la violazione dei diritti umani che potessero giustificare la richiesta di informazioni ed accertamenti, valendo la presunzione del rispetto dei principi convenzionali da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, ciò anche in considerazione dell'accoglimento della richiesta di subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che in caso di condanna il Vasi sia rinviato in Italia per scontarvi la pena. 6. Dal rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, o nrnma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren